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 G.U. N. 2 DEL 7 GENNAIO 2003

I libri per prepararsi al concorso

Ministero della giustizia

Concorso per esami a sette posti d'uditore giudiziario riservato alla provincia autonoma di Bolzano

Art. 1.

È indetto un concorso, per esami, a sette posti di uditore giudiziario per gli uffici giudiziari siti nella provincia autonoma di Bolzano, di cui cinque riservati al gruppo di lingua tedesca e due al gruppo di lingua ladina.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione al concorso

Per essere ammesso al concorso è necessario che l'aspirante:

a) sia cittadino italiano ed appartenga ad uno dei due gruppi linguistici tedesco e ladino (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) abbia l'esercizio dei diritti civili e politici;

c) sia di condotta incensurabile;

d) abbia conseguito la laurea in giurisprudenza;

e) abbia compiuto l'età di ventuno anni e non superato quella di quaranta, salvo i casi di elevazione di cui al successivo articolo;

f) per i candidati appartenenti a categorie per le quali leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i 45 anni di età;

g) sia in possesso dell'attestato previsto dall'art. 4, comma 3, n. 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752;

h) sia fisicamente idoneo all'impiego a cui aspira;

i) sia in regola con le norme relative agli obblighi militari.

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, ai sensi dell'art. 20 decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, come modificato dall'art. 11 della legge 13 febbraio 2001 n. 48.

Art. 3.

Elevazione del limite di età

Il limite di età di 40 anni è elevato:

a) di un anno per gli aspiranti che siano coniugati;

b) di un anno per ogni figlio vivente;

c) di cinque anni in favore dei candidati che abbiano conseguito l'abilitazione alla professione di avvocato entro il quarantesimo anno di età. Della elevazione del limite di età non si cumula con quelle previste da altre disposizioni vigenti;

d) di un periodo pari all'effettivo servizio prestato, comunque non superiore a tre anni, a favore dei cittadini che hanno prestato servizio militare volontario, di leva e di leva prolungata, ai sensi della legge 24 dicembre 1986, n. 958.

Si prescinde dal limite di età per i candidati che siano dipendenti civili di ruolo delle pubbliche amministrazioni, per gli ufficiali e sottufficiali dell'esercito, della marina o dell'aeronautica cessati di autorità o a domanda; per gli ufficiali, ispettori, sovrintendenti, appuntati, carabinieri e finanzieri, in servizio permanente, dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, nonché delle corrispondenti qualifiche degli altri Corpi di polizia.

Art. 4.

Domanda di ammissione e termine per la presentazione

La domanda di partecipazione al concorso deve essere redatta compilando esclusivamente l'apposito modulo (modello A) predisposto dall'amministrazione, reperibile presso tutte le procure della Repubblica.

La domanda di partecipazione deve essere presentata o spedita, esclusivamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine di trenta giorni decorrente dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, al Procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondano il candidato è residente.

Non sono ammessi a partecipare al concorso i candidati le cui domande sono state presentate o spedite oltre il termine indicato nel comma che precede.

I candidati aventi dimora fuori del territorio dello Stato possono presentare la domanda all'autorità consolare competente o al Procuratore della Repubblica di Roma.

Per le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda:

1) il proprio cognome e nome;

2) la data e il luogo di nascita;

3) il numero di codice fiscale, allegando fotocopia della tessera rilasciata dal Ministero delle finanze;

4) lo stato civile, la data di matrimonio, il numero di figli e la loro data di nascita;

5) l'università presso la quale è stata conseguita la laurea in giurisprudenza e la data del conseguimento;

6) il possesso della cittadinanza italiana e l'indicazione del gruppo linguistico di appartenenza;

7) il conseguimento dell'attestato previsto dall'art. 4, comma 3, n. 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752;

8) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti; in caso di mancata iscrizione o di cancellazione dalle liste medesime l'aspirante dovrà compilare la dichiarazione sostitutiva di notorietà (modello B), accompagnata dalla fotocopia del suo documento di riconoscimento ai sensi dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

9) di non aver riportato condanne penali e di non avere in corso procedimenti penali ovvero procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione (in caso positivo, l'aspirante dovrà compilare il modello B con le modalità prevista al n. 8);

10) di non aver precedenti giudiziari tra quelli iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi dell'art. 686 del c.p.p. (in caso positivo l'aspirante dovrà compilare il modello B con le modalità previste al n. 8);

11) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali (in caso positivo l'aspirante dovrà compilare il modello B con le modalità previste al n. 8);

12) di non aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni (in caso positivo l'aspirante dovrà compilare il modello B con le modalità previste al n. 8);

13) di non essere stato destituito ovvero licenziato o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale a seguito dell'accertamento che l'impiego stesso è stato conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile (in caso positivo l'aspirante dovrà compilare il modello B con le modalità previste al n. 8);

14) il titolo o i titoli in base ai quali coloro che hanno superato i quaranta anni di età hanno diritto all'elevazione del predetto limite di età;

15) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

16) l'idoneità fisica ad esercitare l'impiego cui aspirano;

17) se, nel caso in cui siano portatori di handicap, abbiano l'esigenza, ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di essere assistiti durante le prove scritte, indicando, in caso affermativo, l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi.

Tali richieste sono da documentare allegando alla domanda di partecipazione apposita certificazione rilasciata da competente struttura sanitaria;

18) il luogo di residenza (indirizzo, comune, c.a.p., telefono e Procura della Repubblica di competenza);

19) il luogo ove desiderano ricevere eventuali comunicazioni relative al concorso qualora sia diverso da quello di residenza.

In assenza di tale dichiarazione le comunicazioni saranno inviate al luogo di residenza;

20) la lingua straniera, scelta dal candidato tra quelle ufficiali dell'Unione europea.

Ai sensi dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, i candidati hanno facoltà di sostenere le prove di esame previste sia nella lingua italiana, sia in quella tedesca, secondo l'indicazione da effettuarsi nella domanda di ammissione.

In calce alle dichiarazioni l'aspirante deve apporre sul relativo modulo la propria firma per esteso, consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Le sottoscrizioni non richiedono l'autenticazione.

Alla domanda debbono essere allegate due fotografie recenti e identiche del candidato (su fondo bianco, a mezzo busto, e con formato di centimetri quattro per quattro), di cui una deve essere, a cura del candidato, applicata su apposito cartoncino, da ritirare presso la competente Procura della Repubblica.

Sul lato anteriore di tale cartoncino deve essere apposta la foto e la firma del candidato, sul lato posteriore deve essere apposta l'autenticazione.

Il candidato che presenti personalmente la domanda può far autenticare il cartoncino con generalità, firma e fotografia, a cura dell'Ufficio ricevente ai sensi dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445.

Per coloro che inoltrano la domanda a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, l'autentica posta a tergo del cartoncino, relativa alle generalità, alla firma ed alla fotografia, può essere apposta da un dipendente incaricato dal sindaco o da un notaio.

Tale autentica non deve essere anteriore a tre mesi dalla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda.

L'altra identica fotografia del candidato deve riportare, sul retro, il nome e cognome del candidato e il timbro dell'ufficio ricevente o del pubblico funzionario incaricato dal sindaco, e la sigla di colui che ha provveduto all'autentica della foto sul cartoncino.

Nel giorno previsto per l'identificazione, i candidati dovranno presentare l'attestato di cui all'art. 2, lettera g), del presente decreto;

I modelli A e B sono allegati al presente decreto.

Il modello B, unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento, ove utilizzati, fanno parte integrante della domanda di partecipazione.

Ogni cambiamento di indirizzo deve essere comunicato al Ministero della giustizia - Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi - Direzione generale dei magistrati - Ufficio III - via Arenula n. 70, 00186 Roma.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di mancata ricezione della domanda o di altre comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito, o da mancata o tardiva segnalazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Art. 5.

Cause di esclusione dal concorso

Non sono ammessi al concorso:

a) coloro le cui domande di partecipazione sono state presentate o spedite oltre il termine indicato nell'art. 4, primo comma, del presente decreto;

b) coloro che non hanno apposto la propria firma in calce alla domanda di partecipazione;

c) coloro che non sono in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del presente decreto;

d) coloro che, alla data di pubblicazione del presente decreto, sono stati dichiarati non idonei in tre concorsi per l'ammissione in magistratura; l'espulsione del candidato dopo la dettatura del tema, durante le prove scritte, equivale ad inidoneità. Produce, inoltre, gli stessi effetti dell'inidoneità l'annullamento di un lavoro da parte della commissione quando essa abbia accertato che il lavoro stesso sia stato in tutto o in parte copiato da quello di altro candidato o da qualsiasi testo ovvero quando l'elaborato sia stato reso riconoscibile;

