Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione
finanziaria, nonche' in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell'articolo
12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 3 ottobre 2001, n. 366, concernente delega al
Governo per l'emanazione di uno o piu' decreti legislativi recanti la
riforma organica della disciplina delle societa' di capitali e
cooperative, la disciplina degli illeciti penali e amministrativi
riguardanti le societa' commerciali, nonche' nuove norme sulla
procedura per la definizione dei procedimenti nelle materie di cui
all'articolo 12 della legge di delega;
Visto in particolare l'articolo 12 della citata legge 3 ottobre
2001, n. 366, concernente i procedimenti in materia di diritto
societario e i procedimenti nelle materie disciplinate dal testo
unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria,
approvato con decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e
successive modificazioni, e dal testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, approvato con decreto legislativo 1 settembre
1993, n. 385, e successive modificazioni;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 30 settembre 2002;
Visto il parere del Parlamento a norma dell'articolo 1, comma 4,
della legge 3 ottobre 2001, n. 366;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 10 gennaio 2003;
Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle
attivita' produttive;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Titolo I NUOVE NORME DI PROCEDURA
Art. 1.
Ambito di applicazione
1. Si osservano le disposizioni del presente decreto legislativo in
tutte le controversie, incluse quelle connesse a norma degli articoli
31, 32, 33, 34, 35 e 36 del codice di procedura civile, relative a:
a) rapporti societari, ivi compresi quelli concernenti le
societa' di fatto, l'accertamento, la costituzione, la modificazione
o l'estinzione di un rapporto societario, le azioni di
responsabilita' da chiunque promosse contro gli organi amministrativi
e di controllo, i liquidatori e i direttori generali delle societa',
delle mutue assicuratrici e delle societa' cooperative;
b) trasferimento delle partecipazioni sociali, nonche' ogni altro
negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti
inerenti;
c) patti parasociali, anche diversi da quelli disciplinati
dall'articolo 2341-bis del codice civile, e accordi di collaborazione
di cui all'articolo 2341-bis, ultimo comma, del codice civile;
d) rapporti in materia di intermediazione mobiliare da chiunque
gestita, servizi e contratti di investimento, ivi compresi i servizi
accessori, fondi di investimento, gestione collettiva del risparmio e
gestione accentrata di strumenti finanziari, vendita di rapporti
finanziari, ivi compresa la cartolarizzazione dei crediti, offerte
pubbliche di acquisto e di scambio, contratti di borsa;
e) materie di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n.
385, quando la relativa controversia e' promossa da una banca nei
confronti di altra banca ovvero da o contro associazioni
rappresentative di consumatori o camere di commercio;
f) credito per le opere pubbliche.
2. Restano ferme tutte le norme sulla giurisdizione. Spettano
esclusivamente alla corte d'appello tutte le controversie di cui agli
articoli 145 decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e 195
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
3. Salvo che nelle controversie di cui al comma 1, lettera e), il
Tribunale giudica in composizione collegiale. Nelle azioni promosse
da associazioni rappresentative dei consumatori e dalle camere di
commercio il Tribunale giudica in composizione collegiale anche se
relative alle materie di cui al comma 1, lettera e).
4. Per quanto non diversamente disciplinato dal presente decreto,
si applicano le disposizioni del codice di procedura civile, in
quanto compatibili.
5. Quando rileva che una causa relativa ad uno dei rapporti di cui
al comma 1 e' stata proposta in forme diverse da quelle previste dal
presente decreto, il giudice dispone con ordinanza il mutamento di
rito e la cancellazione della causa dal ruolo; dalla comunicazione
dell'ordinanza decorrono, se emessa a seguito dell'udienza di prima
comparizione, i termini di cui all'articolo 6 ovvero, in ogni altro
caso, i termini di cui all'articolo 7; restano ferme le decadenze
gia' maturate.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione regola la delega al
Governo dell'esercizio della funzione legislativa e
stabilisce che essa non puo' avvenire se non con
determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto
per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 12 della legge
3 ottobre 2001, n. 366 (Delega al Governo per la riforma
del diritto societario):
"Art. 12 (Nuove norme di procedura). - 1. Il Governo e'
inoltre delegato ad emanare norme che, senza modifiche
della competenza per territorio e per materia, siano
dirette ad assicurare una piu' rapida ed efficace
definizione di procedimenti nelle seguenti materie:
a) diritto societario, comprese le controversie
relative al trasferimento delle partecipazioni sociali ed
ai patti parasociali;
b) materie disciplinate dal testo unico delle
disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di
cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e
successive modificazioni, e dal testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e successive
modificazioni.
2. Per il perseguimento delle finalita' e nelle materie
di cui al comma 1, il Governo e' delegato a dettare regole
processuali, che in particolare possano prevedere:
a) la concentrazione del procedimento e la riduzione
dei termini processuali;
b) l'attribuzione di tutte le controversie nelle
materie di cui al comma 1 al tribunale in composizione
collegiale, salvo ipotesi eccezionali di giudizio
monocratico in considerazione della natura degli interessi
coinvolti;
c) la mera facoltativita' della successiva
instaurazione della causa di merito dopo l'emanazione di un
provvedimento emesso all'esito di un procedimento sommario
cautelare in relazione alle controversie nelle materie di
cui al comma 1, con la conseguente definitivita' degli
effetti prodotti da detti provvedimenti, ancorche' gli
stessi non acquistino efficacia di giudicato in altri
eventuali giudizi promossi per finalita' diverse;
d) un giudizio sommario non cautelare, improntato a
particolare celerita' ma con il rispetto del principio del
contraddittorio, che conduca alla emanazione di un
provvedimento esecutivo anche se privo di efficacia di
giudicato;
e) la possibilita' per il giudice di operare un
tentativo preliminare di conciliazione, suggerendone
espressamente gli elementi essenziali, assegnando
eventualmente un termine per la modificazione o la
rinnovazione di atti negoziali su cui verte la causa e, in
caso di mancata conciliazione, tenendo successivamente
conto dell'atteggiamento al riguardo assunto dalle parti ai
fini della decisione sulle spese di lite;
f) uno o piu' procedimenti camerali, anche mediante
la modifica degli articoli 737 e seguenti del codice di
procedura civile ed in estensione delle ipotesi attualmente
previste che, senza compromettere la rapidita' di tali
procedimenti, assicurino il rispetto dei principi del
giusto processo;
g) forme di comunicazione periodica dei tempi medi di
durata dei diversi tipi di procedimento di cui alle lettere
precedenti trattati dai tribunali, dalle corti di appello e
dalla corte di cassazione.
3. Il Governo puo' altresi' prevedere la possibilita'
che gli statuti delle societa' commerciali contengano
clausole compromissorie, anche in deroga agli articoli 806
e 808 del codice di procedura civile, per tutte o alcune
tra le controversie societarie di cui al comma 1. Nel caso
che la controversia concerna questioni che non possono
formare oggetto di transazione, la clausola compromissoria
dovra' riferirsi ad un arbitrato secondo diritto, restando
escluso il giudizio di equita', ed il lodo sara'
impugnabile anche per violazione di legge.
4. Il Governo e' delegato a prevedere forme di
conciliazione delle controversie civili in materia
societaria anche dinanzi ad organismi istituiti da enti
privati, che diano garanzie di serieta' ed efficienza e che
siano iscritti in un apposito registro tenuto presso il
Ministero della giustizia.".
- Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, reca:
"Testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21
della legge 6 febbraio 1996, n. 52".
- Il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385,
reca: "Testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia".
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 3 ottobre
2001, n. 366 (Delega al Governo per la riforma del diritto
societario):
"Art. 1 (Delega). - 1. Il Governo e' delegato ad
adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore
della presente legge, uno o piu' decreti legislativi
recanti la riforma organica della disciplina delle societa'
di capitali e cooperative, la disciplina degli illeciti
penali e amministrativi riguardanti le societa'
commerciali, nonche' nuove norme sulla procedura per la
definizione dei procedimenti nelle materie di cui all'art.
12.
2. La riforma, nel rispetto ed in coerenza con la
normativa comunitaria e in conformita' ai principi e ai
criteri direttivi previsti dalla presente legge,
realizzera' il necessario coordinamento con le altre
disposizioni vigenti, ivi comprese quelle in tema di crisi
dell'impresa, novellando, ove possibile, le disposizioni
del codice civile.
3. I decreti legislativi previsti dal comma 1 sono
adottati su proposta del Ministro della giustizia, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e
con il Ministro delle attivita' produttive.
4. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi al
Parlamento, perche' sia espresso il parere entro il termine
di sessanta giorni dalla data della trasmissione; decorso
tale termine i decreti sono emanati, anche in mancanza del
parere. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta
giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal
comma 1 o successivamente, la scadenza di quest'ultimo e'
prorogata di novanta giorni.
5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di
ciascuno dei decreti legislativi, il Governo puo' emanare
disposizioni correttive e integrative nel rispetto dei
principi e dei criteri direttivi di cui alla presente legge
e con la procedura di cui al comma 4.".
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo degli articoli 31, 32, 33, 34, 35
e 36 del codice di procedura civile:
"Art. 31 (Cause accessorie). - La domanda accessoria
puo' essere proposta al giudice territorialmente competente
per la domanda principale affinche' sia decisa nello stesso
processo, osservata, quanto alla competenza per valore, la
disposizione dell'art. 10 secondo comma.
Art. 32 (Cause di garanzia). - La domanda di garanzia
puo' essere proposta al giudice competente per la causa
principale affinche' sia decisa nello stesso processo.
Qualora essa ecceda la competenza per valore del giudice
adito, questi rimette entrambe le cause al giudice
superiore assegnando alle parti un termine perentorio per
la riassunzione.
Art. 33 (Cumulo soggettivo). - Le cause contro piu'
persone che a norma degli articoli 18 e 19 dovrebbero
essere proposte davanti a giudici diversi, se sono connesse
per l'oggetto o per il titolo possono essere proposte
davanti al giudice del luogo di residenza o domicilio di
una di esse, per essere decise nello stesso processo.
Art. 34 (Accertamenti incidentali). - Il giudice, se
per legge o per esplicita domanda di una delle parti e'
necessario decidere con efficacia di giudicato una
questione pregiudiziale che appartiene per materia o valore
alla competenza di un giudice superiore, rimette tutta la
causa a quest'ultimo, assegnando alle parti un termine
perentorio per la riassunzione della causa davanti a lui.
Art. 35 (Eccezione di compensazione). - Quando e'
opposto in compensazione un credito che e' contestato ed
eccede la competenza per valore del giudice adito, questi,
se la domanda e' fondata su titolo non controverso o
facilmente accettabile, puo' decidere su di essa e
rimettere le parti al giudice competente per la decisione
relativa all'eccezione di compensazione subordinando,
quando occorre, l'esecuzione della sentenza alla
prestazione di una cauzione altrimenti provvede a norma
dell'articolo precedente.
Art. 36 (Cause riconvenzionali). - Il giudice
competente per la causa principale conosce anche delle
domande riconvenzionali che dipendono dal titolo dedotto in
giudizio dall'attore o da quello che gia' appartiene alla
causa come mezzo di eccezione, purche' non eccedano la sua
competenza per materia o valore, altrimenti applica le
disposizioni dei due articoli precedenti.".
- Per il testo dell'art. 2341-bis del codice civile si
veda, in questo stesso S.O., l'art. 1 del decreto
legislativo 17 gennaio 2003 "Riforma organica della
disciplina delle societa' di capitali e societa'
cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n.
366".
- Per il titolo del decreto legislativo n. 385/1993 si
veda nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 145 del citato decreto
legislativo n. 385/1993:
"Art. 145 (Procedura sanzionatoria). - 1. Per le
violazioni previste nel presente titolo cui e' applicabile
una sanzione amministrativa, la Banca d'Italia o l'UIC,
nell'ambito delle rispettive competenze, contestati gli
addebiti alle persone e alla banca, alla societa' o
all'ente interessati e valutate le deduzioni presentate
entro trenta giorni, tenuto conto del complesso delle
informazioni raccolte, propongono al Ministro del tesoro
l'applicazione delle sanzioni.
2. Il Ministro del tesoro, sulla base della proposta
della Banca d'Italia o dell'UIC, provvede ad applicare le
sanzioni con decreto motivato.
3. Il decreto di applicazione delle sanzioni previste
dall'art. 144, commi 3 e 4, e' pubblicato per estratto,
entro il termine di trenta giorni dalla data della
notificazione, a cura e spese della banca, della societa' o
dell'ente al quale appartengono i responsabili delle
violazioni, su almeno due quotidiani a diffusione
nazionale, di cui uno economico. Il decreto di applicazione
delle altre sanzioni previste nel presente titolo, emanato
su proposta della Banca d'Italia, e' pubblicato, per
estratto, sul bollettino previsto dall'art. 8.
4. Contro il decreto del Ministro del tesoro e' ammessa
opposizione alla corte di appello di Roma. L'opposizione
deve essere notificata all'autorita' che ha proposto il
provvedimento nel termine di trenta giorni dalla data di
comunicazione del decreto impugnato e deve essere
depositata presso la cancelleria della corte di appello
entro trenta giorni dalla notifica. L'autorita' che ha
proposto il provvedimento trasmette alla corte di appello
gli atti ai quali l'opposizione si riferisce, con le sue
osservazioni.
