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Redazione
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Forse approvato domani il decreto legislativo sul reciproco riconoscimento alle sentenze penali
Nel Consiglio dei ministri di domani dovrebbe essere approvato il D. Lgs. per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2008/909/GAI.
Si tratta di un provvedimento che riguarda il principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure
privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea.
L'approvazione è urgente perché sta per scadere la delega.
Vi alleghiamo il testo del decreto nella versione approvata nel precedente consiglio dei ministri.
Tale testo non è né definitivo né ufficiale.
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
(Disposizioni di principio e attuazione)
1. Il presente decreto attua nell’ordinamento interno le disposizioni della decisione quadro
2008/909/GAI del Consiglio del 27 novembre 2008, relativa all’applicazione del principio del
reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della
libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell’Unione europea, nei limiti in cui tali disposizioni
non sono incompatibili con i principi supremi dell’ordinamento costituzionale in tema di diritti
fondamentali nonché in tema di diritti di libertà e di giusto processo.
Art. 2
(Definizioni)
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) “decisione quadro”: la decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio del 27 novembre
2008, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze
penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della
loro esecuzione nell’Unione europea;
b) “sentenza di condanna”: una decisione definitiva emessa da un organo giurisdizionale di uno
Stato membro dell’Unione europea con la quale vengono applicate, anche congiuntamente,
una pena o una misura di sicurezza nei confronti di una persona fisica;
c) “persona condannata”: la persona fisica nei cui confronti è stata pronunciata una sentenza di
condanna;
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d) “trasmissione all’estero”: la procedura con cui una sentenza di condanna pronunciata in
Italia è trasmessa a un altro Stato membro dell’Unione europea, ai fini del suo
riconoscimento e della sua esecuzione in detto Stato;
e) “trasmissione dall’estero”: la procedura con cui è trasmessa in Italia, ai fini del suo
riconoscimento e della sua esecuzione, una sentenza di condanna emessa in un altro Stato
membro dell’Unione europea;
f) “pena”: qualsiasi pena detentiva di durata limitata o illimitata irrogata con una sentenza di
condanna, a causa di un reato e a seguito di un procedimento penale;
g) “misura di sicurezza”: qualsiasi misura di sicurezza personale detentiva di durata limitata o
illimitata applicata con una sentenza di condanna, a causa di un reato e a seguito di un
procedimento penale;
h) “Stato di emissione”: lo Stato membro in cui viene emessa la sentenza di condanna;
i) “Stato di esecuzione”: lo Stato membro al quale è trasmessa la sentenza di condanna ai fini
del suo riconoscimento e della sua esecuzione;
j) “riconoscimento”: il provvedimento pronunciato dall’autorità competente dello Stato di
esecuzione con il quale si consente di eseguire nello stesso una sentenza di condanna
pronunciata dall’autorità giudiziaria dello Stato di emissione;
k) “autorità competente”: l’autorità indicata da uno Stato membro ai sensi dell’articolo 2 della
decisione quadro;
l) “certificato”: il certificato contenuto nell’allegato I alla decisione quadro.
Art. 3
(Autorità competenti)
1. In relazione alle disposizioni dell’articolo 2 della decisione quadro, l’Italia designa come autorità
competenti il Ministero della giustizia e le autorità giudiziarie, secondo le attribuzioni di cui al
presente decreto.
2. Il Ministero della giustizia provvede alla trasmissione e alla ricezione delle sentenze e del
certificato, nonché della corrispondenza ufficiale ad esse relativa. Il Ministero della giustizia cura
altresì la trasmissione e la ricezione delle informazioni ai sensi dell’articolo 20.
3. Nei limiti indicati dal presente decreto, è consentita la corrispondenza diretta tra le autorità
giudiziarie. In tal caso, l’autorità giudiziaria italiana competente informa immediatamente il
Ministero della giustizia della trasmissione o della ricezione di una sentenza di condanna.
Capo II
TRASMISSIONE ALL’ESTERO
Art. 4
(Competenza)
1. La trasmissione all’estero è disposta, sempre che ricorrano le condizioni previste dall’articolo 5:
a) dal pubblico ministero presso il giudice indicato all'articolo 665 del codice di procedura penale,
per quanto attiene alla esecuzione delle pene detentive;
b) dal pubblico ministero individuato ai sensi dell'articolo 658 del codice di procedura penale, per
quanto attiene alla esecuzione di misure di sicurezza personali detentive.
2. Non si applicano le disposizioni di cui al capo II del titolo IV del libro XI del codice di procedura
penale.
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Art. 5
(Condizioni di emissione)
1. La trasmissione all’estero è disposta all’atto dell’emissione dell’ordine di esecuzione di cui agli
articoli 656 o 659 del codice di procedura penale ovvero, quando l’ordine è già stato eseguito, in un
qualsiasi momento successivo, non oltre la data in cui la residua pena o misura di sicurezza da
scontare è inferiore a sei mesi.