e) coloro che, per le informazioni raccolte, non risultino, secondo il giudizio del Consiglio Superiore della Magistratura, di condotta incensurabile;

f) coloro che sono esclusi dall'elettorato politico attivo, nonché coloro che sono stati destituiti o dispensati, ovvero licenziati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero sono stati dichiarati decaduti da un impiego statale a seguito dell'accertamento che l'impiego stesso è stato conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Il Consiglio Superiore della Magistratura, sentito l'interessato, può escludere da uno o più concorsi successivi chi, durante lo svolgimento delle prove scritte di un concorso, sia stato espulso per comportamenti fraudolenti, diretti ad acquisire o ad utilizzare informazioni non consentite, o per comportamenti violenti che, comunque, abbiano turbato le operazioni del concorso.

L'ammissione al concorso, per ciascun candidato, è deliberata dal Consiglio Superiore della Magistratura, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'assunzione in magistratura e delle altre condizioni richieste dal bando di concorso.

Art. 6.

Prove concorsuali

L'esame consiste:

1) in una prova scritta su ciascuna delle seguenti materie:

diritto civile;

diritto penale;

diritto amministrativo;

Per ogni materia i candidati hanno a disposizione otto ore, dalla dettatura della traccia, per lo svolgimento del tema.

2) in una prova orale su ciascuna delle seguenti materie o gruppi di materie:

a) diritto civile ed elementi fondamentali di diritto romano;

b) procedura civile;

c) diritto penale;

d) procedura penale;

e) diritto amministrativo, costituzionale e tributario;

f) diritto del lavoro e della previdenza sociale;

g) diritto comunitario;

h) diritto internazionale ed elementi di informatica giuridica;

i) lingua straniera, scelta dal candidato tra quelle ufficiali dell'Unione europea.

Ai sensi dell'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, le prove di concorso devono tener conto del particolare ordinamento giuridico amministrativo della provincia di Bolzano.

L'esame si svolgerà secondo quanto stabilito dagli articoli 123 e seguenti dell'ordinamento giudiziario, alla luce dell'art. 20 decreto legislativo 17 novembre 2997 n. 398, come modificato dall'art. 11 della legge 13 febbraio 2001 n. 48, nonché secondo le disposizioni vigenti del regio decreto 15 ottobre 1925 n. 1860.

Art. 7.

Commissione esaminatrice

La commissione di esame è nominata con decreto del Ministro della giustizia, previa delibera del Consiglio Superiore della Magistratura, ed è composta da sei membri che conoscano la lingua italiana e la lingua tedesca, tre appartenenti al gruppo di lingua italiana e tre appartenenti al gruppo di lingua tedesca, scelti da un elenco di nomi predisposto dal Consiglio Superiore della Magistratura di intesa con la provincia di Bolzano.

I componenti appartenenti a ciascun gruppo linguistico devono essere due magistrati, che non hanno fatto parte della commissione esaminatrice del concorso precedentemente bandito, ed uno docente universitario.

Presiede la commissione, senza voto determinante, il magistrato nominato dal Consiglio Superiore della Magistratura.

Con decreto del Ministro della Giustizia, previa delibera del Consiglio Superiore della Magistratura, terminata la valutazione degli elaborati scritti, sono nominati componenti della commissione esaminatrice docenti universitari delle lingue indicate dai candidati ammessi alla prova orale, ai sensi dell'art. 123-ter del regio decreto 30 gennaio 1942, n. 12.

Le funzioni di segreteria della commissione sono esercitate da funzionari amministrativi dell'area C, già appartenenti al profilo professionale di funzionario di cancelleria e direttore di cancelleria, coordinati da un magistrato addetto al Ministero della Giustizia.

Art. 8.

Diario e disciplina delle prove scritte

Le prove scritte avranno luogo in Roma, nei locali dell'Ergife Palace Hotel, sito in via Aurelia n. 617/619, nei giorni 6, 7 ed 8 maggio 2003, con ingresso dei candidati alle ore 8.

L'ammissione al concorso per ciascun candidato è deliberata dal Consiglio Superiore della Magistratura, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'assunzione in magistratura.

Pertanto, i concorrenti ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, dovranno presentarsi, senza alcun preavviso, nella sede d'esame, il giorno 5 maggio 2003 alle ore 9 per l'identificazione e, nei giorni indicati al 1º comma del presente articolo, per lo svolgimento delle prove scritte.