5. L'opposizione non sospende l'esecuzione del
provvedimento. La corte di appello, se ricorrono gravi
motivi, puo' disporre la sospensione con decreto motivato.
6. La corte di appello, su istanza delle parti, fissa i
termini per la presentazione di memorie e documenti,
nonche' per consentire l'audizione anche personale delle
parti.
7. La corte di appello decide sull'opposizione in
camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, con
decreto motivato.
8. Copia del decreto e' trasmessa, a cura della
cancelleria della corte di appello, all'autorita' che ha
proposto il provvedimento, anche ai fini della
pubblicazione, per estratto, nel bollettino previsto
dall'art. 8.
9. Alla riscossione delle sanzioni previste dal
presente titolo si provvede mediante ruolo secondo i
termini e le modalita' previsti dal decreto del Presidente
della Repubblica 23 settembre 1973, n. 602, come modificato
dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.
10. Le banche, le societa' o gli enti ai quali
appartengono i responsabili delle violazioni rispondono, in
solido con questi, del pagamento della sanzione e delle
spese di pubblicita' previste dal primo periodo del comma 3
e sono tenuti a esercitare il regresso verso i
responsabili.
11. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste
dal presente titolo non si applicano le disposizioni
contenute nell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n.
689.".
- Si riporta il testo dell'art. 195 del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle
disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai
sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n.
52):
"Art. 195 (Procedura sanzionaria). - 1. Salvo quanto
previsto dall'art. 196, le sanzioni amministrative previste
nel presente titolo sono applicate dal Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica con
decreto motivato, su proposta della Banca d'Italia o della
CONSOB, secondo le rispettive competenze.
2. La Banca d'Italia o la CONSOB formulano la proposta,
previa contestazione degli addebiti agli interessati e
valutate le deduzioni dagli stessi presentate entro trenta
giorni, in base al complesso delle informazioni raccolte.
3. Il decreto di applicazione delle sanzioni e'
pubblicato per estratto nel bollettino della Banca d'Italia
o della CONSOB. Il Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, su richiesta dell'autorita'
proponente, tenuto conto della natura della violazione e
degli interessi coinvolti, puo' stabilire modalita'
ulteriori per dare pubblicita' al provvedimento, ponendo le
relative spese a carico dell'autore della violazione.
4. Contro il provvedimento di applicazione delle
sanzioni e' ammessa opposizione alla corte d'appello del
luogo in cui ha sede la societa' o l'ente cui appartiene
l'autore della violazione ovvero, nei casi in cui tale
criterio non sia applicabile, nel luogo in cui la
violazione e' stata commessa. L'opposizione deve essere
notificata al Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e all'autorita' che ha proposto
l'applicazione della sanzione entro trenta giorni dalla
comunicazione del provvedimento e deve essere depositata
presso la cancelleria della corte d'appello entro trenta
giorni dalla notifica.
5. L'opposizione non sospende l'esecuzione del
provvedimento. La corte d'appello, se ricorrono gravi
motivi, puo' disporre la sospensione con decreto motivato.
6. La corte d'appello, su istanza delle parti, puo'
fissare termini per la presentazione di memorie e
documenti, nonche' consentire l'audizione anche personale
delle parti.
7. La corte d'appello decide sull'opposizione in camera
di consiglio, sentito il pubblico ministero, con decreto
motivato.
8. Copia del decreto e' trasmessa a cura della
cancelleria della corte d'appello al Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica e
all'autorita' proponente ai fini delle pubblicazione, per
estratto, nel bollettino di quest'ultima.
9. Le societa' e gli enti ai quali appartengono gli
autori delle violazioni rispondono, in solido con questi,
del pagamento della sanzione e delle spese di pubblicita'
previste dal secondo periodo del comma 3 e sono tenuti ad
esercitare il diritto di regresso verso i responsabili.".
Titolo II DEL PROCESSO DI COGNIZIONE
DAVANTI AL TRIBUNALE
Capo I
del procedimento di primo grado
davanti al tribunale in composizione collegiale
Art. 2.
Contenuto dell'atto di citazione
1. La domanda si propone al Tribunale mediante citazione
contenente:
a) le indicazioni di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5 e 6
dell'articolo 163 del codice di procedura civile;
b) l'indicazione del numero di fax o dell'indirizzo di posta
elettronica presso cui il difensore dichiara di voler ricevere le
comunicazioni e le notificazioni nel corso del procedimento;
c) la fissazione di termine al convenuto, non inferiore a
sessanta giorni dalla notificazione della citazione, per la notifica
al difensore dell'attore della comparsa di risposta. In difetto di
fissazione da parte dell'attore, o in caso di insufficienza, il
termine e' di sessanta giorni.
Nota all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 163 del codice di
procedura civile:
"Art. 163 (Contenuto della citazione). - La domanda si
propone mediante citazione a comparire a udienza fissa.
Il presidente del tribunale stabilisce al principio
dell'anno giudiziario, con decreto approvato dal primo
presidente della corte di appello, i giorni della settimana
e le ore delle udienze destinate esclusivamente alla prima
comparizione delle parti.
L'atto di citazione deve contenere:
1) l'indicazione del tribunale davanti al quale la
domanda e' proposta;
2) il nome, il cognome e la residenza dell'attore, il
nome, il cognome, la residenza o il domicilio o la dimora
del convenuto e delle persone che rispettivamente li
rappresentano o li assistono. Se attore o convenuto e' una
persona giuridica, un'associazione non riconosciuta o un
comitato, la citazione deve contenere la denominazione o la
ditta, con l'indicazione dell'organo o ufficio che ne ha la
rappresentanza in giudizio;
3) la determinazione della cosa oggetto della
domanda;
4) l'esposizione dei fatti e degli elementi di
diritto costituenti le ragioni della domanda, con le
relative conclusioni;
5) l'indicazione specifica dei mezzi di prova dei
quali l'attore intende valersi e in particolare dei
documenti che offre in comunicazione;
6) il nome e il cognome del procuratore e
l'indicazione della procura, qualora questa sia stata gia'
rilasciata;
7) l'indicazione del giorno dell'udienza di
comparizione; l'invito al convenuto a costituirsi nel
termine di venti giorni prima dell'udienza indicata ai
sensi e nelle forme stabilite dall'art. 166, ovvero di
dieci giorni prima in caso di abbreviazione dei termini, e
a comparire, nell'udienza indicata, dinanzi al giudice
designato ai sensi dell'art. 168-bis, con l'avvertimento
che la costituzione oltre i suddetti termini implica le
decadenze di cui all'art. 167.
L'atto di citazione, sottoscritto a norma dell'art.
125, e' consegnato dalla parte o dal procuratore
all'ufficiale giudiziario, il quale lo notifica a norma
degli articoli 137 e seguenti.".
Art. 3.
Costituzione dell'attore
1. L'attore, entro dieci giorni dalla notificazione della
citazione, ovvero entro cinque giorni nel caso di abbreviazione dei
termini a norma dell'articolo 163-bis, secondo comma, del codice di
procedura civile, deve costituirsi in giudizio a mezzo di
procuratore, depositando in cancelleria la nota d'iscrizione a ruolo
e il fascicolo contenente l'originale o la copia della citazione, la
procura e i documenti offerti in comunicazione. Il cancelliere forma
il fascicolo d'ufficio, in esso inserendo tutti gli atti e documenti
successivamente depositati dalle parti; analogamente provvede nel
caso di cui all'articolo 13, comma 1.
2. Se la citazione e' notificata a piu' persone, la costituzione
dell'attore deve avvenire entro dieci giorni dall'ultima
notificazione. In tale caso il termine di cui all'articolo 2, comma
1, lettera c), e' prolungato, per ciascun convenuto, fino al
sessantesimo giorno successivo all'iscrizione a ruolo.
Nota all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'art. 163-bis del codice di
procedura civile:
"Art. 163-bis (Termini per comparire). - Tra il giorno
della notificazione della citazione e quello dell'udienza
di comparizione debbono intercorrere termini liberi non
minori di sessanta giorni se il luogo della notificazione
si trova in Italia e di centoventi giorni se si trova
all'estero.
Nelle cause che richiedono pronta spedizione il
presidente puo', su istanza dell'attore e con decreto
motivato in calce dell'atto originale e delle copie della
citazione, abbreviare fino alla meta' i termini indicati
dal primo comma.
Se il termine assegnato dall'attore ecceda il minimo
indicato dal primo comma, il convenuto, costituendosi prima
della scadenza del termine minimo, puo' chiedere al
presidente del tribunale che, sempre osservata la misura di
quest'ultimo termine, l'udienza per la comparizione delle
parti sia fissata con congruo anticipo su quella indicata
dall'attore. Il presidente provvede con decreto, che deve
essere comunicato dal cancelliere all'attore, almeno cinque
giorni liberi prima dell'udienza fissata dal presidente.".
Art. 4.
Comparsa di risposta
1. Nella comparsa di risposta il convenuto deve proporre tutte le
sue difese prendendo posizione sui fatti posti dall'altra parte a
fondamento della domanda, indicare i mezzi di prova di cui intende
valersi e i documenti che offre in comunicazione, proporre le domande
riconvenzionali dipendenti dal titolo dedotto in giudizio dall'attore
o da quello che gia' appartiene alla causa come mezzo di eccezione,
dichiarare di voler chiamare in causa i terzi ai quali ritiene comune
la causa o dai quali pretende di essere garantito precisandone le
ragioni, formulare le conclusioni. Nella stessa comparsa il convenuto
deve indicare il numero di fax o l'indirizzo di posta elettronica
presso cui il difensore dichiara di voler ricevere le comunicazioni e
le notificazioni nel corso del procedimento.
2. Nella comparsa di risposta il convenuto, fermo quanto disposto
nell'articolo 8, comma 2, lettera c), fissa all'attore un termine non
inferiore a trenta giorni dalla notificazione della stessa comparsa
per eventuale replica. In caso di omessa o insufficiente indicazione,
il termine e' di trenta giorni. Nel caso di pluralita' di convenuti,
anche a seguito di chiamata in causa, il termine fissato all'attore
per la replica non puo' eccedere i sessanta giorni; l'inosservanza di
tale termine puo' essere eccepita anche dagli altri convenuti.
3. Se dichiara di voler chiamare in causa terzi, il convenuto deve
notificare loro l'atto di citazione a norma dell'articolo 2.
Art. 5.
Forme e termini della costituzione del convenuto
1. Il convenuto deve costituirsi a mezzo di procuratore depositando
in cancelleria, entro 10 giorni dalla scadenza del termine di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera c), ovvero del termine di cui
all'articolo 3, comma 2, il fascicolo contenente l'originale ovvero
la copia della comparsa di risposta notificata all'attore, la copia
della citazione notificata, la procura e i documenti che offre in
comunicazione.
2. In assenza di documenti da depositare, di domande
riconvenzionali o di chiamata di terzi, il convenuto che abbia
tempestivamente notificato la comparsa di risposta puo' costituirsi
entro dieci giorni dalla notificazione dell'istanza di fissazione
dell'udienza a cui abbia provveduto altra parte.
Art. 6.
Memoria di replica dell'attore
1. Nel termine fissatogli a norma dell'articolo 4, comma 2,
l'attore puo' replicare con memoria notificata al convenuto e
depositata in cancelleria, nonche' depositare nuovi documenti.
2. Nella memoria di replica l'attore puo':
a) precisare o modificare le domande e le conclusioni gia'
proposte;
b) proporre nuove domande ed eccezioni che siano conseguenza
della domanda riconvenzionale o delle difese proposte dal convenuto;
c) dichiarare che intende chiamare un terzo ai sensi
dell'articolo 106 del codice di procedura civile, se l'esigenza e'
sorta dalle difese del convenuto;
d) depositare nuovi documenti in cancelleria, ovvero formulare
nuove richieste istruttorie.
3. L'attore, nella memoria di replica, deve fissare al convenuto un
termine non inferiore a venti giorni per ulteriore memoria difensiva.
Il termine e' di trenta giorni se l'attore ha proposto nuove domande.
4. Nel caso della dichiarazione di cui al comma 2, lettera c),
l'attore notifica al terzo l'atto di citazione ai sensi
dell'articolo 2.
Art. 7.
Repliche ulteriori
1. Il convenuto, se non ritiene di notificare istanza di fissazione
di udienza, puo' notificare, nel termine fissatogli a norma
dell'articolo precedente o, in mancanza, nel termine di trenta
giorni, una seconda memoria difensiva, contenente l'eventuale
indicazione di nuovi documenti e richieste istruttorie, nonche' la
fissazione di un termine, non inferiore a sedici giorni dalla
notificazione, per una ulteriore replica.
2. L'attore, se non ritiene di notificare istanza di fissazione di
udienza, puo' notificare al convenuto una ulteriore replica a norma
dell'articolo 6, comma 2; in tale caso, il convenuto puo' notificare
una memoria di controreplica nel termine, non inferiore a sedici
giorni, assegnatogli o, in mancanza, nel termine di sedici giorni
dalla notificazione.