2. L’autorità giudiziaria competente dispone la trasmissione se non ricorre una causa di sospensione
dell’esecuzione e quando ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
a) l’esecuzione della pena o della misura di sicurezza all’estero ha lo scopo di favorire il
reinserimento sociale della persona condannata;
b) il reato per il quale è stata emessa la sentenza di condanna è punito con una pena della durata
massima non inferiore a tre anni;
c) la persona condannata si trova nel territorio dello Stato o in quello dello Stato di esecuzione;
d) la persona condannata non è sottoposta ad altro procedimento penale o non sta scontando un’altra
sentenza di condanna o di applicazione di una misura di sicurezza, salvo diverso parere dell’autorità
giudiziaria competente per il procedimento penale in corso o per l’esecuzione.
3. La trasmissione all’estero è disposta:
a) verso lo Stato membro dell’Unione europea di cittadinanza della persona condannata in cui
quest’ultima vive, ovvero
b) verso lo Stato membro dell’Unione europea di cittadinanza della persona condannata in cui
quest’ultima sarà espulsa, una volta dispensata dall’esecuzione della pena o della misura di
sicurezza, a motivo di un ordine di espulsione o di allontanamento inserito nella sentenza di
condanna o in una decisione giudiziaria o amministrativa o in qualsiasi altro provvedimento
adottato in seguito alla sentenza di condanna, ovvero
c) verso lo Stato membro dell’Unione europea che ha acconsentito alla trasmissione
4. E’ sempre richiesto il consenso della persona condannata per la trasmissione verso uno degli Stati
membri indicati al comma 3, lettera c), salvo che si tratti dello Stato dove la persona condannata è
fuggita o è altrimenti ritornata a motivo del procedimento penale o a seguito della sentenza di
condanna. Il consenso alla trasmissione deve essere espresso dalla persona condannata
personalmente e per iscritto.
Art. 6
(Procedimento)
1. L’autorità giudiziaria competente ai sensi dell’articolo 4 procede alla trasmissione all’estero di
ufficio o su richiesta della persona condannata o dello Stato di esecuzione.
2. Fermo quanto previsto dall’articolo 5, comma 4, se la persona condannata si trova nel territorio
dello Stato l’autorità giudiziaria procede alla trasmissione all’estero solo dopo averla sentita.
3. Prima di procedere alla trasmissione all’estero, l’autorità giudiziaria consulta, anche tramite il
Ministero della giustizia, l’autorità competente dello Stato di esecuzione al fine di:
a) verificare la condizione prevista dall’articolo 5, comma 2, lettera a);
b) comunicare il parere espresso, ai sensi del comma 2, dalla persona condannata;
c) acquisire il consenso dello Stato di esecuzione nell’ipotesi prevista dall’articolo 5, comma 3,
lettera c);
d) conoscere le disposizioni applicabili nello Stato di esecuzione in materia di liberazione anticipata
o condizionale.
4. Quando ricorre l’ipotesi prevista dall’articolo 5, comma 3, lettera c), la trasmissione all’estero è
disposta previa acquisizione del consenso dello Stato di esecuzione.
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5. Quando ricorre l’ipotesi di cui all’articolo 5, comma 4, la trasmissione all’estero è disposta previa
acquisizione del consenso della persona condannata.
6. Il provvedimento con cui è disposta la trasmissione all’estero deve contenere l’indicazione dello
Stato di esecuzione. Di esso è data in ogni caso comunicazione all’interessato, mediante notifica di
un atto contenente i requisiti di cui all’allegato II della decisione quadro. Se la persona condannata
si trova nello Stato di esecuzione, l’atto di cui al periodo precedente è trasmesso, anche tramite il
Ministero della giustizia, all’autorità competente dello Stato di esecuzione perché provveda alla
notifica.
7. Il provvedimento è trasmesso, unitamente alla sentenza di condanna e al certificato debitamente
compilato, al Ministero della giustizia che provvede all’inoltro, con qualsiasi mezzo che lasci una
traccia scritta, all'autorità competente dello Stato di esecuzione, previa traduzione del testo del
certificato nella lingua di detto Stato. Se la traduzione del certificato non è necessaria o se a questa
provvede l’autorità giudiziaria, il provvedimento può essere trasmesso direttamente all'autorità
competente dello Stato di esecuzione; in tal caso, esso è altresì trasmesso, per conoscenza, al
Ministero della giustizia. La sentenza e il certificato sono trasmessi in originale o in copia autentica
allo Stato di esecuzione che ne fa richiesta.
