[an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]  

Nuovi strumenti repressivi di lotta al contrabbando ex L.19-3-2001, n. 92.

L'intento di operare un decisivo 'giro di vite' in senso repressivo nella lotta ad un fenomeno di drammatica attualità quale il contrabbando di tabacchi lavorati ha ispirato il legislatore nell'emanazione della L.19-3-2001, n.92. Si segnalano, nel novero delle innovazioni disciplinari, la creazione di due nuove fattispecie di reato, l'una di fonte codicistica (occultamento, custodia o alterazione di mezzi di trasporto, art.337bis c.p.) e l'altra di fonte legislativa (associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri, ex art. 291quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, introdotto dall'art.1 del provvedimento di riforma sopra ricordato). Quanto alla prima, risponde del delitto di cui all'art.337bis chiunque occulti o custodisca mezzi di trasporto di qualsiasi tipo che, rispetto alle caratteristiche omologate, presentano alterazioni o modifiche o predisposizioni tecniche tali da costituire pericolo per l'incolumità fisica degli operatori di polizia, nonché chiunque altera mezzi di trasporto operando modifiche o predisposizioni tecniche tali da costituire pericolo per l'incolumità fisica degli operatori di polizia.
Quanto all'interesse tutelato, la norma non si limita ad avere uno scopo analogo a quello della resistenza a pubblico ufficiale (la libertà d'azione dello stesso), ma tende anche a tutelare (pur se in via anticipata) l'incolumità fisica degli operatori di polizia. E', infatti, tristemente noto l'utilizzo, da parte dei contrabbandieri, di mezzi di trasporto appositamente modificati, allo scopo di superare i posti di blocco ed eludere i controlli operati dalle forze di polizia, con conseguente creazione di gravi rischi per l'incolumità fisica delle stesse.
Riguardo alla condotta, la norma prevede due distinte fattispecie. In particolare è punita l'alterazione di mezzi di trasporto (rispetto alle caratteristiche tecnico-strutturali con le quali i mezzi sono stati legittimamente omologati) operata mediante modifiche o predisposizioni tecniche, comunque realizzate, purché idonee a costituire pericolo per l'incolumità fisica degli operatori di polizia (si pensi alla installazione di robuste carenature , accompagnata da particolari incrementi di potenza dei motori, idonei a vincere la resistenza opposta dai mezzi di polizia) (art.337bis, comma 2). Un'anticipazione ancora più intensa della tutela dell'interesse di cui sopra è realizzata dalla fattispecie di cui al primo comma, la quale punisce l'occultamento o la custodia dei mezzi di trasporto alterati o modificati nel senso anzidetto.
Circa l'elemento soggettivo, il reato, in entrambe le sue configurazioni, è punito a titolo di dolo generico (il potenziale pericolo per l'incolumità delle forze di polizia rientra nella struttura oggettiva della fattispecie, non costituisce l'intento perseguito dall'agente).
A norma del comma 3 dell'articolo in esame, se il colpevole è titolare di concessione o autorizzazione o licenza o di altro titolo abilitante l'attività di cui alla norma in esame, alla condanna consegue la pena accessoria della revoca del titolo che legittima la medesima attività, costituendo un'evidente illecita degenerazione rispetto alle attività lecitamente autorizzate.
La pena è della reclusione da due a cinque anni e della multa da lire cinque milioni a lire venti milioni.
Nuova figura speciale di associazione per delinquere è, invece, quella di cui all'art. 291quater del D.P.R. 43/1973, configurabile quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis del medesimo provvedimento (il quale sanziona chiunque introduce, vende, trasporta, acquista o detiene nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi convenzionali). La norma prevede un diverso trattamento sanzionatorio per coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione (reclusione da tre a otto anni) e per chi si limita a partecipare all'associazione (reclusione da un anno a sei anni). Costituiscono aggravanti il numero di associati pari o superiore a dieci ed il fatto che l'associazione sia armata (per tale intendendosi quella in cui i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito). Il reato è, altresì, aggravato quando nel commetterlo, l'autore ha utilizzato mezzi di trasporto, che, rispetto alle caratteristiche omologate, presentano alterazioni o modifiche idonee ad ostacolare l'intervento degli organi di polizia ovvero a provocare pericolo per la pubblica incolumità, ovvero ha utilizzato società di persone o di capitali ovvero si è avvalso di disponibilità finanziarie in qualsiasi modo costituite in Stati che non hanno ratificato la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 agosto 1993, n. 328, e che comunque non hanno stipulato e ratificato convenzioni di assistenza giudiziaria con l'Italia aventi ad oggetto il delitto di contrabbando. E', invece, prevista una circostanza attenuante per chi, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

| Aggiornamenti di penale |