LEGGE 7 aprile 2003, n. 63
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 febbraio 2003, n. 18, recante disposizioni urgenti in materia di giudizio necessario secondo equita'.


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

promulga
la seguente legge:

Art. 1.
1. Il decreto-legge 8 febbraio 2003, n. 18, recante disposizioni
urgenti in materia di giudizio necessario secondo equita', e'
convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla
presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 7 aprile 2003

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Castelli, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Castelli


LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 3665):
Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
(Berlusconi) e dal Ministro della giustizia (Castelli) l'8
febbraio 2003.
Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede
referente, il 10 febbraio 2003 con pareri del Comitato per
la Legislazione e delle commissioni I, VI e X.
Esaminato dalla II commissione il 12, 18, 19, 20, 25,
26 febbraio 2003; 5 e 6 marzo 2003.
Esaminato in aula il 10 marzo 2003 e approvato il
12 marzo 2003.
Senato della Repubblica (atto n. 2103):
Assegnato alla 2a commissione (Giustizia), in sede
referente, il 13 marzo 2003 con pareri delle commissioni
1a, 5a, 6a e 10a.
Esaminato dalla 1a commissione (Affari costituzionali),
in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di
costituzionalita' il 18 marzo 2003.
Esaminato dalla 1a commissione il 20 e 26 marzo 2003.
Esaminato in aula il 27 marzo 2003; 1 aprile 2003 e
approvato il 2 aprile 2003.

Avvertenza:
Il decreto-legge 8 febbraio 2003, n. 18, e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
33 del 10 febbraio 2003.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
le modifiche apportate dalla presente legge di conversione
hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con legge di
conversione e corredato delle relative note e' pubblicato
in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 45.

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 8 FEBBRAIO 2003, N. 18

Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:
"Art. 1-bis. - 1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano
ai giudizi instaurati con citazione notificata dal 10 febbraio 2003.
Art. 1-ter. 1. Al comma 4. dell'articolo 10 e al comma 1, lettera a),
dell'articolo 13 del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto dei
Presidente della Repubblica 30 maggio 2003, n. 115, la parola:
"1.033" e' sostituita dalla seguente: "1.100".
2. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del presente
articolo, determinate nella misura di 1.800.000 euro annui a
decorrere dal 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della
giustizia".


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