8. L’autorità giudiziaria sospende la trasmissione quando sopravviene una causa di sospensione
dell’esecuzione e può revocare il provvedimento quando, prima dell’inizio dell’esecuzione
all’estero, sia venuta meno una delle condizioni di cui all’articolo 5. Alla revoca segue il ritiro del
certificato. Della sospensione e della revoca è data comunicazione all’interessato, al Ministero della
giustizia e all’autorità competente dello Stato di esecuzione, con indicazione dei motivi che le
hanno determinate.
9. In caso di mancato riconoscimento della sentenza di condanna, il Ministero della giustizia ne dà
comunicazione all’autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento di trasmissione all’estero.
Art. 7
(Trasferimento delle persone condannate)
1. La persona condannata che si trova nel territorio dello Stato, anche se detenuta, è trasferita nello
Stato di esecuzione entro trenta giorni dalla data in cui la decisione definitiva di detto Stato sul
riconoscimento della sentenza di condanna è comunicata al Ministero della giustizia, che provvede
a informarne l’autorità giudiziaria che ha disposto la trasmissione e il Servizio per la cooperazione
internazionale di polizia del Ministero dell’interno. Il Ministero della giustizia e l’autorità
competente dello Stato di esecuzione possono concordare il trasferimento in un termine più breve.
2. Se il trasferimento nel termine di cui al comma 1 è reso impossibile da circostanze impreviste, il
Ministero della giustizia ne informa immediatamente l’autorità competente dello Stato di
esecuzione e il Servizio per la cooperazione internazionale di polizia del Ministero dell’interno,
concordando una nuova data per il trasferimento. In tal caso, il trasferimento avviene entro i dieci
giorni successivi alla nuova data concordata.
3. Salvo il caso di evasione della persona condannata, non si procede all’esecuzione in Italia dopo
che questa ha avuto inizio nello Stato di esecuzione.
4. Se, successivamente al trasferimento, lo Stato di esecuzione chiede che la persona trasferita sia
perseguita, condannata o altrimenti privata della libertà personale per un reato commesso
anteriormente al suo trasferimento diverso da quello per cui la stessa è stata trasferita, sulla richiesta
provvede la corte di appello del distretto dell’autorità giudiziaria competente ai sensi dell’articolo 4.
A tale fine, la corte verifica che la richiesta dello Stato di esecuzione contenga le informazioni di
cui all’articolo 26, comma 3, della legge 22 aprile 2005, n. 69. Il consenso è dato quando il reato per
il quale è richiesto permette il trasferimento ai sensi dell’articolo 10. La corte nega il consenso
quando ricorre uno dei motivi di rifiuto di cui all’articolo 11.
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5. Se ai fini del trasferimento verso lo Stato di esecuzione è necessario che la persona condannata
transiti sul territorio di un altro Stato membro ai sensi dell’articolo 16 della decisione quadro, la
richiesta di transito è formulata dal Ministero della giustizia.
Art. 8
(Arresto provvisorio)
1. L’autorità giudiziaria competente ai sensi dell’articolo 4, se la persona condannata si trova nello
Stato di esecuzione, può chiederne l’arresto provvisorio o l’adozione nei suoi confronti di ogni altro
provvedimento idoneo ad assicurare la permanenza nel territorio di quello Stato, in attesa del
riconoscimento .
2. La richiesta di arresto è formulata mediante la compilazione del riquadro e) del certificato.
Capo III
TRASMISSIONE DALL’ESTERO
Art. 9
(Competenza)
1. La trasmissione dall’estero non può essere autorizzata senza la decisione favorevole della corte di
appello.
2. La competenza a decidere sul riconoscimento e sull’esecuzione appartiene, nell'ordine, alla corte
di appello nel cui distretto la persona condannata ha la residenza, la dimora o il domicilio nel
momento in cui il provvedimento è trasmesso all'autorità giudiziaria ai sensi dell’articolo 12,
comma 1.
3. Se la competenza non può essere determinata ai sensi del comma 2, è competente la corte di
appello di Roma.
4. Quando la richiesta di trasmissione dall’estero ha per oggetto una sentenza di condanna che deve
essere eseguita in Italia nei riguardi di più persone e non è possibile determinare la competenza ai
sensi del comma 2, è competente la corte di appello del distretto in cui hanno la residenza, la dimora
o il domicilio il maggior numero delle persone ovvero, se anche in tale modo non è possibile
determinare la competenza, la corte di appello di Roma.
5. In caso di arresto della persona condannata ai sensi dell'articolo 15, la competenza appartiene alla
corte di appello del distretto in cui è avvenuto l'arresto.
