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Approvata la nuova disciplina del commercio elettronico

Il crescente sviluppo delle tecnologie informatiche ha indotto da tempo il legislatore ad emanare norme volte al riconoscimento della validitā e rilevanza, a tutti gli effetti di legge, dei contratti stipulati anche mediante l'uso della firma digitale; d'altro canto, si č reso necessario introdurre un sistema di tutele contro i possibili abusi di chi utilizza la contrattazione informatica per l'offerta di prodotti e servizi (c.d. commercio elettronico). Una specifica disciplina del commercio elettronico e del contratto telematico, in attuazione della direttiva comunitaria n. 31/2000, č stata introdotta con il D.Lgs. 70/2003 (Gazzetta ufficiale 14-4-2003, n. 87). La direttiva comunitaria impone agli Stati membri di adottare un sistema di norme che non ostacoli il ricorso alla contrattazione elettronica e prevede specifici obblighi informativi a carico di chi gestisce on-line l'offerta di prodotti e servizi. L'art. 15, D.Lgs. 70/2003 contiene un elenco di informazioni essenziali dirette alla conclusione del contratto, ad integrazione di quelle giā previste per i contratti a distanza (si segnalano, tra le altre, le informazioni sulle fasi tecniche da seguire per la conclusione del contratto e quelle relative alle modalitā di accesso all'archivio dei contratti e ai codici di condotta). Un'importante deroga agli obblighi appena enunciati č prevista nel caso di contratti conclusi esclusivamente mediante scambio di messaggi di posta elettronica o comunicazioni equivalenti, ma nella direttiva 31/2000 si precisa che tale circostanza "non dovrebbe" consentire l'elusione delle disposizioni in materia di informazioni. Infine, clausole e le condizioni generali del contratto devono essere messe a disposizione del destinatario in modo che gli sia consentita la riproduzione e la memorizzazione.
Una particolare disciplina riguarda le c.d. comunicazioni commerciali ossia tutte le forme di comunicazione destinate, in modo diretto o indiretto, a promuovere beni, servizi o l'immagine dell'impresa, di un'organizzazione o di un soggetto che esercita un'attivitā agricola, commerciale, industriale, artigianale o una libera professione. Il D.Lgs. 70/2003, prevede, in aggiunta agli obblighi informativi previsti per specifici beni e servizi, prevede (art. 8) un' informativa diretta ad evidenziare che si tratta di una comunicazione commerciale, la provenienza della stessa e le sue caratteristiche (offerta promozionale, concorso o giochi promozionali, e le relative condizioni). Particolare attenzione č dedicata alle comunicazioni non sollecitate (c.d. spamming) trasmesse per posta elettronica: devono, in modo chiaro ed inequivocabile, essere identificabili come tali da chi le riceve e devono contenere l'indicazione della possibilitā di opporsi al loro ricevimento in futuro. La prova del carattere sollecitato delle comunicazioni spetta a chi le invia (art. 9).

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