| [an error occurred while processing this directive]
|
|
Illegittimitā dell'art. 278 c.c. e tutela dei figli incestuosi
La Corte cost., con sent. 28-11-2002, n. 494, ha dichiarato l'illegittimitā costituzionale dell'art. 278, c. 1, del codice civile nella parte in cui esclude la dichiarazione giudiziale della paternitā e della maternitā naturali e le relative indagini, nei casi in cui, a norma dell'art. 251, c. 1, del codice civile, il riconoscimento dei figli incestuosi č vietato.
Secondo le motivazioni della Corte, il comma 1 dell'articolo 278 comporta la discriminazione dei figli incestuosi, in contrasto con i principi della Costituzione sulla tutela dei figli. In particolare, l'art. 30 Cost., al comma 3, sancisce: "La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima" senza distinguere, nell'ambito dei figli nati fuori dal matrimonio, ulteriori categorie.
Pertanto, la previsione dell'art. 278, c. 1, si traduce in una limitazione incostituzionale dei diritti dei figli incestuosi, giustificata dalla necessitā di evitare il discredito sociale del figlio e dall'esigenza di condannare un comportamento, quello dei genitori, moralmente riprorevole, con la paradossale conseguenza di negare al figlio diritti previsti dalla Costituzione e di lasciare indenni da qualunque responsabilitā civile verso il figlio non riconoscibile proprio quei soggetti (i genitori, appunto) che l'ordinamento giuridico, sotto altro fronte, persegue con il massimo della risposta punitiva (art. 564 c.p.).
| Aggiornamenti di civile |
|
|