Art. 10
(Condizioni per il riconoscimento)
1. La corte di appello riconosce la sentenza di condanna emessa in un altro Stato membro
dell’Unione europea, ai fini della sua esecuzione in Italia, quando ricorrono congiuntamente le
seguenti condizioni:
a) la persona condannata ha la cittadinanza italiana;
b) la persona condannata ha la residenza, la dimora o il domicilio nel territorio dello Stato ovvero
deve essere espulsa verso l’Italia a motivo di un ordine di espulsione o di allontanamento inserito
nella sentenza di condanna o in una decisione giudiziaria o amministrativa o in qualsiasi altro
provvedimento adottato in seguito alla sentenza di condanna;
c) la persona condannata si trova nel territorio dello Stato o in quello dello Stato di emissione;
d) la persona condannata ha prestato il proprio consenso alla trasmissione, salvo quanto previsto dal
comma 4;
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e) il fatto è previsto come reato anche dalla legge nazionale, indipendentemente dagli elementi
costitutivi o dalla denominazione del reato, salvo quanto previsto dall’articolo 11;
f) la durata e la natura della pena o della misura di sicurezza applicate nello Stato di emissione sono
compatibili con la legislazione italiana, salva la possibilità di un adattamento nei limiti stabiliti dal
comma 5.
2. La corte di appello procede altresì al riconoscimento quando ricorrono congiuntamente le
condizioni di cui al comma 1, lettere c), d), e), ed f) e il Ministro della giustizia ha dato il consenso
all’esecuzione in Italia della sentenza di condanna emessa nei confronti di una persona che non ha
la cittadinanza italiana, ai sensi dell’articolo 12, comma 2.
3. Se la corte di appello ritiene di poter procedere al riconoscimento parziale, ne informa
immediatamente, anche tramite il Ministero della Giustizia, l’autorità competente dello Stato di
emissione e concorda con questa le condizioni del riconoscimento e dell’esecuzione parziale,
purché tali condizioni non comportino un aumento della durata della pena. In mancanza di accordo,
il certificato si intende ritirato.
4. Il consenso della persona condannata non è richiesto se ricorrono congiuntamente le condizioni
di cui al comma 1, lettere a) e b), ovvero se la persona condannata è fuggita in Italia o vi è
altrimenti ritornata a motivo del procedimento penale o a séguito della condanna e il Ministro della
giustizia ha autorizzato l’esecuzione in Italia ai sensi dell’articolo 12, comma 2.
5. Se la durata e la natura della pena o della misura di sicurezza applicate con la sentenza di
condanna sono incompatibili con quelle previste in Italia per reati simili, la corte di appello procede
al loro adattamento. La durata e la natura della pena o della misura di sicurezza adattate non
possono essere inferiori alla pena o alla misura di sicurezza previste dalla legge italiana per reati
simili, né più gravi di quelle applicate dallo Stato di emissione con la sentenza di condanna. La pena
detentiva e la misura di sicurezza restrittiva della libertà personale non possono essere convertite in
pena pecuniaria.
Art. 11.
(Deroghe alla doppia punibilità).
1. Si fa luogo al riconoscimento, indipendentemente dalla doppia incriminazione, se il reato per il
quale è chiesta la trasmissione è punito nello Stato di emissione con una pena detentiva o una
misura privativa della libertà personale della durata massima non inferiore a tre anni, sola o
congiunta alla pena pecuniaria, e si riferisce a una delle fattispecie di cui all’articolo 8, comma 1,
della legge 22 aprile 2005, n. 69. In tal caso, la corte di appello accerta la corrispondenza tra la
definizione dei reati per i quali è richiesta la trasmissione, secondo la legge dello Stato di
emissione, e le fattispecie medesime.
Art. 12
(Procedimento)
1. Quando il Ministero della giustizia riceve da un altro Stato membro dell’Unione europea, ai fini
dell’esecuzione in Italia, una sentenza di condanna corredata dal certificato tradotto in lingua
italiana, la trasmette senza ritardo al presidente della corte di appello competente ai sensi
dell'articolo 9. La trasmissione della sentenza di condanna può essere richiesta allo Stato di
emissione anche dal Ministro della giustizia, purché ricorrano le condizioni di cui all’articolo 10.
2. Se lo Stato di emissione ha chiesto, anche prima della trasmissione della sentenza di condanna e
del certificato, che l’esecuzione in Italia abbia luogo, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera c)
della decisione quadro, nei confronti di una persona condannata che non ha la cittadinanza italiana,
il consenso all’esecuzione è dato con decreto dal Ministro della giustizia.
3. In caso di incompletezza del certificato, di sua manifesta difformità rispetto alla sentenza di
condanna o comunque quando il suo contenuto sia insufficiente per decidere sull’esecuzione della
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pena o della misura, la corte di appello, anche tramite il Ministero della giustizia, può formulare
richiesta allo Stato di emissione di trasmettere un nuovo certificato o la traduzione in lingua italiana
della sentenza di condanna, o di parti essenziali della stessa, fissando a tale scopo un termine
congruo.