3. L'attore, finche' non ha notificato l'istanza di fissazione di
udienza ed in alternativa alla sua proposizione, puo' notificare
ulteriore memoria alle altre parti, nel termine perentorio di otto
giorni dalla ricezione della memoria di controreplica del convenuto.
Lo stesso potere spetta alle altre parti nei successivi otto giorni.
Alle medesime condizioni e' ammesso lo scambio di ulteriori memorie
tra le parti, finche' non e' decorso il termine massimo di ottanta
giorni dalla notifica della memoria di controreplica di cui al comma
2.
Art. 8.
Istanza di fissazione di udienza
1. L'attore puo' notificare alle altre parti istanza di fissazione
di udienza, entro quindici giorni:
a) dalla data di notifica della comparsa di risposta del
convenuto cui non intende replicare, ovvero dalla scadenza del
termine di costituzione dello stesso;
b) in caso di chiamata di terzo da parte del convenuto, dalla
data di notifica della comparsa di risposta del terzo chiamato ovvero
dalla scadenza del termine di costituzione dello stesso;
c) dalla data della notifica dello scritto difensivo delle altre
parti al quale non intende replicare.
2. Il convenuto puo' notificare alle altre parti istanza di
fissazione di udienza, entro quindici giorni:
a) se ha proposto domanda riconvenzionale ovvero sollevato
eccezioni non rilevabili d'ufficio, dalla data di notifica della
memoria di replica dell'attore ovvero dalla scadenza del relativo
termine;
b) se ha chiamato in causa terzi, dalla data di notifica della
comparsa di risposta del terzo chiamato ovvero dalla scadenza del
termine di costituzione dello stesso;
c) al di fuori dei casi precedenti, dalla data della propria
costituzione in giudizio, ovvero dalla data della notifica dello
scritto difensivo delle altre parti al quale non intende replicare.
3. Il terzo chiamato puo' notificare alle altre parti istanza di
fissazione di udienza, entro quindici giorni:
a) se ha proposto domanda riconvenzionale, dalla data di notifica
della memoria di replica dell'attore o del convenuto ovvero dalla
scadenza del relativo termine;
b) al di fuori del caso precedente, dalla data della propria
costituzione in giudizio, ovvero dalla data della notifica dello
scritto difensivo delle altre parti al quale non intende replicare.
4. La mancata notifica dell'istanza di fissazione di udienza nei
quindici giorni successivi alla scadenza del termine per il deposito
della memoria di controreplica del convenuto di cui all'articolo 7,
comma 2, ovvero dalla scadenza del termine massimo di cui
all'articolo 7, comma 3, determina l'estinzione del processo
rilevabile anche d'ufficio. Il rilievo d'ufficio e' precluso se
l'udienza si e' comunque svolta con la partecipazione di almeno una
parte; in tal caso l'estinzione deve comunque essere eccepita, a pena
di decadenza, entro la stessa udienza.
5. L'istanza di fissazione presentata fuori dei casi stabiliti dal
presente articolo e' dichiarata inammissibile, su richiesta della
parte interessata depositata in cancelleria nel termine perentorio di
dieci giorni dalla notifica dell'istanza, dal Presidente del
Tribunale che, sentite le parti, provvede con decreto non
impugnabile; con lo stesso provvedimento, il Presidente assegna il
termine per lo svolgimento delle ulteriori attivita' eventualmente
necessarie.
Art. 9.
Contenuto dell'istanza di fissazione di udienza e termine per il
deposito in cancelleria
1. L'istanza di fissazione dell'udienza deve sempre contenere le
conclusioni, di rito e di merito, con esclusione di ogni
modificazione delle domande, nonche' la definitiva formulazione delle
istanze istruttorie gia' proposte. In mancanza, si intendono
formulate le conclusioni di cui al primo atto difensivo dell'istante.
2. Nell'istanza di fissazione dell'udienza o nella nota di
precisazione delle conclusioni di cui all'articolo 10, comma 1,
ciascuna parte puo' indicare le condizioni alle quali sarebbe
disposta a conciliare la lite. Questa indicazione non pregiudica in
alcun modo la decisione della causa.
3. La parte e' tenuta al deposito in cancelleria dell'istanza di
fissazione di udienza nel termine perentorio di dieci giorni
dall'ultima notificazione. Se l'istanza e' fatta congiuntamente,
ciascuna delle parti puo' provvedere al deposito.
Art. 10.
Effetti della notificazione dell'istanza di fissazione di udienza
1. A seguito della notificazione dell'istanza di fissazione di
udienza, le altre parti devono, nei dieci giorni successivi,
depositare in cancelleria una nota contenente la definitiva
formulazione delle istanze istruttorie e delle conclusioni di rito e
di merito gia' proposte, esclusa ogni loro modificazione. In
mancanza, si intendono formulate le istanze e le conclusioni di cui
al primo atto difensivo.
2. Salvo quanto disposto dall'articolo 12, comma 8, e
dall'articolo 13, comma 3, a seguito della notificazione dell'istanza
di fissazione di udienza tutte le parti decadono dal potere di
proporre nuove eccezioni non rilevabili d'ufficio, di precisare o
modificare domande o eccezioni gia' proposte, nonche' di formulare
ulteriori istanze istruttorie e depositare nuovi documenti. La
decadenza puo' essere dichiarata soltanto su eccezione della parte
interessata, da proporsi nella prima istanza o difesa successiva a
norma dell'articolo 157 del codice di procedura civile.
Nota all'art. 10:
- Si riporta il testo dell'art. 157 del codice di
procedura civile:
"Art. 157 (Rilevabilita' e sanatoria della nullita). -
Non puo' pronunciarsi la nullita' senza istanza di parte,
se la legge non dispone che sia pronunciata di ufficio.
Soltanto la parte nel cui interesse e' stabilito un
requisito puo' opporre la nullita' dell'atto per la
mancanza del requisito stesso, ma deve farlo nella prima
istanza o difesa successiva all'atto o alla notizia di
esso.
La nullita' non puo' essere opposta dalla parte che vi
ha dato causa, ne' da quella che vi ha rinunciato anche
tacitamente.".
Art. 11.
Istanza congiunta di fissazione di udienza
1. Le parti possono presentare istanza congiunta di fissazione
dell'udienza. Se intendono ottenere la decisione di questioni
pregiudiziali di rito o preliminari di merito, ovvero relative alla
integrita' del contraddittorio, alla partecipazione di terzi al
processo, o all'ammissibilita' delle prove, in ogni caso devono
precisare integralmente le rispettive conclusioni.
2. Il Tribunale provvede con ordinanza quando, decidendo le
questioni di cui al comma 1, non definisce il giudizio. Il
provvedimento sulla competenza e' impugnabile ai sensi degli
articoli 42 e seguenti del codice di procedura civile.
3. Entro il termine perentorio di tre mesi dalla comunicazione
dell'ordinanza, l'attore deve notificare alle altre parti memoria di
replica o, se gia' era stata notificata, di controreplica; si
applicano, rispettivamente, gli articoli 6 e 7. In caso di
provvedimento che conferma la competenza del Tribunale adito, il
termine decorre dalla sua comunicazione.
Art. 12.
Designazione del giudice relatore e decreto di fissazione
dell'udienza
1. Decorsi dieci giorni dal deposito dell'istanza di fissazione
dell'udienza, il cancelliere, nei tre giorni successivi, forma il
fascicolo contenente tutti gli atti e documenti depositati dalle
parti e lo presenta senza indugio al Presidente.
2. Il Presidente, entro il secondo giorno successivo alla
presentazione del fascicolo, designa il giudice relatore. Questi,
entro cinquanta giorni dalla designazione, sottoscrive e deposita in
cancelleria il decreto di fissazione dell'udienza, da comunicare alle
parti costituite. Per comprovate ragioni, il Presidente puo'
prorogare il termine a norma dell'articolo 154 del codice di
procedura civile.
3. Il decreto deve contenere:
a) la fissazione dell'udienza collegiale che deve tenersi non
prima di dieci e non oltre trenta giorni dalla comunicazione del
decreto stesso;
b) l'ammissione di mezzi istruttori disponibili d'ufficio o dei
mezzi di prova richiesti dalle parti, nonche' la succinta esposizione
delle ragioni di inammissibilita' o irrilevanza delle istanze
istruttorie;
c) l'indicazione delle questioni, di rito e di merito, rilevabili
d'ufficio;
d) l'invito alle parti, ove appaia opportuno, a comparire
personalmente all'udienza per l'interrogatorio libero e il tentativo
di conciliazione, nonche', ove taluna di esse abbia dichiarato le
condizioni alle quali sia disposta a conciliare, l'invito alle altre
parti a prendere all'udienza esplicita posizione sulle stesse;
e) l'invito alle parti a depositare, almeno cinque giorni prima
dell'udienza, memorie conclusionali, anche indicando le questioni
bisognose di trattazione;
f) il deferimento del giuramento suppletorio a norma
dell'articolo 13, comma 2.
4. Il giudice relatore dichiara l'interruzione del processo con
ordinanza non impugnabile se l'evento interruttivo, avveratosi nei
riguardi della parte che si e' costituita a mezzo di procuratore, e'
stato notificato alle altre parti entro il termine perentorio di
giorni novanta dall'evento stesso. Nei casi in cui l'interruzione
opera di diritto, a norma del codice di procedura civile, il giudice
la dichiara con effetto dal momento del verificarsi dell'evento
interruttivo.
5. Ove l'eccezione di estinzione proposta da una parte appaia
fondata e nei casi previsti dagli articoli 8, comma 4, e 13, comma 1,
il giudice relatore, convocate le parti costituite, dichiara
l'estinzione del processo con ordinanza, reclamabile nel termine di
dieci giorni dalla comunicazione. Il collegio provvede a norma
dell'articolo 308, secondo comma, del codice di procedura civile.
6. Con il decreto, ove sussista l'esigenza di regolarizzazione ai
sensi dell'articolo 182 del codice di procedura civile, il giudice
assegna un termine non inferiore a trenta giorni e non superiore a
sessanta per i necessari adempimenti e fissa l'udienza di discussione
entro i successivi trenta giorni.
7. Con il decreto che dichiara la nullita' della notificazione
della citazione al convenuto, se questi non si e' costituito, il
giudice fissa all'attore un termine perentorio non superiore a
sessanta giorni per la rinnovazione.
8. Con il decreto, se sussiste l'esigenza di integrare il
contraddittorio a norma degli articoli 102 e 107 del codice di
procedura civile, il giudice fissa un termine non inferiore a trenta
giorni per provvedere alla notificazione ai litisconsorti e ai terzi
di tutti gli scritti difensivi gia' scambiati; concede ai
litisconsorti e ai terzi un termine non inferiore a quaranta giorni e
non superiore a sessanta per costituirsi mediante deposito di memoria
notificata alle altre parti, anche non costituite, e ulteriori trenta
giorni alle parti originarie per l'eventuale replica. L'udienza
davanti al collegio e' fissata entro i successivi trenta giorni con
decreto emesso a norma del presente articolo, ma il presidente puo',
su istanza dei litisconsorzi o dei terzi, concedere loro un termine
non superiore a sessanta giorni per controreplicare, fissando
l'udienza entro i successivi trenta giorni.
Note all'art. 12:
- Si riporta il testo dell'art. 154 del codice di
procedura civile:
"Art. 154 (Prorogabilita' del termine ordinatorio). -
Il giudice, prima della scadenza, puo' abbreviare o
prorogare, anche d'ufficio, il termine che non sia
stabilito a pena di decadenza. La proroga non puo' avere
una durata superiore al termine originario. Non puo' essere
consentita proroga ulteriore, se non per motivi
particolarmente gravi e con provvedimento motivato.".
- Si riporta il testo degli articoli 308, 182, 102 e
107 del codice di procedura civile:
"Art. 308 (Comunicazione e impugnabilita'
dell'ordinanza). - L'ordinanza che dichiara l'estinzione e'
comunicata a cura del cancelliere se e' pronunciata fuori
dell'udienza. Contro di essa e' ammesso reclamo nei modi di
cui all'art. 178, commi terzo, quarto e quinto.
Il collegio provvede in camera di consiglio con
sentenza se respinge il reclamo, e con ordinanza non
impugnabile se l'accoglie.".
"Art. 182 (Difetto di rappresentanza o di
autorizzazione). - Il giudice istruttore verifica d'ufficio
la regolarita' della costituzione delle parti e, quando
occorre, le invita a completare o a mettere in regola gli
atti e i documenti che riconosce difettosi.
Quando rileva un difetto di rappresentanza, di
assistenza o di autorizzazione il giudice puo' assegnare
alle parti un termine per la costituzione della persona
alla quale spetta la rappresentanza o l'assistenza, o per
il rilascio delle necessarie autorizzazioni, salvo che si
sia avverata una decadenza.".
"Art. 102 (Litisconsorzio necessario). - Se la
decisione non puo' pronunciarsi che in confronto di piu'
parti, queste debbono agire o essere convenute nello stesso
processo.
