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La disciplina delle associazioni di promozione sociale

Sulla Gazzetta Ufficiale del 27-12-2000, n. 300, è stata pubblicata la L. 7 dicembre 2000, n. 383 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale), avente lo scopo di valorizzare l'associazionismo di promozione sociale, di favorire il formarsi e il consolidarsi di nuove realtà associative, di stabilire i principi cui le Regioni e le Province autonome devono attenersi nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le associazioni.
L'art. 2 definisce le associazioni di promozione sociale: si tratta di associazioni, movimenti o gruppi costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.
Le fonti di finanziamento di tali associazioni sono indicate all'art. 4: quote e contributi degli associati; eredità, donazioni e legati; contributi pubblici; entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati; proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; erogazioni liberali; altre entrate derivanti da iniziative di autofinanziamento.
Il Capo II della legge contiene la disciplina dei Registri delle associazioni e degli Osservatori sull'associazionismo. In particolare è prevista l'istituzione - sulla falsariga di quanto già disposto dalla L. n. 266/1991 con riferimento alle organizzazioni di volontariato, di un Osservatorio nazionale, il quale dovrà - tra l'altro - sostenere le iniziative di formazione e di aggiornamento per lo svolgimento delle attività associative, promuovere studi e ricerche, approvare progetti elaborati dalle associazioni per far fronte a particolari emergenze sociali. E' inoltre prevista l'istituzione di Osservatori regionali e di un Fondo per l'associazionismo finalizzato a sostenere i progetti e le iniziative delle associazioni. E' poi previsto (art. 28) un percorso atto a favorire l'accesso delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato ai finanziamenti del Fondo sociale europeo per progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali.
Ampio spazio, infine, è ovviamente dedicato alla disciplina fiscale e alle altre agevolazioni di cui tali organismi possono godere.

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