4. Se lo Stato di emissione ha chiesto l’arresto della persona condannata in attesa del
riconoscimento della sentenza di condanna, il Ministero della giustizia ne dà altresì comunicazione
al Servizio per la cooperazione internazionale di polizia del Ministero dell’interno, anche ai fini di
cui all’articolo 15, comma 1, trasmettendogli copia della documentazione disponibile.
5. La corte di appello decide con sentenza in camera di consiglio sull'esistenza delle condizioni per
l'accoglimento, anche parziale, della richiesta, sentiti il procuratore generale, il difensore e la
persona condannata, anche ai fini dell’acquisizione del consenso al trasferimento, ove non dato in
precedenza. Si applicano le disposizioni dell'articolo 702 del codice di procedura penale.
6. La decisione deve essere emessa entro il termine di sessanta giorni dalla data in cui la corte di
appello ha ricevuto la sentenza di condanna trasmessa ai sensi del comma 1. Ove, per circostanze
eccezionali, sia ravvisata l'impossibilità di rispettare tale termine, il presidente della corte informa
dei motivi il Ministero della giustizia, che ne dà comunicazione allo Stato di emissione. In questo
caso il termine è prorogato di trenta giorni.
7. Della sentenza è data, al termine della camera di consiglio, immediata lettura. La lettura equivale
a notificazione alle parti, anche se non presenti, che hanno diritto a ottenere copia del
provvedimento.
8. Quando la corte di appello pronuncia sentenza di riconoscimento la trasmette al procuratore
generale per l’esecuzione.
9. Quando la decisione è contraria al riconoscimento, la corte di appello con la sentenza revoca
immediatamente le misure cautelari applicate.
10. La sentenza della corte di appello è soggetta a ricorso per cassazione e si applicano le
disposizioni di cui all’articolo 22 della legge 22 aprile 2005, n. 69.
11. La sentenza della corte di appello divenuta irrevocabile è immediatamente comunicata, anche a
mezzo telefax, al Ministero della giustizia, che provvede a informare le competenti autorità dello
Stato membro di emissione eil Servizio per la cooperazione internazionale di polizia del Ministero
dell’interno. Se il riconoscimento è negato perché la sentenza di condanna deve essere eseguita in
un altro Stato membro, la medesima è trasmessa, anche tramite il Ministero della giustizia, allo
Stato di esecuzione ritenuto competente.
Art. 13
(Motivi di rifiuto del riconoscimento)
1. La corte di appello rifiuta il riconoscimento della sentenza di condanna in uno dei seguenti casi:
a) se non sussiste una o più delle condizioni di cui agli articoli 10, commi 1 e 2, e 11;
b) se il certificato è incompleto o non corrisponde manifestamente alla sentenza di condanna e
non è stato completato o corretto entro il termine fissato ai sensi dell’articolo 12, comma 3;
c) se risulta che la persona condannata è stata giudicata in via definitiva per gli stessi fatti da uno
degli Stati membri dell'Unione europea purché, in caso di condanna, la pena sia stata già
eseguita ovvero sia in corso di esecuzione, ovvero non possa più essere eseguita in forza delle
leggi dello Stato che ha emesso la condanna;
d) se i fatti per i quali la trasmissione dall’estero è stata chiesta potevano essere giudicati in
Italia e si sia già verificata la prescrizione del reato o della pena;
e) se è stata pronunciata, in Italia, sentenza di non luogo a procedere, salvo che sussistano i
presupposti di cui all'articolo 434 del codice di procedura penale per la revoca della sentenza;
e) se la pena è prescritta secondo la legge italiana;
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f) se sussiste una causa di immunità riconosciuta dall’ordinamento italiano che rende
impossibile l’esecuzione della pena;
g) se la pena è stata irrogata nei confronti di una persona che, alla data di commissione del fatto,
non era imputabile per età secondo la legge italiana;
h) se alla data di ricezione della sentenza di condanna da parte del Ministero della giustizia ai
sensi dell’articolo 12, la durata della pena ancora da scontare è inferiore a sei mesi;
i) se la sentenza di condanna è stata pronunciata in contumacia, a meno che il certificato indichi
che la persona ha avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento e ha
volontariamente rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione o opposizione;
l) se lo Stato di emissione ha, prima della decisione sul riconoscimento, rifiutato la richiesta
formulata dall’autorità giudiziaria italiana di sottoporre la medesima persona condannata a un
procedimento penale o di privarla della libertà personale, per un reato commesso anteriormente
alla trasmissione della sentenza di condanna e diverso da quello per cui la trasmissione è
avvenuta;
m) la pena irrogata comprende una misura di trattamento medico o psichiatrico o altra misura
privativa della libertà personale incompatibile con il sistema penitenziario o sanitario dello
Stato, salvo quanto previsto dall’articolo 10, comma 5;
n) la sentenza di condanna si riferisce a reati che, in base alla legge italiana, sono considerati
commessi per intero o in parte all’interno del territorio dello Stato o in altro luogo a questo
equiparato.