Se questo e' promosso da alcune o contro alcune
soltanto di esse, il giudice ordina l'integrazione del
contraddittorio in un termine perentorio da lui
stabilito.".
"Art. 107 (Intervento per ordine del giudice). - Il
giudice, quando ritiene opportuno che il processo si svolga
in confronto di un terzo al quale la causa e' comune, ne
ordina l'intervento.".
Art. 13.
Contumacia dell'attore e del convenuto; rilevabilita'
dell'inammissibilita' di allegazioni, istanze, istruttorie e
produzioni documentali.
1. Se l'attore non si costituisce nel termine di cui
all'articolo 3, il convenuto, costituendosi nel termine a lui
assegnato a norma dell'articolo 5, comma 1, puo', nella comparsa di
risposta, eccepire l'estinzione del processo e depositare istanza di
fissazione dell'udienza; altrimenti, procede a norma dell'articolo 4,
comma 2.
2. Se il convenuto non notifica la comparsa di risposta nel termine
stabilito a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), ovvero
dell'articolo 3, comma 2, l'attore, tempestivamente costituitosi,
puo' notificare al convenuto una nuova memoria a norma
dell'articolo 6, ovvero depositare istanza di fissazione
dell'udienza; in quest'ultimo caso i fatti affermati dall'attore,
anche quando il convenuto si sia tardivamente costituito, si
intendono non contestati e il tribunale decide sulla domanda in base
alla concludenza di questa; se lo ritiene opportuno, il giudice
deferisce all'attore giuramento suppletorio.
3. Se nessuna delle parti si sia costituita nel termine
rispettivamente assegnato, l'istanza di fissazione dell'udienza puo'
essere sempre proposta dalla parte che si sia costituita, mediante
deposito in cancelleria, unitamente ai propri scritti difensivi e ai
documenti offerti in comunicazione. Dell'avvenuto deposito
dell'istanza deve essere data notizia mediante atto notificato alle
altre parti, le quali possono costituirsi nei dieci giorni
successivi, depositando i propri scritti difensivi, i documenti
offerti in comunicazione e la nota contenente la formulazione delle
rispettive conclusioni. Nei confronti della parte che non si
costituisce, si applica, rispettivamente, il comma 1 o 2.
4. Fermo quanto disposto dai commi 1, 2 e 3, l'inosservanza dei
termini previsti dagli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 e' rilevabile ad
istanza della parte che vi abbia interesse.
5. Nel decreto di fissazione dell'udienza il giudice, valutata ogni
circostanza, puo' rimettere in termini la parte che da irregolarita'
procedimentali abbia risentito pregiudizio nel suo diritto di difesa.
Rimane ferma l'inammissibilita', purche' eccepita, delle eccezioni
non rilevabili d'ufficio, delle allegazioni, delle istanze
istruttorie proposte, nonche' dei documenti depositati dal convenuto
dopo la seconda memoria difensiva ovvero dall'attore dopo la memoria
successiva alla proposizione della domanda riconvenzionale.
Art. 14.
Interventi autonomi
1. Salvo che sia effettuato per l'integrazione necessaria del
contraddittorio, ovvero a norma dell'articolo 107 del codice di
procedura civile, l'intervento di terzi a norma dell'articolo 105,
comma primo, del codice di procedura civile non puo' aver luogo oltre
il termine previsto per la notifica da parte del convenuto della
comparsa di risposta.
2. Il terzo deve costituirsi a norma dell'articolo 5, comma 1,
fissando alle altre parti un termine per la replica non inferiore a
trenta e non superiore a novanta giorni dalla notificazione della
comparsa di intervento.
3. Ciascuna delle parti originarie, con propria memoria, puo'
proporre istanza di fissazione dell'udienza affinche' venga decisa la
questione di ammissibilita' dell'intervento, con ordinanza
reclamabile nelle forme dell'articolo 669-terdecies del codice di
procedura civile e nel termine perentorio di dieci giorni dalla sua
comunicazione; ovvero puo' fissare un termine, non inferiore a trenta
giorni, al terzo intervenuto perche' questi provveda alla
notificazione di una sua memoria; in quest'ultimo caso il terzo, se
non procede alla notifica dell'istanza di fissazione dell'udienza,
con la propria memoria fissa alle altre parti un termine non
inferiore a venti giorni e non superiore a sessanta per una ulteriore
replica.
Nota all'art. 14:
- Si riporta il testo dell'art. 669-terdecies del
codice di procedura civile:
"Art. 669-terdecies (Reclamo contro i provvedimenti
cautelari). - Contro l'ordinanza con la quale, prima
dell'inizio o nel corso della causa di merito, sia stato
concesso un provvedimento cautelare e' ammesso reclamo nei
termini previsti dall'art. 739, secondo comma.
Il reclamo contro i provvedimenti del giudice singolo
del tribunale si propone al collegio, del quale non puo'
far parte il giudice che ha emanato il provvedimento
reclamato. Quando il provvedimento cautelare e' stato
emesso dalla corte d'appello, il reclamo si propone ad
altra sezione della stessa corte o, in mancanza, alla corte
d'appello piu' vicina.
Il procedimento e' disciplinato dagli articoli 737 e
738.
Il collegio, convocate le parti, pronuncia, non oltre
venti giorni dal deposito del ricorso, ordinanza non
impugnabile con la quale conferma, modifica o revoca il
provvedimento cautelare.
Il reclamo non sospende l'esecuzione del provvedimento;
tuttavia il presidente del tribunale o della corte
investiti del reclamo, quando per motivi sopravvenuti il
provvedimento arrechi grave danno, puo' disporre con
ordinanza non impugnabile la sospensione dell'esecuzione o
subordinarla alla prestazione di congrua cauzione.".
Art. 15.
Intervento adesivo dipendente
1. Colui che, avendovi interesse, vuole sostenere le ragioni di
alcuna delle parti, puo' intervenire fino al deposito dell'istanza di
fissazione dell'udienza, ma non puo' compiere atti che, al momento
dell'intervento, non sono piu' consentiti alle parti originarie.
Tuttavia, se il terzo deduce il dolo o la collusione delle parti in
suo danno, il giudice, ove ritenga fondata la deduzione, lo rimette
in termini provvedendo a norma dell'articolo 13, comma 5.
2. In ogni caso, il terzo intervenuto a norma del presente articolo
e' legittimato all'impugnazione della sentenza.
3. Per intervenire, il terzo deve costituirsi in giudizio
depositando in cancelleria una comparsa notificata alle altre parti,
con i documenti che offre in comunicazione.
Art. 16.
Udienza di discussione della causa
1. Se nessuna delle parti costituite compare all'udienza, il
Tribunale ordina la cancellazione della causa dal ruolo.
2. Quando nel decreto e' contenuto l'invito alle parti a comparire
di persona, il giudice le interroga liberamente ed esperisce, se la
natura della causa lo consente, il tentativo di conciliazione,
eventualmente proponendo soluzioni di equa composizione della
controversia. Nel relativo verbale e' dato comunque atto delle
posizioni assunte dalle parti. Ove il tentativo non abbia esito
positivo, il Tribunale puo' tenerne conto ai fini della distribuzione
delle spese di lite, anche ponendole, in tutto o in parte, a carico
della parte formalmente vittoriosa che non e' comparsa o che ha
rifiutato ragionevoli proposte conciliative. Se il tentativo riesce,
il verbale di conciliazione costituisce titolo esecutivo anche per la
consegna di cose mobili o il rilascio di immobili, nonche' per
l'esecuzione di obblighi di fare e non fare.
3. Se la lite non viene conciliata, i difensori delle parti
illustrano le rispettive conclusioni. Il Presidente dirige la
discussione e puo' consentire brevi repliche.
4. Esaurita la discussione, il Tribunale conferma o revoca, in
tutto o in parte, il decreto con ordinanza, quindi procede,
eventualmente delegandola al relatore, all'assunzione dei mezzi di
prova ritenuti necessari, fissando in tale caso una nuova udienza di
discussione nei trenta giorni successivi all'assunzione. Analogamente
provvede se dispone consulenza tecnica, ispezione o altri mezzi di
prova disponibili d'ufficio. Altrimenti, decide la causa in camera di
consiglio con sentenza, anche a norma dell'articolo 187, secondo e
terzo comma, del codice di procedura civile.
5. La decisione e' emessa a norma dell'articolo 281-sexies del
codice di procedura civile. In caso di particolare complessita' della
controversia, il Tribunale dispone con ordinanza, di cui da' lettura
in udienza, che la sentenza sia depositata nei trenta giorni
successivi alla chiusura della discussione orale. La sentenza puo'
essere sempre motivata in forma abbreviata, mediante il rinvio agli
elementi di fatto riportati in uno o piu' atti di causa e la concisa
esposizione delle ragioni di diritto, anche in riferimento a
precedenti conformi.
6. Quando rileva che una causa promossa nelle forme di cui al
presente decreto riguarda un rapporto diverso da quelli previsti
dall'articolo 1, il tribunale, se e' competente, dispone con
ordinanza il cambiamento del rito, designa il giudice istruttore e
fissa l'udienza per la prosecuzione del giudizio; altrimenti rimette
la causa con ordinanza al giudice competente, fissando un termine
perentorio non superiore a novanta giorni per il deposito del ricorso
in riassunzione. Restano ferme le decadenze gia' maturate.
Nota all'art. 16:
- Si riporta il testo delgli articoli 187 e 281-sexies
del codice di procedura civile:
"Art. 187 (Provvedimenti del giudice istruttore). - Il
giudice istruttore, se ritiene che la causa sia matura per
la decisione di merito senza bisogno di assunzione di mezzi
di prova, rimette le parti davanti al collegio.
Puo' rimettere le parti al collegio affinche' sia
decisa separatamente una questione di merito avente
carattere preliminare, solo quando la decisione di essa
puo' definire il giudizio.
Il giudice provvede analogamente se sorgono questioni
attinenti alla giurisdizione o alla competenza o ad altre
pregiudiziali, ma puo' anche disporre che siano decise
unitamente al merito.
Qualora il collegio provveda a norma dell'art. 279,
secondo comma, n. 4), i termini di cui all'art. 184, non
concessi prima della rimessione al collegio sono assegnati
dal giudice istruttore, su istanza di parte, nella prima
udienza dinnanzi a lui.
Il giudice da' ogni altra disposizione relativa al
processo.".
"Art. 281-sexies (Decisione a seguito di trattazione
orale). - Se non dispone a norma dell'art. 281-quinquies,
il giudice, fatte precisare le conclusioni, puo' ordinare
la discussione orale della causa nella stessa udienza o, su
istanza di parte, in un'udienza successiva e pronunciare
sentenza al termine della discussione, dando lettura del
dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di
fatto e di diritto della decisione.
In tal caso, la sentenza si intende pubblicata con la
sottoscrizione da parte del giudice del verbale che la
contiene ed e' immediatamente depositata in cancelleria.".
Art. 17.
Notificazioni e comunicazioni nel corso del procedimento
1. Tutte le notificazioni e comunicazioni alle parti costituite
possono essere fatte, oltre che a norma degli articoli 136 e seguenti
del codice di procedura civile:
a) con trasmissione dell'atto a mezzo fax;
b) con trasmissione dell'atto per posta elettronica;
c) con scambio diretto tra difensori attestato da sottoscrizione
per ricevuta sull'originale, apposta anche da parte di collaboratore
o addetto allo studio del difensore.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a tutti i
procedimenti previsti dal presente decreto e le trasmissioni di atti
ai sensi del comma 1, lettere a) e b), devono essere effettuate nel
rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la
sottoscrizione e la trasmissione dei documenti informatici e
teletrasmessi.
Nota all'art. 17:
- Si riporta il testo dell'art. 136 del codice di
procedura civile:
"Art. 136 (Comunicazioni). - Il cancelliere, con
biglietto di cancelleria in carta non bollata, fa le
comunicazioni che sono prescritte dalla legge o dal giudice
al pubblico ministero alle parti, al consulente agli altri
ausiliari del giudice e ai testimoni, e da' notizia di quei
provvedimenti per i quali e' disposta dalla legge tale
forma abbreviata di comunicazione.
Il biglietto e' consegnato dal cancelliere al
destinatario, che ne rilascia ricevuta, o e' notificato
dall'ufficiale giudiziario.".
Capo II
del procedimento di primo grado davanti
al tribunale in composizione monocratica
Art. 18.
Rinvio alle norme relative al procedimento davanti al Collegio
1. Le disposizioni di cui al capo I si applicano, in quanto
compatibili, al procedimento di cognizione davanti al Tribunale in
composizione monocratica.
2. Il magistrato al quale e' affidata la trattazione del
procedimento e' designato dal Presidente del Tribunale a norma
dell'articolo 12.
Capo III
del procedimento sommario di cognizione
Art. 19.
