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Pronuncia secondo diritto per i contratti di massa

Il D.L. 8-2-2003, n. 18, convertito in L. 7-4-2003, n. 63 ha modificato il secondo comma dell'art. 113 c.p.c., prevedendo che: "Il giudice di Pace decide secondo equità le cause il cui valore non eccede 1.100 euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'art. 1342 c.c.".
La modifica intervenuta ha comportato quindi l'innalzamento a 1.100 euro del limite entro il quale il giudice di pace decide secondo equità (1.033 euro conseguenti all'automatica conversione degli originari 2.000.000 di lire), escludendo, tuttavia, le cause relative ai cd. contratti di massa (art. 1342 c.c.).
Questi ultimi sono quelli che vengono conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari: le controversie nascenti da detti contratti dovranno essere decise in ogni caso secondo diritto, anche se rientranti nella fascia al di sotto dei 1.100 euro. Il giudizio secondo diritto per le controversie derivanti dai contratti di massa assicurerà l'uniformità di pronunce, evitando pericolose disparità di trattamento. Inoltre, tale modifica permette all'impresa di contare sui normali tre gradi di giudizio, essendo il giudizio di equità inappellabile e ricorribile solo in Cassazione ex art. 339 c.p.c. (omissio medio).
Infine, l'art. 1bis L. 63/2003 precisa, per quel che riguarda la disciplina transitoria, che tali disposizioni si applicano ai giudizi instaurati con citazione notificata a partire dal 10-2-2003; per i procedimenti pendenti resta valida la disciplina previgente.

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