2. Nei casi di cui al comma 1, lettere a), b), c), e), i), m) ed n), la corte di appello, prima di
decidere di rifiutare il riconoscimento, consulta, anche tramite il Ministero della giustizia,
l’autorità competente dello Stato di emissione e richiede ogni informazione utile alla decisione.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche alla
sentenza con cui è applicata una misura di sicurezza.
Art. 14
(Misure coercitive)
1. Se l’autorità competente dello Stato di emissione ne ha fatto richiesta, la corte di appello, su
domanda del procuratore generale, può disporre una misura personale coercitiva nei confronti della
persona condannata che si trovi nel territorio dello Stato, allo scopo di assicurare la sua permanenza
nel territorio e in attesa del riconoscimento della sentenza di condanna. La corte di appello decide
con ordinanza motivata, a pena di nullità.
2. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del titolo I del libro IV del codice di procedura
penale, in materia di misure cautelari personali, fatta eccezione per gli articoli 273, 274, comma 1,
lett. a) e c), e 280.
3. Le misure coercitive non possono essere disposte se vi sono ragioni per ritenere che sussistono
cause ostative al riconoscimento.
4. Entro cinque giorni dall'esecuzione delle misure di cui al comma 1, il presidente della corte di
appello, o il magistrato delegato, procede a sentire la persona sottoposta alla misura cautelare,
informandola, in una lingua alla stessa conosciuta, della richiesta di trasmissione della sentenza di
condanna ai fini della sua esecuzione in Italia. Quando non ricorre una delle ipotesi di cui
all’articolo 10, comma 4, alla persona è altresì richiesto se acconsente all’esecuzione in Italia. Si
applica la disposizione dell'articolo 717, comma 2, del codice di procedura penale.
5. La misura coercitiva, disposta a norma del presente articolo, è revocata se dall'inizio della sua
esecuzione sono trascorsi i termini di cui all’articolo 12, comma 6, ovvero, in caso di ricorso per
cassazione, ulteriori tre mesi senza che sia intervenuta sentenza irrevocabile di riconoscimento.
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6. La revoca e la sostituzione della misura coercitiva sono disposte in camera di consiglio dalla
corte di appello.
7. Copia dei provvedimenti emessi dalla corte è comunicata e notificata, dopo la loro esecuzione, al
procuratore generale, alla persona interessata e al suo difensore, i quali possono proporre ricorso per
cassazione per violazione di legge. Se si tratta di straniero, la copia è trasmessa altresì alla
competente autorità consolare.
8. Il presidente della corte di appello, o il magistrato da lui delegato, fissa con decreto l'udienza in
camera di consiglio per la decisione sulla richiesta di riconoscimento entro il termine di venti giorni
dall'esecuzione della misura coercitiva e dispone contestualmente il deposito della documentazione
di cui all’articolo 12, comma 1.
9. Il decreto è comunicato al procuratore generale e notificato alla persona condannata e al suo
difensore, almeno otto giorni prima dell'udienza.
Art. 15
(Arresto)
1. Nei casi di urgenza, la polizia giudiziaria può procedere all'arresto della persona condannata, allo
scopo di assicurare la sua permanenza nel territorio dello Stato e in attesa del riconoscimento della
sentenza di condanna, se l’autorità competente dello Stato di emissione ne ha fatto richiesta e
ricorrono le condizioni di cui all’articolo 10, lettere a), b) ed e).
2. L'autorità che ha proceduto all'arresto pone al più presto, e comunque non oltre le ventiquattro
ore, l'arrestato a disposizione del presidente della corte di appello nel cui distretto l'arresto è
avvenuto, mediante la trasmissione del relativo verbale, dandone contestualmente notizia al
Ministero della giustizia. Si applica l’articolo 12 della legge 22 aprile 2005, n. 69.
3. Quando non deve disporre la liberazione dell'arrestato, il presidente della corte di appello, entro
le quarantotto ore dalla ricezione del verbale d'arresto, informato il procuratore generale, provvede,
in una lingua alla stessa conosciuta e, se necessario, alla presenza di un interprete, a sentire la
persona arrestata con la presenza di un difensore di ufficio nominato in mancanza di difensore di
fiducia. Nel caso in cui la persona arrestata risulti ristretta in località diversa da quella in cui
l'arresto è stato eseguito, il presidente della corte di appello può delegare il presidente del tribunale
territorialmente competente, ferma restando la sua competenza in ordine ai provvedimenti di cui al
comma 4.
4. Se risulta evidente che l'arresto è stato eseguito per errore di persona o fuori dai casi previsti dalla
legge, il presidente della corte di appello, o il magistrato della corte da lui delegato, dispone con
decreto motivato che il fermato sia posto immediatamente in libertà. Fuori da tale caso, si procede
alla convalida dell'arresto provvedendo con ordinanza, se ne ricorrono le condizioni,
all'applicazione di una misura coercitiva ai sensi dell’articolo 14. Dei provvedimenti dati è
informato immediatamente il Ministero della giustizia.