Ambito di applicazione. Procedimento
1. Fatta eccezione per le azioni di responsabilita' da chiunque
proposte, le controversie di cui all'articolo 1 che abbiano ad
oggetto il pagamento di una somma di danaro, anche se non liquida,
ovvero la consegna di cosa mobile determinata, possono essere
proposte, in alternativa alle forme di cui agli articoli 2 e
seguenti, con ricorso da depositarsi nella cancelleria del tribunale
competente, in composizione monocratica.
2. Disposta la comparizione delle parti e assegnato il termine per
la costituzione del convenuto, che deve avvenire non oltre dieci
giorni prima dell'udienza, il giudice designato, ove ritenga
sussistenti i fatti costitutivi della domanda e manifestamente
infondata la contestazione del convenuto, pronuncia ordinanza
immediatamente esecutiva di condanna e dispone sulle spese ai sensi
degli articoli 91 e seguenti del codice di procedura civile.
L'ordinanza costituisce titolo per l'iscrizione di ipoteca
giudiziale.
3. Il giudice, se ritiene che l'oggetto della causa e le difese
svolte dal convenuto richiedano una cognizione non sommaria, assegna
all'attore i termini di cui all'articolo 6.
4. Avverso l'ordinanza di condanna puo' essere proposta
esclusivamente impugnazione davanti alla corte di appello nelle forme
di cui all'articolo 20.
5. All'ordinanza non impugnata non conseguono gli effetti di cui
all'articolo 2909 del codice civile.
Note all'art. 19:
- Si riporta il testo dell'art. 91 del codice di
proceduara civile:
"Art. 91 (Condanna alle spese). - Il giudice, con la
sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la
parte soccombente al rimborso delle spese a favore
dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli
onorari di difesa. Eguale provvedimento emette nella sua
sentenza il giudice che regola la competenza.
Le spese della sentenza sono liquidate dal cancelliere
con nota in margine alla stessa; quelle della notificazione
della sentenza del titolo esecutivo e del precetto sono
liquidate dall'ufficiale giudiziario con nota in margine
all'originale e alla copia notificata.
I reclami contro le liquidazioni di cui al comma
precedente sono decisi con le forme previste negli articoli
287 e 288 dal capo dell'ufficio a cui appartiene il
cancelliere o l'ufficiale giudiziario".
- Si riporta il testo dell'art. 2909 del codice di
procedura civile:
"Art. 2909 (Cosa giudicata). - L'accertamento contenuto
nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto
tra le parti, i loro eredi o aventi causa.".
Capo IV
del procedimento in grado di appello
Art. 20.
Forma dell'appello
1. L'appello si propone con atto di citazione, notificato a norma
degli articoli 325 e seguenti del codice di procedura civile, e deve
contenere, a pena di inammissibilita', specifiche censure nei
confronti della sentenza impugnata.
2. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 341 e seguenti
del codice di procedura civile.
3. Se l'appellante non si costituisce in termini, l'appello e'
dichiarato improcedibile, su istanza dell'appellato che si sia
tempestivamente costituito.
4. L'appello e' dichiarato inammissibile se le parti hanno
convenuto, con atto scritto anche anteriore alla sentenza, che questa
sia impugnabile soltanto ai sensi dell'articolo 360 del codice di
procedura civile.
Nota all'art. 20:
- Si riporta il testo degli articoli 325, 341 e 360 del
codice di procedura civile:
"Art. 325 (Termini per le impugnazioni). - Il termine
per proporre l'appello, la revocazione e l'opposizione di
terzo di cui all'art. 404, secondo comma, e' di trenta
giorni. E' anche di trenta giorni il termine per proporre
la revocazione e l'opposizione di terzo sopra menzionata
contro la sentenza delle corti di appello.
Il termine per proporre il ricorso per cassazione e' di
giorni sessanta.".
"Art. 341 (Giudice dell'appello). - L'appello contro le
sentenze del giudice di pace e del tribunale si propone
rispettivamente al tribunale ed alla corte di appello nella
cui circoscrizione ha sede il giudice che ha pronunciato la
sentenza.".
"Art. 360 (Sentenze impugnabili e motivi di ricorso). -
Le sentenze pronunciate in grado d'appello o in unico
grado, possono essere impugnate con ricorso per cassazione:
1) per motivi attinenti alla giurisdizione;
2) per violazione delle norme sulla competenza,
quando non e' prescritto il regolamento di competenza;
3) per violazione o falsa applicazione di norme di
diritto;
4) per nullita' della sentenza o del procedimento;
5) per omessa, insufficiente o contraddittoria
motivazione circa un punto decisivo della controversia,
prospettato dalle parti o rilevabile d'ufficio.
Puo' inoltre essere impugnata con ricorso per
cassazione una sentenza appellabile del tribunale, se le
parti sono d'accordo per omettere l'appello; ma in tal caso
l'impugnazione puo' proporsi soltanto per violazione o
falsa applicazione di norme di diritto.".
Art. 21.
Interventi in appello
1. Fermo quanto disposto dall'articolo 344 del codice di procedura
civile, nel giudizio in grado di appello e' ammesso altresi'
l'intervento dei terzi che hanno interesse a sostenere le ragioni di
alcuna delle parti.
Nota all'art. 21:
- Si riporta il testo dell'art. 344 del codice di
procedura civile:
"Art. 344 (Intervento in appello). - Nel giudizio
d'appello e' ammesso soltanto l'intervento dei terzi, che
potrebbero proporre opposizione a norma dell'art. 404.".
Art. 22.
Inattivita' delle parti
1. Se nessuna delle parti compare all'udienza, la corte d'appello
ordina la cancellazione della causa dal ruolo.
Titolo III
DEL PROCEDIMENTO CAUTELARE
Art. 23.
Provvedimenti cautelari anteriori alla causa
1. Nelle controversie di cui al presente decreto, ai provvedimenti
d'urgenza e agli altri provvedimenti cautelari idonei ad anticipare
gli effetti della decisione di merito non si applica l'articolo
669-octies del codice di procedura civile, ed essi non perdono la
loro efficacia se la causa non viene iniziata.
2. Il giudice designato provvede, in ogni caso, sulle spese del
procedimento a norma degli articoli 91 e seguenti del codice di
procedura civile.
3. Quando il giudizio di merito non sia iniziato, la revoca e la
modifica dell'ordinanza di accoglimento, esaurita l'eventuale fase di
reclamo, possono essere sempre richieste al giudice che ha provveduto
sull'istanza cautelare. La revoca e la modifica sono concesse
soltanto se si verificano mutamenti nelle circostanze. Possono
altresi' essere concesse sulla base di circostanze anteriori di cui
e' acquisita conoscenza successivamente al provvedimento cautelare.
In tale caso, l'istante deve fornire la prova del momento in cui ne
e' venuto a conoscenza.
4. Quando il giudizio di merito sia iniziato, si applicano gli
articoli 669-novies, terzo comma, e 669-decies del codice di
procedura civile. L'estinzione del giudizio di merito non determina
l'inefficacia della misura cautelare.
5. Contro tutti i provvedimenti in materia cautelare e' dato
reclamo a norma dell'articolo 669-terdecies del codice di procedura
civile da proporsi nel termine perentorio di dieci giorni dalla
comunicazione del provvedimento. Le circostanze e i motivi
sopravvenuti al momento della proposizione del reclamo debbono essere
proposti, nel rispetto del principio del contraddittorio, nel
relativo procedimento. Il Tribunale puo' sempre assumere informazioni
e acquisire nuovi documenti. Non e' consentita la rimessione al primo
giudice.
6. In nessun caso l'autorita' del provvedimento cautelare e'
invocabile in un diverso processo.
7. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della
sezione I del capo III del titolo I del libro IV del codice di
procedura civile.
Nota all'art. 23:
- Si riporta il testo degli articoli 669-octies,
669-novies, 669-decies e 669-terdecies del codice di
procedura civile:
"Art. 669-octies (Provvedimento di accoglimento). -
L'ordinanza di accoglimento, ove la domanda sia stata
proposta prima dell'inizio della causa di merito, deve
fissare un termine perentorio non superiore a trenta giorni
per l'inizio del giudizio di merito, salva l'applicazione
dell'ultimo comma dell'art. 669-novies.
In mancanza di fissazione del termine da parte del
giudice, la causa di merito deve essere iniziata entro il
termine perentorio di trenta giorni.
Il termine decorre dalla pronuncia dell'ordinanza se
avvenuta in udienza o altrimenti dalla sua comunicazione.
Per le controversie individuali relative ai rapporti di
lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni,
escluse quelle devolute alla giurisdizione del giudice
amministrativo, il termine decorre dal momento in cui la
domanda giudiziale e' divenuta procedibile o, in caso di
mancata presentazione della richiesta di espletamento del
tentativo di conciliazione, decorsi trenta giorni.
Nel caso in cui la controversia sia oggetto di
compromesso o di clausola compromissoria, la parte, nei
termini di cui ai commi precedenti, deve notificare
all'altra un atto nel quale dichiara la propria intenzione
di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda
e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri.
Art. 669-novies (Inefficacia del provvedimento
cautelare). - Se il procedimento di merito non e' iniziato
nel termine perentorio di cui all'art. 669-octies, ovvero
se successivamente al suo inizio si estingue il
provvedimento cautelare perde la sua efficacia.
In entrambi i casi, il giudice che ha emesso il
provvedimento, su ricorso della parte interessata,
convocate le parti con decreto in calce al ricorso,
dichiara, se non c'e' contestazione, con ordinanza avente
efficacia esecutiva, che il provvedimento e' divenuto
inefficace e da' le disposizioni necessarie per
ripristinare la situazione precedente. In caso di
contestazione l'ufficio giudiziario al quale appartiene il
giudice che ha emesso il provvedimento cautelare decide con
sentenza provvisoriamente esecutiva, salva la possibilita'
di emanare in corso di causa i provvedimenti di cui
all'art. 669-decies.
Il provvedimento cautelare perde altresi' efficacia se
non e' stata versata la cauzione di cui all'art.
669-undecies, ovvero se con sentenza, anche non passata in
giudicato, e' dichiarato inesistente il diritto a cautela
del quale era stato concesso. In tal caso i provvedimenti
di cui al comma precedente sono pronunciati nella stessa
sentenza o, in mancanza, con ordinanza a seguito di ricorso
al giudice che ha emesso il provvedimento.
Se la causa di merito e' devoluta alla giurisdizione di
un giudice straniero o ad arbitrato italiano o estero, il
provvedimento cautelare, oltre che nei casi previsti nel
primo e nel terzo comma, perde altresi' efficacia:
1) se la parte che l'aveva richiesto non presenta
domanda di esecutorieta' in Italia della sentenza straniera
o del lodo arbitrale entro i termini eventualmente previsti
a pena di decadenza dalla legge o dalle convenzioni
internazionali;
2) se sono pronunciati sentenza straniera, anche non
passata in giudicato, o lodo arbitrale che dichiarino
inesistente il diritto per il quale il provvedimento era
stato concesso. Per la dichiarazione di inefficacia del
provvedimento cautelare e per le disposizioni di ripristino
si applica il secondo comma del presente articolo.
Art. 669-decies (Revoca e modifica). - Nel corso
dell'istruzione il giudice istruttore della causa di merito
puo', su istanza di parte, modificare o revocare con
ordinanza il provvedimento cautelare anche se emesso
anteriormente alla causa se si verificano mutamenti nelle
circostanze.
Se la causa di merito e' devoluta alla giurisdizione di
un giudice straniero o ad arbitrato, ovvero se l'azione
civile e' stata esercitata o trasferita nel processo penale
i provvedimenti previsti dal presente articolo devono
essere richiesti al giudice che ha emanato il provvedimento
cautelare.".
"Art. 669-terdecies (Reclamo contro i provvedimenti
cautelari). - Contro l'ordinanza con la quale, prima
dell'inizio o nel corso della causa di merito, sia stato
concesso un provvedimento cautelare e' ammesso reclamo nei
termini previsti dall'art. 739, secondo comma.
Il reclamo contro i provvedimenti del giudice singolo
del tribunale si propone al collegio, del quale non puo'
far parte il giudice che ha emanato il provvedimento
reclamato. Quando il provvedimento cautelare e' stato
emesso dalla Corte d'appello, il reclamo si propone ad
altra sezione della stessa Corte o, in mancanza, alla Corte
d'appello piu' vicina.
Il procedimento e' disciplinato dagli articoli 737 e
738.
Il collegio, convocate le parti, pronuncia, non oltre
venti giorni dal deposito del ricorso, ordinanza non
impugnabile con la quale conferma, modifica o revoca il
provvedimento cautelare.
Il reclamo non sospende l'esecuzione del provvedimento;
tuttavia il presidente del tribunale o della Corte
investiti del reclamo, quando per motivi sopravvenuti il
provvedimento arrechi grave danno, puo' disporre con
ordinanza non impugnabile la sospensione dell'esecuzione o
subordinarla alla prestazione di congrua cauzione.".
Art. 24.
Provvedimenti cautelari in corso di causa e giudizio abbreviato
1. La domanda cautelare in corso di causa si propone con ricorso
depositato nella cancelleria del giudice designato per la trattazione
del merito a norma dell'articolo 18, comma 2; altrimenti, il
Presidente designa senza indugio il magistrato al quale e' affidata
la trattazione del procedimento.
