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LEGGE 3 ottobre 2001, n.366
Delega al Governo per la riforma del diritto societario
Art. 12.
Nuove norme di procedura
testo annota
1. Il Governo è inoltre delegato ad emanare norme che, senza modifiche
della competenza per territorio e per materia, siano dirette ad assicurare
una più rapida ed efficace definizione di procedimenti nelle seguenti
materie:
a) diritto societario, comprese le controversie relative al
trasferimento delle partecipazioni sociali ed ai patti parasociali;
b) materie disciplinate dal testo unico delle disposizioni in
materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, e dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.
2. Per il perseguimento delle finalità e nelle materie di cui al
comma 1, il Governo è delegato a dettare regole processuali, che in
particolare possano prevedere:
a) la concentrazione del procedimento e la riduzione dei termini
processuali;
b) l'attribuzione di tutte le controversie nelle materie di cui al
comma 1 al tribunale in composizione collegiale, salvo ipotesi eccezionali di giudizio monocratico in considerazione della natura degli interessi coinvolti;
c) la mera facoltatività della successiva instaurazione della causa
di merito dopo l'emanazione di un provvedimento emesso all'esito di un
procedimento sommario cautelare in relazione alle controversie nelle
materie di cui al comma 1, con la conseguente definitività degli effetti prodotti da detti provvedimenti, ancorchè gli stessi non acquistino efficacia di giudicato in altri eventuali giudizi promossi per finalità diverse;
d) un giudizio sommario non cautelare, improntato a particolare
celerità ma con il rispetto del principio del contraddittorio, che conduca alla emanazione di un provvedimento esecutivo anche se privo di efficacia di giudicato;
e) la possibilità per il giudice di operare un tentativo preliminare
di conciliazione, suggerendone espressamente gli elementi essenziali,
assegnando eventualmente un termine per la modificazione o la rinnovazione di atti negoziali su cui verte la causa e, in caso di mancata conciliazione, tenendo successivamente conto dell'atteggiamento al riguardo assunto dalle parti ai fini della decisione sulle spese di lite;
f) uno o più procedimenti camerali, anche mediante la modifica degli
articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile ed in estensione
delle ipotesi attualmente previste che, senza compromettere la rapidità di tali procedimenti, assicurino il rispetto dei princìpi del giusto processo;
g) forme di comunicazione periodica dei tempi medi di durata dei
diversi tipi di procedimento di cui alle lettere precedenti trattati dai tribunali, dalle corti di appello e dalla Corte di cassazione.
3. Il Governo può altresi prevedere la possibilità che gli statuti
delle società commerciali contengano clausole compromissorie, anche in
deroga agli articoli 806 e 808 del codice di procedura civile, per tutte o alcune tra le controversie societarie di cui al comma 1. Nel caso che la controversia concerna questioni che non possono formare oggetto di
transazione, la clausola compromissoria dovrà riferirsi ad un arbitrato
secondo diritto, restando escluso il giudizio di equità, ed il lodo sarà
impugnabile anche per violazione di legge.
4. Il Governo è delegato a prevedere forme di conciliazione delle
controversie civili in materia societaria anche dinanzi ad organismi
istituiti da enti privati, che diano garanzie di serietà ed efficienza e
che siano iscritti in un apposito registro tenuto presso il Ministero della
giustizia.
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