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Un altro passo verso la parità fra i culti: la parziale incostituzionalità dell'art.405 C.P. (SENT. 9-7-2002, n. 327)

La Corte costituzionale, con sentenza 9-7-2002, n. 327, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 405 del codice penale, nella parte in cui, per i fatti di turbamento di funzioni religiose del culto cattolico, prevede pene più gravi, anziché le pene diminuite stabilite dall’articolo 406 del codice penale per gli stessi fatti commessi contro gli altri culti.

L’articolo 405 del codice penale punisce, infatti, con la reclusione fino a due anni “chiunque impedisce o turba l’esercizio di funzioni, cerimonie o pratiche religiose del culto cattolico, le quali si compiano con l’assistenza di un ministro del culto medesimo o in luogo destinato al culto, o in luogo pubblico o aperto al pubblico”, mentre ai sensi dell’articolo 406 dello stesso codice “la pena è diminuita” se il fatto è commesso contro un culto ammesso nello Stato. Tale combinato disposto si poneva in evidente contrasto con l’articolo 3, primo comma, della Costituzione, che consacra la pari dignità ed eguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge senza distinzione di religione, nonché con l’articolo 8, primo comma, della Costituzione, in base al quale tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.

Nel motivare la sua opportuna decisione, la Corte costituzionale, ha, dunque, precisato che “il principio fondamentale di laicità dello Stato, che implica equidistanza e imparzialità verso tutte le confessioni, non potrebbe tollerare che il comportamento di chi impedisca o turbi l’esercizio di funzioni, cerimonie o pratiche religiose di culti diversi da quello cattolico, sia ritenuto meno grave di quello di chi compia i medesimi fatti ai danni del culto cattolico”.

Ulteriormente ha argomentato la medesima Corte, sostenendo che la giurisprudenza costituzionale in materia ha subìto una evoluzione storica, in quanto in un primo tempo la diversità di trattamento giuridico tra religione cattolica e altre religioni era giustificata dalla considerazione che il cattolicesimo era riconosciuto come fattore di unità morale della Nazione, e come tale formava oggetto di particolare protezione anche nell’interesse dello Stato, mentre, nell’attuale mutato contesto sociale e culturale, l’atteggiamento dello Stato non può che essere di equidistanza e imparzialità nei confronti di tutte le religioni, senza che possano assumere rilievo il dato quantitativo dell’adesione confessionale a questa o a quella chiesa, e la maggiore o minore ampiezza delle reazioni sociali cagionate dall’offesa a questa o quella religione.

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