Art. 16
(Esecuzione conseguente al riconoscimento)
1. Quando è pronunciata sentenza di riconoscimento, la pena è eseguita secondo la legge italiana. Si
applicano altresì le disposizioni in materia di amnistia, indulto e grazia. La pena espiata nello Stato
di emissione è computata ai fini dell'esecuzione.
2. All'esecuzione provvede d’ufficio il procuratore generale presso la corte di appello che ha
deliberato il riconoscimento. Tale corte è equiparata, a ogni effetto, al giudice che ha pronunciato
sentenza di condanna in un procedimento penale ordinario.
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3. Se la persona condannata non si trova nel territorio dello Stato, il Ministero della giustizia, anche
tramite il Servizio per la cooperazione internazionale di polizia del Ministero dell’interno, si
accorda con l’autorità dello Stato di emissione per il trasferimento.
4. Prima del trasferimento, il Ministero della giustizia informa lo Stato di emissione che ne abbia
fatto richiesta delle disposizioni applicabili alla persona condannata in materia di liberazione
anticipata, liberazione condizionale e indulto.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche
all’esecuzione della sentenza con cui è applicata una misura di sicurezza.
Art. 17
(Provvedimenti adottati dallo Stato di emissione)
1. Quando lo Stato di emissione adotta una decisione per la quale la pena o la misura di sicurezza
applicate cessano, immediatamente o entro un termine, di essere esecutive, l’autorità giudiziaria
competente pone fine all’esecuzione della pena o della misura di sicurezza in Italia, non appena
informata.
2. La revisione della sentenza di condanna trasmessa per l’esecuzione spetta esclusivamente
all’autorità dello Stato di emissione.
Art. 18
(Principio di specialità)
1. Salvo quanto previsto dal comma 2, la persona trasferita in Italia per l’esecuzione della
condanna non può essere sottoposta a un procedimento penale, né privata della libertà personale
in esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza, né altrimenti assoggettata ad altra misura
privativa della libertà personale, per un reato commesso anteriormente al trasferimento, diverso
da quello per cui la stessa è stata trasferita.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica quando:
a) la persona trasferita, avendone avuta la possibilità, non ha lasciato il territorio dello Stato
decorsi quarantacinque giorni dalla sua definitiva liberazione ovvero, avendolo lasciato, vi
ha fatto volontariamente ritorno;
b) il reato non è punibile con una pena o con una misura di sicurezza privative della libertà
personale;
c) il procedimento penale non consente l'applicazione di una misura restrittiva della libertà
personale;
d) la persona è soggetta a una pena o a una misura che non implicano la privazione della
libertà, ivi inclusa una misura pecuniaria, anche se può limitare la sua libertà personale;
e) la persona ha acconsentito al trasferimento;
f) la persona, dopo essere stata trasferita, ha espressamente rinunciato a beneficiare del
principio di specialità rispetto a particolari reati anteriori alla sua consegna. Tale rinuncia è
raccolta a verbale dall'autorità giudiziaria competente per l’esecuzione;
g) fuori dei casi precedenti, lo Stato di emissione ha dato il suo consenso nelle forme di cui al
comma 3.
3. Successivamente al trasferimento, l’autorità giudiziaria competente può richiedere allo Stato di
emissione, tramite il Ministero della giustizia, di dare il consenso all’inizio di un procedimento
penale nei confronti della persona trasferita, ovvero alla privazione della libertà personale in
esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza o di una misura cautelare, per un reato
commesso anteriormente al suo trasferimento, diverso da quello per cui la stessa è stata
trasferita. La richiesta è corredata delle informazioni di cui all’articolo 26, comma 3, della
legge 22 aprile 2005, n. 69.
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Art. 19
(Transito)
1. Le richieste di transito sul territorio dello Stato di una persona condannata, per la sua
trasmissione a fini di esecuzione in un altro Stato membro, sono ricevute, corredate del
certificato, dal Ministero della giustizia. Il Ministero della giustizia può richiedere allo Stato
di emissione la traduzione in lingua italiana del certificato.
2. Salvo quanto previsto dal comma 4, il Ministero della giustizia informa immediatamente lo
Stato di emissione se non è in grado di garantire che la persona condannata non sarà
sottoposta a misure restrittive della libertà personale per reati commessi o condanne
pronunciate prima della richiesta di transito, in relazione a fatti per i quali vi è la
giurisdizione dello Stato.
3. Sulla richiesta di transito decide il Ministro della giustizia entro sette giorni dal ricevimento
o dalla trasmissione del certificato tradotto.
