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Il reato di vilipendio alla religione di Stato cancellato dal codice penale.

Con sentenza n. 508, depositata il 20 novembre 2000, la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo l'art. 402 del codice penale, cancellando così il reato di vilipendio contro la religione dello Stato, punito con la reclusione fino ad un anno.
Per i giudici della Consulta tale reato configurava violazione degli articoli 3 e 8 della Costituzione, in materia di uguaglianza di tutti i cittadini senza distinzione di religione e l'uguale libertà di tutte le religioni di fronte alla legge.
In forza di questi principi fondamentali e con il venir meno del principio della religione cattolica come sola religione dello Stato (Nuovo concordato), l'atteggiamento dello Stato - si legge nella sentenza - "non può che essere di equidistanza e imparzialità nei confronti di tutte le confessioni religiose, senza che assumano rilevanza alcuna il dato quantitativo dell'adesione più o meno diffusa a questa o quella confessione religiosa e la maggiore o minore ampiezza delle relazioni sociali che possono seguire alla violazione dei diritti di una o dell'altra di esse".
Tale posizione di equidistanza e imparzialità, del resto, è il riflesso del principio di laicità, che la Corte ha tratto dal sistema delle norme costituzionali.

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