Le procedure di identificazione comprenderanno le seguenti operazioni preliminari:

a) identificazione personale (i candidati dovranno presentare un documento di riconoscimento valido);

b) consegna dell'attestato di cui all'art. 2, lettera g), del presente decreto. Gli aspiranti che non produrranno il predetto attestato o che lo avranno conseguito successivamente alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame ai sensi degli articoli 2 e 3, comma 1, lettera c) del presente decreto;

c) ritiro della tessera di riconoscimento;

d) consegna, da parte dei candidati, dei testi di consultazione, per la preventiva verifica della commissione.

Ai candidati è consentita la consultazione, in sede di esame, soltanto dei testi dei codici e delle leggi.

Sulla copertina esterna e sulla prima pagina interna dei predetti testi, il candidato deve indicare, in modo chiaro (in stampatello), il proprio cognome, il nome e la data di nascita.

In sede di verifica saranno esclusi tutti i testi non consentiti, in particolare quelli contenenti note, commenti, annotazioni, anche a mano, raffronti o richiami dottrinali e giurisprudenziali di qualsiasi genere.

Il candidato è pertanto tenuto ad effettuare un preventivo controllo dei testi al fine di evitare:

1) l'esclusione del materiale, in sede di verifica, da parte della commissione con la conseguente impossibilità di disporne durante le prove scritte;

2) l'esclusione dal concorso qualora fosse, comunque, trovato in possesso di testi non consentiti successivamente alla dettatura delle tracce.

I candidati che non si presenteranno per le operazioni preliminari nel giorno stabilito per l'identificazione, non potranno effettuarle nei giorni delle prove scritte, a meno che non rinuncino al materiale da consultare.

Pertanto non saranno accettati i testi consegnati direttamente nei giorni delle prove d'esame.

Per ciascuna materia oggetto delle prove scritte, i candidati avranno a disposizione otto ore, dalla dettatura della traccia, per lo svolgimento del tema.

E' fatto assoluto divieto di introdurre nell'aula di esame appunti manoscritti, libri, pubblicazioni di qualunque specie, borse, telefoni cellulari o altre apparecchiature radioelettriche.

Non sono previsti servizi di guardaroba o deposito bagagli.

Art. 9.

Esclusione dal concorso

Saranno esclusi dal concorso coloro che saranno trovati in possesso di testi non consentiti, o del materiale indicato dal precedente articolo (penultimo comma), successivamente alla dettatura delle tracce.

Art. 10.

Ammissione alle prove orali

Sono ammessi alla prova orale i candidati che ottengono non meno di 12/20 di punti in ciascuna delle materie della prova scritta.

Ai candidati che abbiano conseguito l'ammissione alla prova orale sarà data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, almeno venti giorni prima di quello in cui dovranno sostenere detta prova.

Conseguono l'idoneità i candidati che ottengono non meno di6/10 in ciascuna materia della prova orale, e comunque una votazione complessiva nelle due prove, esclusa la prova orale sulla materia di cui alla lettera i) dell'art. 6 del presente decreto, non inferiore a novantotto punti.

Non sono ammesse frazioni di punto.

Art. 11.

Termini per la produzione dei titoli di preferenza e per comprovare il diritto all'elevazione del limite di età

I titoli di preferenza, elencati al successivo art. 12, devono essere posseduti non oltre la data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso e le relative autodichiarazioni, nei casi previsti dall'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, accompagnate dalla fotocopia del proprio documento di riconoscimento (art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato), devono essere rese, a pena di decadenza, da parte di ciascun candidato, al Ministero della giustizia - Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi - Direzione generale dei Magistrati - Ufficio III (concorsi in magistratura) - via Arenula n. 70, 00186 Roma, entro il giorno in cui viene sostenuta la prova orale.

Dovranno, altresì, essere rese in carta semplice, entro il suddetto termine ed al medesimo ufficio, le dichiarazioni sostitutive previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 sopracitato, comprovanti il diritto, sussistente alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda, all'elevazione del limite di età di cui al precedente art. 3.

Art. 12.

Preferenza a parità di merito ed a parità di merito e titoli

Ai sensi dell'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, a parità di merito, i titoli di preferenza sono:

1) gli insigniti di medaglia al valor militare;

2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;

3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;

4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;

5) gli orfani di guerra;

6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;

7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;

8) i feriti in combattimento;

9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;

10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;

11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;

12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;

13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;

14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;

15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato;

16) coloro che abbiano prestato il servizio militare come combattenti;

17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione della giustizia;

18) i coniugati ed i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;

19) gli invalidi e i mutilati civili;

20) i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.