4. La persona condannata può essere trattenuta in custodia dall’autorità di polizia per il tempo
strettamente necessario al transito e, comunque, non oltre quarantotto ore dal momento del
suo arrivo nel territorio dello Stato.
Capo IV
DISPOSIZIONI COMUNI AI PROCEDIMENTI DI TRASMISSIONE
Art. 20
(Informazioni)
1. Il Ministero della giustizia informa, senza indugio, l’autorità competente dello Stato di
emissione con qualsiasi mezzo che lasci una traccia scritta:
a) della trasmissione della sentenza di condanna e del certificato all’autorità giudiziaria
competente responsabile dell’esecuzione in conformità degli articoli 9 e 12;
b) dell’impossibilità di eseguire la pena o la misura di sicurezza in quanto la persona
condannata, dopo la trasmissione della sentenza di condanna e del certificato, non può essere
rintracciata nel territorio dello Stato;
c) della decisione definitiva di riconoscere la sentenza di condanna e di eseguire la pena o la
misura di sicurezza, unitamente alla data della decisione;
d) dell’eventuale decisione di adattare la pena o la misura di sicurezza a norma dell’articolo 10,
comma 4, corredata di una motivazione;
e) della trasmissione della sentenza di condanna a un altro Stato membro per l’esecuzione, ai
sensi dell’articolo 12, comma 9;
f) dell’eventuale decisione di non riconoscere la sentenza di condanna ed eseguire la pena o la
misura di sicurezza a norma dell’articolo 13, corredata di una motivazione;
g) delle decisioni adottate dall’autorità giudiziaria ai sensi degli articoli 14 e 15;
h) dell’eventuale decisione di non eseguire la pena o la misura di sicurezza, per i motivi di cui
all’articolo 16, comma 1, corredata di una motivazione;
i) della richiesta dell’autorità giudiziaria, ai sensi dell’articolo 18, comma 3;
l) delle date di inizio e fine del periodo di liberazione anticipata o condizionale, se ciò è indicato
nel certificato dallo Stato di emissione;
m) dell’evasione della persona condannata;
n) della scarcerazione per la completa esecuzione della pena o della misura di sicurezza.
2. Il Ministero della giustizia cura altresì la corrispondenza relativa alle richieste e alle
decisioni di cui agli articoli 7, commi 4 e 5, e 17.
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Art. 21
(Spese)
1. Sono a carico dello Stato italiano le spese sostenute nel territorio nazionale per il trasferimento
all’estero della persona condannata e per l'esecuzione della sentenza di condanna. Tutte le altre
spese sono a carico dello Stato membro verso il quale la persona condannata è trasferita o che ha
chiesto la trasmissione della sentenza di condanna.
Capo V
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 22
(Obblighi internazionali)
1. Il presente decreto non pregiudica gli obblighi internazionali dello Stato italiano quando la
persona condannata deve essere trasferita da o verso uno Stato terzo.
Art. 23
(Disposizioni finanziarie)
1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con
le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Art. 24
(Norme applicabili)
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano anche all’esecuzione della pena o della misura
di sicurezza nei casi di cui agli articoli 18, comma 1, lettera r) e 19, comma 1, lettera c), della legge
22 aprile 2005, n. 69.
2. Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni del codice di procedura
penale e delle leggi complementari, in quanto compatibili.
3. Non si applicano le disposizioni previste dalla legge 7 ottobre 1969, n. 742, e successive
modificazioni, relativa alla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.
Art. 25
(Disposizioni transitorie)
1. Salvo quanto previsto dal comma 2, le disposizioni del presente decreto si applicano ai
provvedimenti di trasmissione all’estero emessi a decorrere dal 5 dicembre 2011 e alle richieste di
trasmissione dall’estero pervenute a decorrere dalla stessa data.
2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano nei confronti degli Stati membri
dell’Unione europea che ne abbiano fatto espressa dichiarazione ai sensi dell’articolo 28, paragrafo
2, della decisione quadro, rispetto ai provvedimenti e alle richieste di trasmissione che si riferiscono
a sentenze di condanna divenute definitive prima del 5 dicembre 2011. In tal caso, continuano ad
applicarsi le norme anteriormente vigenti.
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3. A decorrere dal 5 dicembre 2011 e salvo quanto previsto dal comma 2, le disposizioni del
presente decreto sostituiscono a ogni effetto le disposizioni adottate in esecuzione degli accordi
internazionali conclusi dall’Italia con altri Stati membri dell’Unione europea, relativi al
trasferimento delle persone condannate ai fini dell’esecuzione all’estero.
4. Per le sentenze di condanna emesse prima del termine di cinque anni dal 5 dicembre 2011, la
trasmissione verso la Polonia è condizionata al consenso della persona condannata anche quando
ricorra l’ipotesi di cui all’articolo 5, comma 3, lettera a).
[Modificato il 6-9-2010 da Redazione]
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