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Procedure più snelle per le persone giuridiche
Sulla Gazzetta Ufficiale del 7 dicembre 2000, n. 286, è stato pubblicato il d.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361, contenente il "Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto". In primo luogo, niente più decreto del Presidente della Repubblica. Il riconoscimento è attribuito dalla Regione per le persone giuridiche private che operano nelle materie delegate ex d.P.R. 616/77 e le cui finalità si esauriscono nell'ambito di una sola Regione; è attribuito dal Prefetto in tutti gli altri casi. Corrispondentemente, viene soppresso il registro delle persone giuridiche tenuto dal tribunale e sono istituiti un registro regionale ed uno prefettizio.
L'iscrizione nel registro ha effetto costitutivo; ai sensi dell'art. 1 del Regolamento, le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato acquistano la personalità giuridica "mediante il riconoscimento determinato dall'iscrizione nel registro delle persone giuridiche". In precedenza, invece, l'iscrizione seguiva temporalmente la concessione del riconoscimento.
E' stato previsto un termine massimo entro il quale deve essere effettuata l'iscrizione - pari a 120 giorni - e, in ogni caso, per la conclusione del procedimento. Infatti, qualora l'autorità ravvisi ragioni ostative all'iscrizione o la necessità di integrare la documentazione, ne dà comunicazione ai richiedenti, i quali, nei successivi trenta giorni, possono presentare memorie e documenti; se nell'ulteriore termine di trenta giorni l'autorità stessa non comunica ai richiedenti motivato diniego ovvero non procede all'iscrizione, questa si intende negata.
Le modificazioni dello statuto e dell'atto costitutivo sono approvate con le modalità e nei termini previsti per l'acquisto della personalità giuridica.
Gli adempimenti connessi al registro delle persone giuridiche dovranno essere attuati, ove possibile, mediante l'uso di mezzi telematici; registri e documenti, inoltre, potranno essere esaminati da chiunque ne fa richiesta.
Risultano infine abrogati gli artt. 12, 16, comma 3, 27, comma 3, 33, 34 e 35 (quest'ultimo limitatamente alle parole "dagli articoli 33 e 34, nel termine e secondo le modalità stabilite dalle norme di attuazione del codice") del codice civile, nonché talune disposizioni di attuazione del codice stesso.
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