Delibera del C.S.M. del 17.09.2003 relativa all'indizione dei prossimi concorsi a uditore giudiziario
Il Consiglio,
rilevato che, ai sensi dell'art. 125, comma 3, dell'ordinamento
giudiziario, come modificato dall'art. 7 del d. Lgs n. 398 del 1997 e dall'
art. 9 della legge 13 febbraio 2001 n. 48 "il concorso (per la nomina ad
uditore giudiziario) è bandito con decreto del Ministro della Giustizia,
previa delibera del Consiglio Superiore della Magistratura. che determina il
numero dei posti"; e che "con successivi decreti il Ministro della
Giustizia, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, sono determinati il luogo ed
il calendario di svolgimento della prova scritta";
rilevato che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, della legge 13 febbraio 2001,
nella sua originale formulazione, "il reclutamento di uditori giudiziari per
la copertura di tutti i posti vacanti nell'organico della magistratura alla
data di entrata in vigore della presente legge, compresi quelli derivanti
dall'aumento di cui al punto 1, avviene mediante tre concorsi, banditi con
unico decreto";
rilevato che l'art. 19, comma secondo della legge 28 dicembre 2001, n. 448
(legge finanziaria per il 2002) ha modificato 1'art.18, comma primo della
legge 13 febbraio 2001, n. 48, sostituendo le parole "banditi con unico
decreto" con le parole "da bandire entro due anni dalla data di entrata in
vigore della presente legge ";
rilevato che con D.L. 25 ottobre 2002 n.236 il termine, entro il quale
debbono essere banditi i concorsi previsti dall'art. 18, comma primo della
legge 13 febbraio 2001 n.48, è stato prorogato di un ulteriore anno e,
quindi, fino al 27 marzo 2004,
ritenuto che, pur riferendosi propriamente l'art. 125, comma terzo ord.
giud. a concorsi diversi (e successivi) rispetto a quelli menzionati nell'
art. 18, primo comma della legge n. 48/2001, in base alla modifica
introdotta dalla legge 28 dicembre 2001 n. 448 si è reso possibile per l'
Amministrazione indire, con separati decreti, tre distinti concorsi, entro
(e purché non oltre) il 27 marzo 2004 (nei termini da ultimo modificati);
rilevato che ai sensi dell'art. 18 legge n. 48/2001 i concorsi debbono avere
ad oggetto "la copertura di tutti i posti vacanti nell'organico della
magistratura alla data di entrata in vigore della presente legge, compresi
quelli derivanti dall'aumento di cui all'articolo 1" e, quindi, complessivi
1.146 posti (546 sono i posti indicati dall'art. 1, comma 3° e 600 sono le
vacanze in tutto l'ordinamento giudiziario esistenti alla data del 27 marzo
2001),
rilevato che, in relazione al primo di tali concorsi, il Consiglio Superiore
della Magistratura ha, con delibera del 7 marzo 2002, invitato il Ministero
a pubblicare un primo bando per 350 posti, concorso che è stato
effettivamente bandito con D.M. 12 marzo 2002,
rilevato che sono trascorsi 18 mesi da quella data e che occorre garantire
un rafforzamento delle risorse dei magistrati presso gli uffici giudiziari
al fine di dare una risposta più adeguata alla domanda di giustizia,
ritenuto che - come già proposto in sede di prima delibera - in relazione al
secondo dei concorsi previsti dalla normativa vigente, il numero dei posti
da coprire può essere determinato in 380, sul presupposto ed a condizione
che entro e non oltre il 27 marzo 2004 sia bandito anche il terzo concorso
menzionato nell'art. 18, primo comma, della legge n. 48/2001 per la
copertura di tutti i residui posti ivi menzionati e ferma restando l'
imprescindibile necessità che il Ministro determini - di concerto con il
Consiglio Superiore della Magistratura - le nuove piante organiche di cui
all'art. 1, terzo comma della legge n. 48/2001, che pare comunque opportuno
avvenga contestualmente al bando;
delibera
di invitare il Ministro a bandire il secondo dei tre concorsi previsti dall'
art. 18 della legge 13 febbraio 2001 n. 48 (così come modificato dall'art.
19, comma 2, della legge 28 dicembre 2001 n. 448), indicando in 380 il
numero dei posti; e di invitare, altresì, il Ministro, a bandire entro il 27
marzo 2004 l'ultimo dei tre concorsi per la copertura dei posti vacanti
residui ai del citato art. 18 della legge 13 febbraio 2001, procedendo ad
ogni opportuna e connessa iniziativa in ordine alla determinazione da
assumersi dal Ministro - di concerto con il Consiglio Superiore della
Magistratura - delle nuove piante organiche di cui all'art.1, terzo comma
legge n.48/2001.
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