Sentenze recenti sull'argomento del tema
Salve,
C'e' una sentenza del Consiglio di Stato, la 2558 del 2010 che riguarda l'argomento della traccia di amministrativo.
Inoltre, abbiamo reperito tramite il CED altre recenti decisioni senz'altro attinenti.
Consiglio di Stato, 5 aprile 2007, n. 1550
La tutela del terzo controinteressato rispetto ad una d.i.a. non può essere costretta negli angusti limiti dell'eventuale esercizio del potere di
autotutela da parte della P.A. Come, infatti, per qualsiasi atto amministrativo illegittimo, mentre il potere di autotutela dell'Amministrazione è
subordinato a determinati limiti (oggi codificati dall'art. 21 nonies della L. n. 241/1990), alcun limite incontra l'intervento del Giudice, diretto
solamente ad accertare l'illegittimità dell'atto, e in questo caso del titolo abilitativo formatosi in seguito ad una d.i.a. In caso di ricorso
avverso la d.i.a. la decisione del Giudice, infatti, non può che travolgere l'assenso (implicito) comunale e gli effetti dell'attività illegittima,
che costituiscono il contenuto reale della lite.
Consiglio di Stato, 22- febbraio -2007, n. 948
Nell'ipotesi di denuncia di inizio attività, una volta decorso il termine senza l'esercizio del potere inibitorio, e nella persistenza del generale
potere repressivo degli abusi edilizi, colui che si oppone all'intervento, essendosi consolidata la fattispecie complessa che abilita il privato a
costruire, sarà legittimato a chiedere al Comune di porre in essere i provvedimenti sanzionatori previsti, facendo ricorso, in caso di inerzia, alla
procedura del silenzio, che pertanto non avrà, né potrebbe avere, come riferimento il potere inibitorio dell'Amministrazione bensì il generale potere
sanzionatorio, salvo stabilire se tale potere abbia carattere vincolato o sia comunque esercitabile alla stregua dei principi dell'autotutela.
Consiglio di Stato, 22 luglio 2005, n. 3916
Nei rapporti tra denunciante e Amministrazione, la denuncia di inizio di attività si pone come atto di parte, che, pur in assenza di un quadro
normativo di vera e propria liberalizzazione dell'attività, consente al privato di intraprendere un'attività in correlazione all'inutile decorso di un
termine, cui è legato, a pena di decadenza, il potere dell'Amministrazione, definito inibitorio dell'attività. L'interessato potrà contestare
l'esercizio del potere inibitorio, tale qualificato dall'Amministrazione, vuoi per motivi formali, vuoi sul piano sostanziale. A tale potere resta
estraneo, sul piano normativo della qualificazione degli interessi, colui che si oppone all'intervento, perché la norma sulla denuncia di inizio di
attività non prende formalmente in considerazione la sua posizione, per qualificarla in senso legittimante, ed egli, in definitiva, non può opporsi,
in sede di giurisdizione amministrativa, all'attività del privato. Una volta decorso il termine senza l'esercizio del potere inibitorio, e nella
persistenza del generale potere repressivo degli abusi edilizi, colui che si oppone all'intervento, essendosi consolidata la fattispecie complessa che
abilita il privato a costruire, sarà legittimato a chiedere al Comune di porre in essere i provvedimenti sanzionatori previsti, facendo ricorso, in
caso di inerzia, alla procedura del silenzio, che pertanto non avrà come riferimento il potere inibitorio dell'Amministrazione, essendo decorso, il
relativo termine, con la conseguenza che il Giudice non potrà costringere l'Amministrazione a esercitare un potere da cui è decaduta, bensì il
generale potere sanzionatorio, salvo poi a stabilire se tale potere abbia carattere vincolato o sia comunque esercitabile alla stregua dei principi
dell'autotutela.
Consiglio di Stato, 4 settembre 2002, n. 4453
L'attività dell'Amministrazione, successiva alla denuncia di inizio di attività è, nello schema dell'art.19 della legge n. 241 del 1990, un'attività
discrezionale, e per tale ragione essa è stata ricondotta al più generale potere di intervento successivo dell'Amministrazione ed al quadro
dell'autotutela; essa però, non implica un'attività di secondo grado su di un precedente provvedimento, proprio perché, sempre nello schema teorico
dell'art.19 della legge n.241 del 1990, l'intervento dell'Amministrazione non è successivo ad un provvedimento amministrativo, ma ad una dichiarazione
del privato cittadino.
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