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I prossimi concorsi. Con o senza preselezione?
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 59 del 12 marzo è stata pubblicata la Legge 13 febbraio 2001, n. 48 (Aumento del ruolo organico e disciplina dell’accesso in magistratura). In particolare, il capo III di tale legge modifica la disciplina del concorso per uditore giudiziario, riscrivendo nuovamente gli artt. 123 e 123bis del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12.
In tali norme, nella loro nuova formulazione, non compare accenno alcuno alla preselezione. L'esame consisterà, infatti, in una prova scritta su ciascuna delle materie indicate nell’articolo 123ter, comma 1 (diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo) e in una prova orale su ciascuna delle materie indicate nell’articolo 123ter, comma 2 (diritto civile ed elementi fondamentali di diritto romano; procedura civile; diritto penale; procedura penale; diritto amministrativo, costituzionale e tributario; diritto del lavoro e della previdenza sociale; diritto comunitario; diritto internazionale ed elementi di informatica giuridica; lingua straniera, scelta dal candidato tra quelle ufficiali dell’Unione europea).
In considerazione del numero dei posti messi a concorso, la prova scritta potrà inoltre avere luogo contemporaneamente in Roma ed in altre sedi, assicurando il collegamento a distanza della commissione esaminatrice con le diverse sedi.
Una volta deciso di abolire la preselezione, era però necessario individuare uno strumento alternativo capace di soddisfare quelle stesse esigenze che avevano spinto all'introduzione della prova preliminare informatica.
Ed ecco la soluzione prescelta: "qualora i candidati siano in numero superiore a cinquecento, il Ministro della giustizia invita, con proprio decreto, i Consigli giudiziari ad indicare i nominativi di magistrati, avvocati che siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori e professori universitari in materie giuridiche, di sicura competenza e affidabilità, ai quali affidare il compito di correttori esterni, incaricati della valutazione degli elaborati dei candidati che avranno portato a termine la prova scritta".
Per i futuri concorsi è quindi senza dubbio abolita la preselezione. Ma…..
Il Capo V della legge contiene alcune norme transitorie e finali, due delle quali molto importanti. L'art. 18 stabilisce che il reclutamento di uditori giudiziari per la copertura di tutti i posti vacanti nell’organico della magistratura alla data di entrata in vigore della legge avverrà mediante tre concorsi, banditi con unico decreto. In tali concorsi le prove scritte verteranno su due delle materie normalmente oggetto di prova, individuate mediante sorteggio (particolare attenzione sarà poi dedicata, in sede di prova orale, alla materia che il sorteggio ha escluso).
I candidati potranno partecipare a tutti e tre i concorsi; in un primo momento, invece, si era pensato di limitare la partecipazione ad uno solo degli stessi.
Ed arriviamo all'art. 20. In base a tale norma, qualora non sia possibile completare tempestivamente l’organizzazione necessaria per la correzione degli elaborati scritti secondo la disciplina prevista dall’articolo 125quinquies del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come modificato dalla presente legge (cioè tramite l'utilizzo dei correttori esterni), il Ministro della giustizia può, sentito il Consiglio superiore della magistratura, differire, con proprio decreto motivato, l’applicazione della disciplina medesima ai concorsi successivi a quelli previsti dal comma 1 dell’articolo 18 (che, come visto, fa riferimento ai tre concorsi banditi con unico decreto).
"In tal caso i concorsi di cui al medesimo comma 1 dell’articolo 18 sono preceduti dalla prova preliminare prevista dall’articolo 123bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nel testo previgente alla data di entrata in vigore della presente legge e si svolgono secondo la disciplina di cui al capo III della presente legge; si applicano altresì gli articoli 123quater e 123quinquies del citato regio decreto nel testo previgente alla data di entrata in vigore della presente legge".
Insomma, una disposizione che permette di mantenere - per i tre concorsi da bandire con un unico decreto, previsti dall'art. 18 della nuova legge - la preselezione informatica. Quasi un colpo di coda……
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