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Lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali
La transazione commerciale individua il contratto, comunque denominato, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comporta, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro il pagamento di un prezzo. Il D.Lgs. 231/2002 (G.U. 23-10-2002, n. 249), attuativo della direttiva comunitaria n. 35/2000, contiene una particolare disciplina volta a contrastare i ritardi di pagamento nelle transazioni ed a velocizzare il sistema relativo alle forniture di beni e servizi, posto che l'eccessivo ritardo nell'adempimento dell'obbligazione pecuniaria impone alle imprese pesanti oneri amministrativi e finanziari.
Il decreto pone a carico del debitore, in conformità ai principi generali, l'onere della prova di non aver potuto adempiere la prestazione dovuta per cause a lui non imputabili (art. 3). In caso di ritardo, l'art. 4 fissa il principio di automaticità nella decorrenza degli interessi, dando rilievo alla pattuizione fra le parti (per cui la violazione dei termini contrattuali comporterà la decorrenza degli interessi dal giorno successivo alla data di scadenza del pagamento) ovvero al termine legale di pagamento di trenta giorni (art. 4) senza necessità di alcuna intimazione scritta.
Salvo diverso accordo, il saggio degli interessi di mora è determinato in misura pari al saggio di interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca Centrale Europea, pubblicato con cadenza semestrale nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, maggiorato di sette punti. La tutela approntata per il ritardato pagamento è data, oltreché dal pagamento degli interessi moratori, anche dal risarcimento dei costi ulteriori, salva la prova del maggior danno a norma dell'art. 1224, c. 2, c.c. L'accordo sulle conseguenze del ritardato pagamento non conforme alle disposizioni del decreto, e gravemente iniquo in danno del creditore, è nullo: si tratta di una particolare ipotesi di nullità parziale caratterizzata dal meccanismo di sostituzione della clausola nulla (art. 1339 c.c.) e dal più incisivo potere integrativo esercitato ex officio dal giudice, che può ricondurre ad equità il contenuto del contratto.
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