2. Il giudice designato, se la domanda cautelare e' proposta
anteriormente al decreto di cui all'articolo 12, con lo stesso
decreto che fissa l'udienza di comparizione delle parti davanti a
se', le invita a depositare i documenti che ritiene rilevanti anche
in relazione alla decisione della causa a norma dei commi 4 e
seguenti. Puo' anche fissare termini per il deposito di documenti,
memorie e repliche.
3. Il giudice designato procede a norma dell'articolo 669-sexies
del codice di procedura civile. In ogni caso, l'estinzione del
giudizio di merito non determina l'inefficacia dei provvedimenti
d'urgenza o degli altri provvedimenti cautelari idonei ad anticipare
provvisoriamente gli effetti della decisione di merito.
4. All'udienza di comparizione, il giudice designato, se ritiene
che la causa sia matura per la decisione di merito senza bisogno di
ulteriore assunzione di mezzi di prova ovvero che il giudizio sia
comunque in condizione di essere definito, ne da' comunicazione alle
parti presenti e le invita a precisare le rispettive conclusioni di
rito e di merito; nella stessa udienza pronuncia sentenza, al termine
della discussione.
5. Quando la decisione della causa e' attribuita al tribunale in
composizione collegiale, il giudice designato fissa l'udienza di
discussione, nei successivi trenta giorni, davanti al collegio.
6. La sentenza e' pronunciata a norma dell'articolo 281-sexies del
codice di procedura civile ovvero, se la complessita' della causa
impedisca o renda difficoltosa la contestuale redazione della
motivazione, dando lettura del dispositivo in udienza. In tale caso
la motivazione deve essere depositata nei successivi quindici giorni.
7. Quando la discussione viene rinviata, il giudice puo' sempre
adottare le misure cautelari idonee ad assicurare gli effetti della
decisione di merito.
8. L'istanza di sospensione proposta a norma dell'articolo 2378 del
codice civile e' disciplinata dalle disposizioni di cui al presente
articolo. La societa', ricevuta la notifica dell'istanza di
sospensione, ne da' notizia agli amministratori e ai sindaci.
Note all'art. 24:
- Si riporta il testo degli articoli 669-sexies e
281-sexies del codice di procedura civile:
"Art. 669-sexies (Procedimento). - Il giudice, sentite
le parti omessa ogni formalita' non essenziale al
contraddittorio, procede nel modo che ritiene piu'
opportuno agli atti di istruzione indispensabili in
relazione ai presupposti e ai fini del provvedimento
richiesto, e provvede con ordinanza all'accoglimento o al
rigetto della domanda.
Quando la convocazione della controparte potrebbe
pregiudicare l'attuazione del provvedimento, provvede con
decreto motivato assunte ove occorra sommarie informazioni.
In tal caso fissa, con lo stesso decreto, l'udienza di
comparizione delle parti davanti a se' entro un termine non
superiore a quindici giorni assegnando all'istante un
termine perentorio non superiore a otto giorni per la
notificazione del ricorso e del decreto. A tale udienza il
giudice, con ordinanza, conferma, modifica o revoca i
provvedimenti emanati con decreto.
Nel caso in cui la notificazione debba effettuarsi
all'estero, i termini di cui al comma precedente sono
triplicati.".
"Art. 281-sexies (Decisione a seguito di trattazione
orale). - Se non dispone a norma dell'art. 281-quinquies,
il giudice, fatte precisare le conclusioni, puo' ordinare
la discussione orale della causa nella stessa udienza o, su
istanza di parte, in un'udienza successiva e pronunciare
sentenza al termine della discussione, dando lettura del
dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di
fatto e di diritto della decisione.
In tal caso, la sentenza si intende pubblicata con la
sottoscrizione da parte del giudice del verbale che la
contiene ed e' immediatamente depositata in cancelleria.".
- Per il testo dell'art. 2378 del codice di procedura
civile si veda, in questo stesso S.O., l'art. 1 del decreto
legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 "Riforma organica della
disciplina delle societa' di capitali e societa'
cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n.
366".
Titolo IV
DEL PROCEDIMENTO IN CAMERA DI CONSIGLIO
Capo I
disposizioni generali
Art. 25.
Forma dell'atto introduttivo e giudice competente
1. L'istanza si propone con ricorso, da depositare nella
cancelleria del Tribunale del luogo dove la societa' ha la sede
legale.
2. Nei casi di partecipazione necessaria del pubblico ministero,
copia del ricorso deve essere depositata presso l'ufficio di
quest'ultimo.
3. Se il provvedimento richiesto deve essere emesso nei confronti
di piu' parti, si applicano gli articoli 82, comma secondo, 83 e 84
del codice di procedura civile e il tribunale provvede in
composizione collegiale.
Nota all'art. 25:
- Si riporta il testo degli articoli 82, 83 e 84 del
codice di procedura civile:
"Art. 82 (Patrocinio). - Davanti al giudice di pace le
parti possono stare in giudizio personalmente nelle cause
il cui valore non eccede lire un milione.
Negli altri casi, le parti non possono stare in
giudizio se non col ministero o con l'assistenza di un
difensore. Il giudice di pace tuttavia, in considerazione
della natura ed entita' della causa, con decreto emesso
anche su istanza verbale della parte, puo' autorizzarla a
stare in giudizio di persona.
Salvi i casi in cui la legge dispone altrimenti davanti
al tribunale e alla corte d'appello le parti debbono stare
in giudizio col ministero di un procuratore legalmente
esercente; e davanti alla Corte di cassazione col ministero
di un avvocato iscritto nell'apposito albo.
Art. 83 (Procura alle liti). - Quando la parte sta in
giudizio col ministero di un difensore, questi deve essere
munito di procura.
La procura alle liti puo' essere generale o speciale, e
deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata
autenticata.
La procura speciale puo' essere anche apposta in calce
o a margine della citazione, del ricorso, del
controricorso, della comparsa di risposta o d'intervento,
del precetto o della domanda d'intervento nell'esecuzione.
In tali casi l'autografia della sottoscrizione della parte
deve essere certificata dal difensore. La procura si
considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio
separato che sia pero' congiunto materialmente all'atto cui
si riferisce.
La procura speciale si presume conferita soltanto per
un determinato grado del processo, quando nell'atto non e'
espressa volonta' diversa.
Art. 84 (Poteri del difensore). - Quando la parte sta
in giudizio col ministero del difensore, questi puo'
compiere e ricevere, nell'interesse della parte stessa,
tutti gli atti del processo che dalla legge non sono ad
essa espressamente riservati.
In ogni caso non puo' compiere atti che importano
disposizione del diritto in contesa, se non ne ha ricevuto
espressamente il potere.".
Art. 26.
Forma ed efficacia del provvedimento
1. Il giudice provvede con decreto motivato immediatamente
esecutivo entro venti giorni dal deposito del ricorso ovvero, se e'
stata fissata, dall'udienza.
2. Il provvedimento di rigetto preclude la riproposizione
dell'istanza che non sia fondata su nuovi presupposti di fatto.
3. Il provvedimento di accoglimento, in presenza di nuove
circostanze e previa audizione delle parti, puo' essere revocato o
modificato dallo stesso giudice che lo ha emesso, su ricorso della
parte interessata o del pubblico ministero.
4. Restano salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in
forza di convenzioni anteriori alla conoscenza della modifica o della
revoca.
Art. 27.
Reclamo
1. Salvo che non sia diversamente disposto, il decreto, anche di
modifica o revoca, e' reclamabile dal soggetto interessato nel
termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione del
provvedimento.
2. Se il provvedimento reclamato e' stato emesso dal giudice
singolo, il reclamo si propone con ricorso all'organo collegiale
dello stesso Tribunale, il quale provvede in camera di consiglio. Del
collegio non puo' far parte il giudice che ha emanato il
provvedimento reclamato. Se il provvedimento e' stato emesso dal
tribunale in composizione collegiale, il reclamo si propone alla
corte d'appello, che pronuncia anch'essa in camera di consiglio.
3. Il collegio, convocate le parti e assunte anche d'ufficio le
informazioni ritenute necessarie, provvede con decreto motivato non
impugnabile, con il quale conferma, modifica o revoca il
provvedimento.
4. Il reclamo non sospende l'esecuzione del provvedimento; tuttavia
il presidente del collegio, in presenza di gravi motivi, puo'
disporne la sospensione con decreto motivato.
Capo II
del procedimento
Sezione I
Del procedimento in confronto di una parte sola
Art. 28.
Fissazione dell'udienza per l'audizione della parte
1. Il Presidente del Tribunale designa, senza indugio, il
magistrato incaricato della decisione; questi, ove ne ravvisi
l'opportunita', fissa udienza per l'audizione dell'istante.
2. Nei dieci giorni successivi al deposito del ricorso presso la
segreteria del pubblico ministero, questi puo' depositare
osservazioni nella cancelleria del giudice adito e richiedere la
fissazione di udienza in camera di consiglio.
3. Nel corso dell'udienza il giudice assume le informazioni
ritenute necessarie e puo' invitare l'istante a depositare ulteriori
documenti e a fornire chiarimenti, nonche' a notificare l'istanza ad
altri soggetti interessati indicati dal giudice.
Art. 29.
Ambito di applicazione
1. Le norme della presente sezione si applicano alle istanze di cui
agli articoli 2343, primo comma, 2343-bis, secondo comma, 2417,
secondo comma, 2436, quarto comma, 2437-ter, sesto comma,
2501-sexies, terzo comma, e 2545-undecies, secondo comma, del codice
civile. Si applicano inoltre, in quanto compatibili, ai casi analoghi
previsti dal codice civile e dalle leggi speciali.
Note all'art. 29:
- Per il testo degli articoli 2343, 2343-bis, 2417,
2436, 2437-ter, del codice di procedura civile si veda, in
questo stesso S.O., l'art. 1 del decreto legislativo
17 gennaio 2003, n. 5 "Riforma organica della disciplina
delle societa' di capitali e societa' cooperative, in
attuazione della legge 3 ottobre 2002, n. 366".
- Per il testo dell'art. 2501-sexies del codice di
procedura civile si veda, in questo stesso S.O., l'art. 6
del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 "Riforma
organica della disciplina delle societa' di capitali e
societa' cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre
2001, n. 366".
- Per il testo dell'art. 2545-undecies del codice di
procedura civile si veda, in questo stesso S.O., l'art. 8
del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 "Riforma
organica della disciplina delle societa' di capitali e
societa' cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre
2001, n. 366".
- Per il testo degli articoli 2367, 2400, 2409,
2437-quater, 2445, 2446 e 2447-quater del codice di
procedura civile si veda, in questo stesso S.O., l'art. 1
del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 "Riforma
organica della disciplina delle societa' di capitali e
societa' cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre
2001, n. 366".
- Per il testo degli articoli 2482 e 2482-bis del
codice di procedura civile si veda, in questo stesso S.O.,
l'art. 3 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5
"Riforma organica della disciplina delle societa' di
capitali e societa' cooperative, in attuazione della legge
3 ottobre 2001, n. 366".
- Per il testo degli articoli 2485, 2487 e 2487-ter del
codice di procedura civile si veda, in questo stesso S.O.,
l'art. 4 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5
"Riforma organica della disciplina delle societa' di
capitali e societa' cooperative, in attuazione della legge
3 ottobre 2001, n. 366".
- Per il testo degli articoli 2500-novies e 2503 del
codice di procedura civile si veda, in questo stesso S.O.,
l'art. 6 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5
"Riforma organica della disciplina delle societa' di
capitali e societa' cooperative, in attuazione della legge
3 ottobre 2001, n. 366".
- Per il testo dell'art. 2545-quinquiesdecies del
codice di procedura civile si veda, in questo stesso S.O.,
l'art. 8 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5
"Riforma organica della disciplina delle societa' di
capitali e societa' cooperative, in attuazione della legge
3 ottobre 2001, n. 366".
- Per il testo dell'art. 223-quater delle disposizioni
di attuazione del codice di procedura civile si veda, in
questo stesso S.O., l'art. 9 del decreto legislativo 17
gennaio 2003, n. 5 "Riforma organica della disciplina delle
societa' di capitali e societa' cooperative, in attuazione
della legge 3 ottobre 2001, n. 366".
Sezione II
Del procedimento in confronto di piu' parti
Art. 30.
Fissazione dell'udienza e notificazione alle parti resistenti
1. Il presidente del collegio nomina senza indugio il giudice
incaricato della relazione e fissa con decreto l'udienza per
l'audizione delle parti in camera di consiglio, il termine per la
notifica del ricorso e del decreto ai soggetti nei cui confronti il
provvedimento e' richiesto, nonche' il termine per la costituzione di
questi ultimi. Entro lo stesso termine, il pubblico ministero puo'
depositare osservazioni scritte.
2. All'udienza il collegio assume, anche d'ufficio, le informazioni
ritenute necessarie, eventualmente delegando uno dei componenti del
collegio.
Art. 31.
