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Disciplina della vendita dei beni di consumo
Il D.Lgs. 2-2-2002, n. 24 - di attuazione della direttiva 1999/44/CE su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo - ha introdotto nel Libro IV del codice civile gli articoli da 1519bis a 1519nonies al fine di disciplinare taluni aspetti dei contratti di vendita (al contratto di vendita sono equiparate permuta e somministrazione) e delle garanzie concernenti i beni di consumo.
In particolare, sulla base delle citate disposizioni, il venditore ha l'obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita ed č responsabile nei confronti del consumatore stesso per qualsiasi difetto di conformitā esistente al momento della consegna del bene.
In caso di difetto di conformitā, il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformitā del bene ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto secondo le regole di cui all'art. 1519quater.
Il consumatore decade dai diritti previsti dalle norme in esame se non denuncia al venditore il difetto di conformitā entro due mesi dalla scoperta (ma la denuncia non č necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del difetto o l'ha occultato).
Il venditore finale (responsabile verso il consumatore) ha diritto di regresso nei confronti del produttore o di un precedente venditore o intermediario cui sia imputabile il difetto di conformitā.
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