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Nuove norme in materia di stato civile
Il d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile) ha modificato - tra l'altro - alcune norme del codice civile, abrogando gli artt. 93, 2° comma, 94, 3° comma, 95, 97, 100, ultimo comma, 103, 2° comma, 104, 1° comma, 115, 2° comma, 454. La disciplina delle pubblicazioni che devono precedere il matrimonio è ora contenuta negli artt. 50 e ss. del citato decreto.
In particolare, chi richiede la pubblicazione deve dichiarare il nome, il cognome, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza degli sposi; il luogo di loro residenza; la loro libertà di stato; se tra gli sposi esiste un qualche impedimento di parentela, di affinità, di adozione o di affiliazione; se gli sposi hanno già contratto precedente matrimonio; se alcuno degli sposi si trova in una delle condizioni indicate negli artt. 85 e 88 del codice civile. E' poi compito dell'ufficiale di stato civile verificare l'esattezza di tali dichiarazioni e può acquisire d'ufficio i documenti che ritenga necessari per provare l'esistenza di impedimenti alla celebrazione del matrimonio.
L'atto di pubblicazione resta affisso presso la porta della casa comunale almeno per otto giorni.
L'eventuale opposizione proposta da chi ne ha facoltà non sospende automaticamente la celebrazione del matrimonio; il presidente del tribunale può, con proprio decreto, ove ne sussista l'opportunità, sospendere la celebrazione.
Il decreto entra in vigore novanta giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (avvenuta il 30-12-2000); le disposizioni in materia di archivio informatico (l'art. 10 del decreto stabilisce che «in ciascun ufficio dello stato civile sono registrati e conservati in un unico archivio informatico tutti gli atti formati nel comune o comunque relativi a soggetti ivi residenti, riguardanti la cittadinanza, la nascita, i matrimoni e la morte») avranno invece efficacia dalla data stabilita da un successivo decreto del presidente del Consiglio dei ministri.
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