Pronuncia con decreto
1. In caso di eccezionale e motivata urgenza il presidente provvede
sull'istanza con decreto; in tale caso fissa, con lo stesso decreto,
entro i quindici giorni successivi, l'udienza per la comparizione
delle parti, il termine per la notifica del ricorso e del decreto,
nonche' il termine per la costituzione delle parti.
2. All'udienza il collegio con decreto motivato conferma, modifica
o revoca il provvedimento emesso ai sensi del primo comma 1.
Art. 32.
Prosecuzione del procedimento nelle forme del rito ordinario
1. Ciascuna parte puo', fino alla conclusione dell'udienza di cui
all'articolo 31, chiedere che sia decisa con efficacia di giudicato
una questione pregiudiziale, della quale il giudice deve conoscere ai
fini della definizione del procedimento.
2. Proposta la domanda di accertamento incidentale, il giudice
provvede in ogni caso sul ricorso con decreto motivato, disponendo
altresi' la prosecuzione del procedimento nelle forme degli
articoli 2 e seguenti con ordinanza nella quale fissa all'istante il
termine perentorio per la notificazione alle altre parti dell'atto di
citazione.
3. Nel corso del giudizio promosso a norma del comma 2, il decreto
puo' essere modificato o revocato. In caso di estinzione, esso
conserva la sua efficacia.
4. L'accertamento di cui al comma 1 puo' essere chiesto anche
quando la legge prevede che, a seguito dell'approvazione o
dell'autorizzazione giudiziale di un atto, spetti, nel caso l'atto
stesso sia dichiarato illegittimo nel giudizio ordinario di
cognizione, soltanto il risarcimento del danno; in tale caso, non si
applica il primo periodo del comma 3.
Art. 33.
Ambito di applicazione
1. Le norme della presente sezione si applicano alle istanze di cui
agli articoli 2367, secondo comma, 2400, secondo comma, 2409,
2437-quater, ultimo comma, 2445, quarto comma, 2446, secondo comma,
2447-quater, secondo comma, 2482, terzo comma, 2482-bis, quarto
comma, 2485, secondo comma, 2487, secondo e quarto comma, 2487-ter,
quarto comma, 2500-novies, terzo comma, 2503, secondo comma,
2545-quinquiesdecies del codice civile e 223-quater, secondo comma,
delle disposizioni di attuazione del codice civile. Si applicano
inoltre, in quanto compatibili, ai casi analoghi previsti dal codice
civile e dalle leggi speciali.
Titolo V
DELL'ARBITRATO
Art. 34.
Oggetto ed effetti di clausole compromissorie statutarie
1. Gli atti costitutivi delle societa', ad eccezione di quelle che
fanno ricorso al mercato del capitale di rischio a norma
dell'articolo 2325-bis del codice civile, possono, mediante clausole
compromissorie, prevedere la devoluzione ad arbitri di alcune ovvero
di tutte le controversie insorgenti tra i soci ovvero tra i soci e la
societa' che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al
rapporto sociale.
2. La clausola deve prevedere il numero e le modalita' di nomina
degli arbitri, conferendo in ogni caso, a pena di nullita', il potere
di nomina di tutti gli arbitri a soggetto estraneo alla societa'. Ove
il soggetto designato non provveda, la nomina e' richiesta al
Presidente del Tribunale del luogo in cui la societa' ha la sede
legale.
3. La clausola e' vincolante per la societa' e per tutti i soci,
inclusi coloro la cui qualita' di socio e' oggetto della
controversia.
4. Gli atti costitutivi possono prevedere che la clausola abbia ad
oggetto controversie promosse da amministratori, liquidatori e
sindaci ovvero nei loro confronti e, in tale caso, essa, a seguito
dell'accettazione dell'incarico, e' vincolante per costoro.
5. Non possono essere oggetto di clausola compromissoria le
controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio
del pubblico ministero.
6. Le modifiche dell'atto costitutivo, introduttive o soppressive
di clausole compromissorie, devono essere approvate dai soci che
rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti
o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare
il diritto di recesso.
Nota all'art. 34:
- Per il testo dell'art. 2325-bis del codice di
procedura civile si veda, in questo stesso S.O., l'art. 1
del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 "Riforma
organica della disciplina delle societa' di capitali e
societa' cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre
2001, n. 366".
Art. 35.
Disciplina inderogabile del procedimento arbitrale
1. La domanda di arbitrato proposta dalla societa' o in suo
confronto e' depositata presso il registro delle imprese ed e'
accessibile ai soci.
2. Nel procedimento arbitrale promosso a seguito della clausola
compromissoria di cui all'articolo 34, l'intervento di terzi a norma
dell'articolo 105 del codice di procedura civile e' ammesso fino alla
prima udienza di trattazione, nonche' l'intervento di altri soci a
norma degli articoli 106 e 107 dello stesso codice. Si applica
l'articolo 820, comma secondo, del codice di procedura civile.
3. Nel procedimento arbitrale non si applica l'articolo 819, primo
comma, del codice di procedura civile; tuttavia il lodo e' sempre
impugnabile, anche in deroga a quanto previsto per l'arbitrato
internazionale dall'articolo 838 del codice di procedura civile, a
norma degli articoli 829, primo comma, e 831 dello stesso codice.
4. Le statuizioni del lodo sono vincolanti per la societa'.
5. La devoluzione in arbitrato, anche non rituale, di una
controversia non preclude il ricorso alla tutela cautelare a norma
dell'articolo 669-quinquies del codice di procedura civile, ma se la
clausola compromissoria consente la devoluzione in arbitrato di
controversie aventi ad oggetto la validita' di delibere assembleari
agli arbitri compete sempre il potere di disporre, con ordinanza non
reclamabile, la sospensione dell'efficacia della delibera.
Nota all'art. 35:
- Si riporta il testo degli articoli 105, 106, 107,
820, 819, 838, 829, 831 e 669-quinquies del codice di
procedura civile:
"Art. 105 (Intervento volontario). - Ciascuno puo'
intervenire in un processo tra altre persone per far
valere, in confronto di tutte le parti o di alcune di esse,
un diritto relativo all'oggetto o dipendente dal titolo
dedotto nel processo medesimo.
Puo' altresi' intervenire per sostenere le ragioni di
alcuna delle parti, quando vi ha un proprio interesse.
Art. 106 (Intervento su istanza di parte). - Ciascuna
parte puo' chiamare nel processo un terzo al quale ritiene
comune la causa o dal quale pretende essere garantita.
Art. 107 (Intervento per ordine del giudice). - Il
giudice, quando ritiene opportuno che il processo si svolga
in confronto di un terzo al quale la causa e' comune, ne
ordina l'intervento.".
"Art. 820 (Termini per la decisione). - Se le parti non
hanno disposto altrimenti, gli arbitri debbono pronunciare
il lodo nel termine di centottanta giorni dall'accettazione
della nomina. Se gli arbitri sono piu' e l'accettazione non
e' avvenuta contemporaneamente da parte di tutti, il
termine decorre dall'ultima accettazione. Il termine e'
sospeso quando e' proposta istanza di ricusazione e fino
alla pronuncia su di essa, ed e' interrotto quando occorre
procedere alla sostituzione degli arbitri.
Quando debbono essere assunti mezzi di prova o sia
stato pronunciato lodo non definitivo, gli arbitri possono
prorogare per una sola volta il termine e per non piu' di
centottanta giorni.
Nel caso di morte di una delle parti il termine e'
prorogato di trenta giorni.
Le parti, d'accordo, possono consentire con atto
scritto la proroga del termine.".
"Art. 819 (Questioni incidentali). - Se nel corso del
procedimento sorge una questione che per legge non puo'
costituire oggetto di giudizio arbitrale, gli arbitri,
qualora ritengano che il giudizio ad essi affidato dipende
dalla definizione di tale questione, sospendono il
procedimento.
Fuori di tali ipotesi gli arbitri decidono tutte le
questioni insorte nel giudizio arbitrale.
Nel caso previsto dal primo comma il termine stabilito
nell'art. 820 resta sospeso fino al giorno in cui una delle
parti notifichi agli arbitri la sentenza passata in
giudicato che ha deciso la causa incidentale; ma se il
termine che resta a decorrere ha una durata inferiore a
sessanta giorni, e' prorogato di diritto fino a raggiungere
i sessanta giorni.".
"Art. 838 (Impugnazione). - All'arbitrato
internazionale non si applicano le disposizioni dell'art.
829, secondo comma, dell'art. 830, secondo comma, e
dell'art. 831 se le parti non hanno diversamente
convenuto.".
"Art. 829 (Casi di nullita). - L'impugnazione per
nullita' e' ammessa, nonostante qualunque rinuncia, nei
casi seguenti:
1) se il compromesso e' nullo;
2) se gli arbitri non sono stati nominati con le
forme e nei modi prescritti nei capi I e II del presente
titolo, purche' la nullita' sia stata dedotta nel giudizio
arbitrale;
3) se il lodo e' stato pronunciato da chi non poteva
essere nominato arbitro a norma dell'art. 812;
4) se il lodo ha pronunciato fuori dei limiti del
compromesso o non ha pronunciato su alcuno degli oggetti
del compromesso o contiene disposizioni contraddittorie,
salva la disposizione dell'art. 817;
5) se il lodo non contiene i requisiti indicati nei
numeri 3), 4), 5) e 6) del secondo comma dell'art. 823,
salvo il disposto del terzo comma di detto articolo;
6) se il lodo e' stato pronunciato dopo la scadenza
del termine indicato nell'art. 820, salvo il disposto
dell'art. 821;
7) se nel procedimento non sono state osservate le
forme prescritte per i giudizi sotto pena di nullita',
quando le parti ne avevano stabilita l'osservanza a norma
dell'art. 816 e la nullita' non e' stata sanata;
8) se il lodo e' contrario ad altro precedente lodo
non piu' impugnabile o a precedente sentenza passata in
giudicato tra le parti, purche' la relativa eccezione sia
stata dedotta nel giudizio arbitrale;
9) se non e' stato osservato nel procedimento
arbitrale il principio del contraddittorio.
L'impugnazione per nullita' e' altresi' ammessa se gli
arbitri nel giudicare non hanno osservato le regole di
diritto, salvo che le parti li avessero autorizzati a
decidere secondo equita' o avessero dichiarato il lodo non
impugnabile.
Nel caso previsto nell'art. 808, secondo comma, il lodo
e' soggetto all'impugnazione anche per violazione e falsa
applicazione dei contratti e accordi collettivi.".
"Art. 831 (Revocazione ed opposizione di terzo). - Il
lodo, nonostante qualsiasi rinuncia, e' soggetto a
revocazione nei casi indicati nei numeri 1), 2), 3) e 6)
dell'art. 395, osservati i termini e le forme stabiliti nel
libro secondo.
Se i casi di cui al primo comma si verificano durante
il corso del processo di impugnazione per nullita', il
termine per la proposizione della domanda di revocazione e'
sospeso fino alla comunicazione della sentenza che abbia
pronunciato sulla nullita'.
Il lodo e' soggetto ad opposizione di terzo nei casi
indicati nell'art. 404.
Le impugnazioni per revocazione e per opposizione di
terzo si propongono davanti alla corte d'appello nella cui
circoscrizione e' la sede dell'arbitrato.
La corte d'appello puo' riunire le impugnazioni per
nullita', per revocazione e per opposizione di terzo nello
stesso processo, salvo che lo stato della causa
preventivamente proposta non consenta l'esauriente
trattazione e decisione delle altre cause.".
"Art. 669-quinquies (Competenza in caso di clausola
compromissoria, di compromesso o di pendenza del giudizio
arbitrale). - Se la controversia e' oggetto di clausola
compromissoria o e' compromessa in arbitri o se e' pendente
il giudizio arbitrale, la domanda si propone al giudice che
sarebbe stato competente a conoscere del merito.".
Art. 36.
Decisione secondo diritto
1. Anche se la clausola compromissoria autorizza gli arbitri a
decidere secondo equita' ovvero con lodo non impugnabile, gli arbitri
debbono decidere secondo diritto, con lodo impugnabile anche a norma
dell'articolo 829, secondo comma, del codice di procedura civile
quando per decidere abbiano conosciuto di questioni non
compromettibili ovvero quando l'oggetto del giudizio sia costituito
dalla validita' di delibere assembleari.
2. La presente disposizione si applica anche al lodo emesso in un
arbitrato internazionale.
Nota all'art. 36:
- Per il testo dell'art. 829 del codice di procedura
civile si vedano le note all'art. 35.
Art. 37.
Risoluzione di contrasti sulla gestione di societa'
1. Gli atti costitutivi delle societa' a responsabilita' limitata e
delle societa' di persone possono anche contenere clausole con le
quali si deferiscono ad uno o piu' terzi i contrasti tra coloro che
hanno il potere di amministrazione in ordine alle decisioni da
adottare nella gestione della societa'.
2. Gli atti costitutivi possono prevedere che la decisione sia
reclamabile davanti ad un collegio, nei termini e con le modalita'
stabilite nello statuto stesso.
3. Gli atti costitutivi possono altresi' prevedere che il soggetto
o il collegio chiamato a dirimere i contrasti di cui ai commi 1 e 2
puo' dare indicazioni vincolanti anche sulle questioni collegate con
quelle espressamente deferitegli.