A parità di merito e di titoli, la preferenza è determinata:

a) dal numero dei figli a carico;

b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche, ovvero dall'aver prestato servizio militare di leva;

c) dalla minore età.

Art. 13.

Graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei

I concorrenti dichiarati idonei sono classificati secondo il numero totale dei punti riportati, con l'osservanza, in caso di parità, delle disposizioni generali vigenti sui titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi di cui al precedente art. 12.

La commissione esaminatrice del concorso per uditore giudiziario, terminati i lavori, forma la graduatoria che è immediatamente trasmessa per l'approvazione al Consiglio Superiore della Magistratura, con le osservazioni del Ministro della giustizia.

Il Consiglio Superiore della Magistratura approva la graduatoria e delibera la nomina dei vincitori entro venti giorni dalla ricezione. I relativi decreti di approvazione della graduatoria e di nomina dei vincitori sono emanati dal Ministro della giustizia entro dieci giorni dalla ricezione della delibera. La graduatoria è pubblicata senza ritardo nel Bollettino ufficiale del Ministero della giustizia e dalla pubblicazione decorre il termine di trenta giorni entro il quale gli interessati possono proporre reclamo. Gli eventuali provvedimenti di rettifica della graduatoria sono adottati entro il termine di trenta giorni, previa delibera del Consiglio Superiore della Magistratura.

La graduatoria formata dalla commissione esaminatrice è pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della giustizia prima della trasmissione al Consiglio Superiore della Magistratura per la approvazione.

Dalla pubblicazione decorre il termine di trenta giorni entro il quale gli interessati possono proporre reclamo. Entro lo stesso termine, il ministro della giustizia può formulare le proprie osservazioni. Nei successivi trenta giorni il Consiglio Superiore della Magistratura provvede sui reclami e sulle osservazioni ed approva la graduatoria, anche modificandola.

Art. 14.

Nomina dei concorrenti vincitori

Entro cinque giorni dall'ultima seduta delle prove orali del concorso per uditori giudiziari, il Ministro della giustizia richiede al Consiglio Superiore della Magistratura di assegnare ai concorrenti risultati idonei, secondo l'ordine della graduatoria, ulteriori posti disponibili o che si renderanno tali entro sei mesi dalla approvazione della graduatoria medesima.

Il Consiglio Superiore della Magistratura provvede entro un mese dalla richiesta.

Sono nominati uditori giudiziari, con decreto ministeriale, i primi classificati entro il limite dei posti messi a concorso e di quelli aumentati ai sensi del comma che precede.

I provvedimenti di nomina saranno immediatamente esecutivi, salva la sopravvenuta inefficacia per ricusazione del visto di legittimità da parte dell'organo di controllo.

I vincitori potranno proporre domanda di trasferimento solo dopo la scadenza del termine previsto dall'ultimo comma dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

Art. 15.

Termini per la presentazione dei documenti di rito

Entro il primo mese di servizio, i vincitori, nominati sotto condizione risolutiva dell'accertamento del possesso dei requisiti di legge, dovranno presentare i documenti di rito, attestanti il possesso dei requisiti stessi, che saranno richiesti, anche con riferimento alle modalità, con l'invito ad assumere servizio.

Art. 16.

Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 10, primo comma, della legge 31 dicembre 1996 n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il Ministero della giustizia - Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi - Direzione generale dei Magistrati - Ufficio III (concorsi in Magistratura), per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'instaurazione del rapporto di lavoro.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal concorso.

Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del candidato.

L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Ministero della giustizia - Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi - Direzione generale dei Magistrati - Ufficio III, titolare del trattamento.

Il responsabile del trattamento dei dati personali è il Direttore generale dei Magistrati.

Art. 17.

Eventuali modifiche del calendario delle prove scritte

Nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - del 14 marzo 2003 si darà comunicazione, con valore di notifica a tutti gli effetti, delle eventuali modificazioni del luogo e della data di svolgimento delle prove, già fissate nel precedente art. 8, e di altre eventuali variazioni al presente decreto.

In assenza di ulteriori disposizioni, pubblicate con le modalità predette, resta confermato quanto prescritto dal presente decreto.

Art. 18.

La pubblicazione dei presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ha valore di notifica a tutti gli effetti.

Roma, 28 dicembre 2002

I libri per prepararsi al concorso