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Il nuovo processo societario
L'art. 12 della L. 3-10-2001, n. 366 ha delegato il governo ad emanare norme dirette ad assicurare una più rapida ed efficace definizione dei procedimenti in materia societaria, di intermediazione finanziaria, bancaria e creditizia. Attuazione alla delega è stata l'emanazione del D.Lgs. 17-1-2003, n. 5, che ha introdotto una normativa autosufficiente e suscettibile di integrazione da parte del codice di rito in via del tutto residuale.
I Titoli I e II del decreto legislativo danno le disposizioni generali relative al processo di cognizione davanti al Tribunale. Il rito societario così elaborato si caratterizza per la presenza di una fase precontenziosa introdotta con il deposito in cancelleria di un atto di citazione, privo dell'indicazione dell'udienza, ma contenente la fissazione di un termine per la comunicazione della comparsa di risposta da parte del convenuto. Quest'ultimo a sua volta fissa all'attore un termine per la replica: la parte alla quale spetta la facoltà di replica può rinunciarvi chiedendo immediatamente al giudice la fissazione dell'udienza. È possibile però esercitare nuovamente la facoltà di replica fino al terzo scritto in cui ciascuna delle parti è tenuta a rispettare un temine non più minimo, ma massimo. Con la fissazione dell'udienza si ha l'effetto della cristallizzazione del thema decidendum e del thema probandum.
Depositata l'istanza di fissazione dell'udienza, ha luogo la formazione del fascicolo e la designazione del giudice relatore: quest'ultimo ntro 50 giorni dovrebbe emettere e depositare in cancelleria il decreto di fissazione dell'udienza. Tale decreto deve contenere la data dell'udienza collegiale con il temine per il deposito di memorie conclusionali, l'eventuale disposizione della comparizione personali delle parti, l'ammissione dei mezzi di prova, l'indicazione di questioni di rito o di merito rilevabili d'ufficio ecc.
Il decreto prosegue indicando sia un sistema di preclusioni non rigido, ma flessibile, sia la normativa in caso di nullità, difetto di rappresentanza o di contraddittorio e disciplinando le modalità e l'ammissibilità dell'intervento in causa.
Il Capo II rinvia alle norme relative al procedimento davanti al Collegio (Capo I) per il giudizio di primo grado davanti al Tribunale in composizione monocratica. Il Capo III introduce un istituto processuale nuovo "Il procedimento sommario di cognizione", caratterizzato dall'essere finalizzato alla formazione di un titolo esecutivo e non all'accertamento del diritto. Il Capo IV disciplina, infine, il procedimento in grado di appello.
Il Titolo III disciplina il procedimento cautelare, rinviando alla normativa comune solo se compatibile con quella speciale (molti sono, infatti, le differenze); mentre il Titolo IV disciplina il procedimento in camera di consiglio, elaborando una specifica normativa che, senza compromettere la rapidità, assicuri il rispetto dei principi del giusto processo.
I Titoli V e VI sono dedicati rispettivamente all'arbitrato ed alla conciliazione stragiudiziale, quali strumenti alternativi di soluzione delle controversie. Il favore del Legislatore, infatti, è legato all'intento deflattivo del sistema giudiziario per sollevare quest'ultimo seppure parzialmente dal peso di un contenzioso caratterizzato da elementi di specificità, settorialità e complessità. D'altra parte, i metodi alternativi di soluzione della lite (Alternative Dispute Resolution) stanno acquistando sempre maggior spazio proprio a causa della crescente incapacità del sistema giudiziario ordinario di garantire risultati tempestivi.
Il Titolo VII contiene le norme transitorie e finali relative ai giudizi pendenti alla data della sua entrata in vigore.
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