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Incendi boschivi.

Con la legge 21 novembre 2000 il legislatore ha introdotto una disciplina organica volta a porre rimedio al problema degli incendi boschivi dopo l’intervento di urgenza del governo con il D.L. 4 agosto 2000, n. 220. La legge, infatti, dopo aver definito l’incendio boschivo come un fuoco con suscettività a espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate, individua una serie di attività di prevenzione, formazione e informazione affidate a Stato, Regioni ed enti locali nonché i mezzi di lotta attiva contro gli incendi.
Per quanto riguarda più in particolare i profili penalistici della nuova disciplina, il legislatore ha introdotto dopo l’art. 423 del codice penale, l’art. 423 bis che punisce con la reclusione da quattro a dieci anni chiunque cagiona un incendio su boschi, selve o foreste ovvero su vivai forestali al rimboschimento, propri o altrui. Se l’incendio di cui al primo comma è cagionato per colpa, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. Le pene sono, invece, aumentate se dall’incendio deriva pericolo per edifici o danno su aree protette. Sono aumentate della metà se dall’incendio deriva un danno grave, esteso e persistente all’ambiente.
Sono, infine, previsti divieti volti a scoraggiare gli incendi boschivi attraverso la previsione della inutilizzabilità delle aree colpite da incendio (ad esempio è fatto divieto di utilizzarle a scopo di pascolo o di caccia per dieci anni oppure di realizzare insediamenti civili. La violazione di tali divieti è punita con sanzioni amministrative e penali.

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