4. La decisione resa ai sensi del presente articolo e' impugnabile
a norma dell'articolo 1349, comma secondo, del codice civile.
Nota all'art. 37:
- Si riporta il testo dell'art. 1349 del codice di
procedura civile:
"Art. 1349 (Determinazione dell'oggetto). - Se la
determinazione della prestazione dedotta in contratto e'
deferita a un terzo e non risulta che le parti vollero
rimettersi al suo mero arbitrio, il terzo deve procedere
con equo apprezzamento. Se manca la determinazione del
terzo o se questa e' manifestamente iniqua o erronea, la
determinazione e' fatta dal giudice.
La determinazione rimessa al mero arbitrio del terzo
non si puo' impugnare se non provando la sua mala fede. Se
manca la determinazione del terzo e le parti non si
accordano per sostituirlo, il contratto e' nullo.
Nel determinare la prestazione il terzo deve tener
conto anche delle condizioni generali della produzione a
cui il contratto eventualmente abbia riferimento.".
Titolo VI
DELLA CONCILIAZIONE STRAGIUDIZIALE
Art. 38.
Organismi di conciliazione
1. Gli enti pubblici o privati, che diano garanzie di serieta' ed
efficienza, sono abilitati a costituire organismi deputati, su
istanza della parte interessata, a gestire un tentativo di
conciliazione delle controversie nelle materie di cui all'articolo 1
del presente decreto. Tali organismi debbono essere iscritti in un
apposito registro tenuto presso il Ministero della giustizia.
2. Il Ministro della giustizia determina i criteri e le modalita'
di iscrizione nel registro di cui al comma 1, con regolamento da
adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto. Con lo stesso decreto sono disciplinate
altresi' la formazione dell'elenco e la sua revisione, l'iscrizione,
la sospensione e la cancellazione degli iscritti. Le camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura che hanno costituito
organismi di conciliazione ai sensi dell'articolo 4 della legge
29 dicembre 1993, n. 580, hanno diritto ad ottenere l'iscrizione di
tali organismi nel registro.
3. L'organismo di conciliazione, unitamente alla domanda di
iscrizione nel registro, deposita presso il Ministero della giustizia
il proprio regolamento di procedura e comunica successivamente le
eventuali variazioni. Al regolamento debbono essere allegate le
tabelle delle indennita' spettanti agli organismi di conciliazione
costituiti da enti privati, proposte per l'approvazione a norma
dell'articolo 39.
Note all'art. 38:
- Si riporta il comma 3 dell'art. 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
"3. Con decreto Ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.".
- Si riporta il testo dell'art. 4 della legge
29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura):
"Art. 4 (Vigilanza). - 1. La vigilanza sull'attivita'
delle camere di commercio e delle loro unioni spetta al
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
che ogni anno presenta al Parlamento una relazione generale
sulle attivita' delle camere di commercio e delle loro
unioni, con particolare riferimento agli interventi
realizzati e ai programmi attuati.
2. Le delibere di approvazione del bilancio preventivo
e del conto consuntivo, della dotazione complessiva del
personale nonche' quelle di variazione del bilancio
preventivo e di costituzione di aziende speciali sono
trasmesse al Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, al Ministero del tesoro e alla regione
competente.
3. Il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro,
stabilisce con proprio decreto le norme che disciplinano la
gestione patrimoniale e finanziaria delle camere di
commercio.
4. Le delibere di cui al comma 2 divengono esecutive
se, entro il termine di sessanta giorni dalla data di
ricezione, ridotto a trenta giorni per le delibere di
variazione del bilancio preventivo, il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato non ne
disponga, con provvedimento motivato, anche su richiesta
delle regioni competenti, l'annullamento per vizi di
legittimita' ovvero il rinvio alla camera di commercio per
il riesame.
5. Il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato puo' sospendere i termini di cui al comma
4 per una sola volta e per un periodo di pari durata.
6. Le delibere riesaminate dalle camere di commercio
sono soggette unicamente al controllo di legittimita',
limitatamente alle parti modificate.".
Art. 39.
Imposte e spese. Esenzione fiscale
1. Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al
procedimento di conciliazione sono esenti dall'imposta di bollo e da
ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.
2. Il verbale di conciliazione e' esente dall'imposta di registro
entro il limite di valore di venticinquemila euro.
3. Con regolamento del Ministro della giustizia, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono
stabiliti l'ammontare minimo e massimo delle indennita' spettanti
agli organismi di conciliazione costituiti da enti pubblici e il
criterio di calcolo, nonche' i criteri per l'approvazione delle
tabelle delle indennita' proposte dagli organismi costituiti da enti
privati.
4. L'ammontare dell'indennita' puo' essere rideterminato ogni tre
anni in relazione alla variazione, accertata dall'Istituto nazionale
di statistica, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai e impiegati verificatasi nel triennio precedente.
5. Le tabelle delle indennita', determinate a norma del presente
articolo, debbono essere allegate al regolamento di procedura.
Nota all'art. 39:
- Per il testo del comma 3 dell'art. 17, legge n.
400/1988, si vedano le note all'art. 38.
Art. 40.
Procedimento di conciliazione
1. I regolamenti di procedura debbono prevedere la riservatezza del
procedimento e modalita' di nomina del conciliatore che ne
garantiscano l'imparzialita' e l'idoneita' al corretto e sollecito
espletamento dell'incarico.
2. Il procedimento di conciliazione, ove le parti non raggiungano
un accordo, si conclude con una proposta del conciliatore rispetto
alla quale ciascuna delle parti, se la conciliazione non ha luogo,
indica la propria definitiva posizione ovvero le condizioni alle
quali e' disposta a conciliare. Di tali posizioni il conciliatore da'
atto in apposito verbale di fallita conciliazione, del quale viene
rilasciata copia alle parti che la richiedano. Il conciliatore da'
altresi' atto, con apposito verbale, della mancata adesione di una
parte all'esperimento del tentativo di conciliazione.
3. Le dichiarazioni rese dalle parti nel corso del procedimento non
possono essere utilizzate, salvo quanto previsto dal comma 5, nel
giudizio promosso a seguito dell'insuccesso del tentativo di
conciliazione, ne' possono essere oggetto di prova testimoniale.
4. Dal momento della comunicazione alle altre parti con mezzo
idoneo a dimostrare l'avvenuta ricezione, l'istanza di conciliazione
proposta agli organismi istituiti a norma dell'articolo 38 produce
sulla prescrizione i medesimi effetti della domanda giudiziale. La
decadenza e' impedita, ma se il tentativo fallisce la domanda
giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di
decadenza decorrente dal deposito del verbale di cui al comma 2
presso la segreteria dell'organismo di conciliazione.
5. La mancata comparizione di una delle parti e le posizioni
assunte dinanzi al conciliatore sono valutate dal giudice
nell'eventuale successivo giudizio ai fini della decisione sulle
spese processuali, anche ai sensi dell'articolo 96 del codice di
procedura civile. Il giudice, valutando comparativamente le posizioni
assunte dalle parti e il contenuto della sentenza che definisce il
processo dinanzi a lui, puo' escludere, in tutto o in parte, la
ripetizione delle spese sostenute dal vincitore che ha rifiutato la
conciliazione, e puo' anche condannarlo, in tutto o in parte, al
rimborso delle spese sostenute dal soccombente.
6. Qualora il contratto ovvero lo statuto della societa' prevedano
una clausola di conciliazione e il tentativo non risulti esperito, il
giudice, su istanza della parte interessata proposta nella prima
difesa, dispone la sospensione del procedimento pendente davanti a
lui fissando un termine di durata compresa tra trenta e sessanta
giorni per il deposito dell'istanza di conciliazione davanti ad un
organismo di conciliazione ovvero quello indicato dal contratto o
dallo statuto. Il processo puo' essere riassunto dalla parte
interessata se l'istanza di conciliazione non e' depositata nel
termine fissato. Se il tentativo non riesce, all'atto di riassunzione
e' allegato il verbale di cui al comma 2. In ogni caso, la causa di
sospensione si intende cessata, a norma dell'articolo 297, primo
comma, del codice di procedura civile, decorsi sei mesi dal
provvedimento di sospensione.
7. Nel verbale conclusivo del procedimento debbono essere indicati
gli estremi dell'iscrizione dell'organismo di conciliazione nel
registro di cui all'articolo 38.
8. Se la conciliazione riesce e' redatto separato processo verbale,
sottoscritto dalle parti e dal conciliatore. Il verbale, previo
accertamento della regolarita' formale, e' omologato con decreto del
Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede l'organismo di
conciliazione, e costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione
forzata, per l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di
ipoteca giudiziale.
Nota all'art. 40:
- Si riporta il testo degli articoli 96 e 297 del
codice di procedura civile:
"Art. 96 (Responsabilita' aggravata). - Se risulta che
la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con
mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell'altra
parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento
dei danni, che liquida, anche d'ufficio, nella sentenza.
Il giudice che accerta l'inesistenza del diritto per
cui e' stato eseguito un provvedimento cautelare o
trascritta domanda giudiziale, o iscritta ipoteca
giudiziale, oppure iniziata o compiuta l'esecuzione
forzata, su istanza della parte danneggiata condanna al
risarcimento dei danni l'attore o il creditore procedente,
che ha agito senza la normale prudenza. La liquidazione dei
danni e' fatta a norma del comma precedente.".
"Art. 297 (Fissazione della nuova udienza dopo la
sospensione). - Se col provvedimento di sospensione non e'
stata fissata l'udienza in cui il processo deve proseguire,
le parti debbono chiederne la fissazione entro il termine
perentorio di sei mesi dalla cessazione della causa di
sospensione di cui all'art. 3 del codice di procedura
penale o dal passaggio in giudicato della sentenza che
definisce la controversia civile o amministrativa di cui
all'art. 295.
Nell'ipotesi dell'articolo precedente l'istanza deve
essere proposta dieci giorni prima della scadenza del
termine di sospensione.
L'istanza si propone con ricorso al giudice istruttore
o, in mancanza, al presidente del tribunale.
Il ricorso, col decreto che fissa l'udienza, e'
notificato a cura dell'istante alle altre parti nel termine
stabilito dal giudice.".
Titolo VII
NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 41.
Disciplina transitoria
1. Ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente
decreto si applicano le disposizioni anteriormente vigenti; si
applica comunque l'articolo 24 alle domande cautelari proposte
successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Alle modifiche deliberate, a norma dell'articolo 223-duodecies
delle disposizioni di attuazione del codice civile, per adeguare le
clausole compromissorie preesistenti alle disposizioni inderogabili
del presente decreto legislativo non si applica l'articolo 34,
comma 5.
Nota all'art. 41:
- Per il testo dell'art. 223-duodecies delle
disposizioni di attuazione del codice civile si veda, in
questo stesso S.O., l'art. 9 del decreto legislativo 17
gennaio 2003, n. 5 "Riforma organica della disciplina delle
societa' di capitali e societa' cooperative, in attuazione
della legge 3 ottobre 2001, n. 366".
Art. 42.
Disposizioni finali
1. Il Ministero della giustizia approva uno o piu' modelli, anche
telematici, per la rilevazione degli elementi necessari alla
periodica elaborazione del dato statistico concernente la durata
media dei singoli procedimenti giurisdizionali di cui al presente
decreto legislativo. Dei suddetti modelli sono provvisti gli uffici
di cancelleria dei Tribunali, delle Corti d'appello e della corte
suprema di cassazione.
2. Il Presidente del Tribunale, il Presidente della corte d'appello
e il Primo Presidente della corte suprema di cassazione curano che,
secondo le indicazioni contenute dal decreto ministeriale di
approvazione dei modelli di raccolta dei dati, questi ultimi siano
tempestivamente comunicati al Ministero della giustizia. Il Ministero
della giustizia ne garantisce la piu' ampia conoscibilita', anche in
forme disaggregate e comparative, e informa annualmente il Ministero
dell'economia e delle finanze.
3. Nell'intervento del Procuratore generale della Repubblica nel
corso delle assemblee generali, tenute a norma dell'articolo 93,
primo comma, n. 1), del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e'
offerta specificamente notizia dei dati in questione.
Nota all'art. 42:
- Si riporta il testo dell'art. 93 del regio decreto 30
gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario):
"Art. 93 (Oggetto delle assemblee generali). - La corte
suprema di cassazione e le corti di appello si riuniscono
in assemblea generale:
1o per l'inaugurazione dell'anno giudiziario;
2o per dare al governo pareri richiesti su disegni di
legge od altre materie di pubblico interesse;
3o per deliberare su materie d'ordine e di servizio
interno e che interessano l'intiero organo giudiziario.
Il procuratore generale della Repubblica puo' chiedere
la convocazione della corte in camera di consiglio per
eventuali rilievi e richieste di provvedimenti. La corte
delibera con l'intervento del procuratore generale.".
Art. 43.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il 1 gennaio 2004.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 17 gennaio 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Castelli, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Marzano, Ministro delle attivita' produttive
Visto, il Guardasigilli: Castelli
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