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La comunitaria 2002 rafforza la tutela del consumatore
Con legge 3 febbraio 2003, n. 14 (legge comunitaria 2002) pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 7-2-2003, n. 31 è stato modificato l'art. 1469sexies, comma 1, del codice civile.
La modifica si è resa necessaria, in conseguenza della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 24-1-2002, per la piena attuazione della direttiva comunitaria 93/13/CEE, recepita nell'ordinamento giuridico italiano con la l. 6-2-1996, n. 52, attraverso l'inserimento nel codice civile degli artt. 1469bis-1469sexies.
La sentenza in questione ha rilevato che lo scopo della direttiva - consistente nella cessazione dell'inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati tra professionisti e consumatori - per la sua piena realizzazione richiede che l'azione inibitoria possa essere promossa non solo contro il professionista che effettivamente utilizzi le clausole, bensì anche contro i professionisti e le associazioni di categoria che ne raccomandino l'inserzione. Respingendo la contraria interpretazione del governo italiano, la Corte ha precisato che il requisito essenziale dell'azione va ravvisato nell'utilizzo, anche solo potenziale delle clausole vietate, ed ha sancito l'inadempimento della Repubblica italiana relativamente alla parte della normativa che richiedeva, invece, l'utilizzo effettivo, prima della citata modifica all'art. 1469sexies.
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