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Ministero della giustizia

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Modello A - Domanda di partecipazione
Modello B - Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà
Modello C - Scheda esplicativa

Concorso, per esami, a 350 posti di uditore giudiziario

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

(omissis)

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a 350 posti di uditore giudiziario.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione al concorso

Per essere ammesso al concorso è necessario che l'aspirante:

a) sia cittadino italiano (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) abbia l'esercizio dei diritti civili e politici;

c) sia di condotta incensurabile;

d) abbia conseguito la laurea in giurisprudenza;

e) abbia compiuto l'età di ventuno anni e non superato quella di quaranta salvo i casi di elevazione di cui al successivo articolo;

f) per i candidati appartenenti a categorie per le quali leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i 45 anni di età;

g) sia fisicamente idoneo all'impiego a cui aspira;

h) sia in regola con le norme relative agli obblighi militari.

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la la presentazione della domanda, a sensi dell'art. 124, 1º comma, dell'ordinamento giudiziario, così come sostituito dall'art. 11 della legge 13 febbraio 2001 n. 48.

Art. 3.

Elevazione del limite di età

Il limite si età di 40 anni, previsto dall'art. 124, 1º comma, dell'ordinamento giudiziario, è elevato:

a) di un anno per gli aspiranti che siano coniugati;

b) di un anno per ogni figlio vivente;

c) di cinque anni in favore dei candidati che abbiano conseguito l'abilitazione alla professione di avvocato entro il quarantesimo anno di età. Detta elevazione del limite di età non si cumula con quelle previste da altre disposizioni vigenti;

d) di un periodo pari all'effettivo servizio prestato, comunque non superiore a tre anni, a favore dei cittadini che hanno prestato servizio militare volontario, di leva e di leva prolungata, ai sensi della legge 24 dicembre 1986, n. 958.

Si prescinde dal limite di età per i candidati che siano dipendenti civili di ruolo delle pubbliche amministrazioni, per gli ufficiali e sottufficiali dell'esercito, della marina o dell'aeronautica cessati di autorità o a domanda; per gli ufficiali, ispettori, sovrintendenti, appuntati, carabinieri e finanzieri in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, nonché delle corrispondenti qualifiche degli altri Corpi di polizia.

Art. 4.

Domanda di ammissione e termine per la presentazione

La domanda di partecipazione al concorso deve essere redatta compilando esclusivamente l'apposito modulo (modello A) predisposto dall'amministrazione, reperibile presso tutte le procure della Repubblica.

La domanda di partecipazione deve essere presentata o spedita, esclusivamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine di trenta giorni decorrente dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, al Procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario il candidato è residente.

Non sono ammessi a partecipare al concorso i candidati le cui domande sono state presentate o spedite oltre il termine indicato nel comma che precede.

I candidati aventi dimora fuori del territorio dello Stato possono presentare la domanda all'autorità consolare competente o al Procuratore della Repubblica di Roma.

Per le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda:

1) il proprio cognome e nome;

2) la data e il luogo di nascita;

3) il numero di codice fiscale, allegando fotocopia della tessera rilasciata dal Ministero delle finanze;

4) lo stato civile, la data di matrimonio, il numero di figli e la loro data di nascita;

5) l'Università presso la quale è stata conseguita la laurea in giurisprudenza e la data del conseguimento;

6) il possesso della cittadinanza italiana;

7) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti; (in caso di mancata iscrizione o di cancellazione dalle liste medesime l'aspirante dovrà compilare la dichiarazione sostitutiva di notorietà (modello B), accompagnata dalla fotocopia del suo documento di riconoscimento ai sensi dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445);

8) di non aver riportato condanne penali e di non avere in corso procedimenti penali ovvero procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione; (in caso positivo, l'aspirante dovrà compilare il modello B con le modalità prevista al n. 7);

9) di non aver precedenti giudiziari tra quelli iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi dell'art. 686 del c.p.p.; (in caso positivo l'aspirante dovrà compilare il modello B con le modalità previste al n. 7);

10) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; (in caso positivo l'aspirante dovrà compilare il modello B con le modalità previste al n. 7);

11) di non aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni; in caso positivo l'aspirante dovrà compilare il modello B con le modalità previste al n. 7);

12) di non essere stato destituito ovvero licenziato o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale a seguito dell'accertamento che l'impiego stesso è stato conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; (in caso positivo l'aspirante dovrà compilare il modello con le modalità previste al n. 7);

13) il titolo o i titoli in base ai quali coloro che hanno superato i quaranta anni di età hanno diritto all'elevazione del predetto limite di età;

14) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

15) l'idoneità fisica ad esercitare l'impiego cui aspirano;

16) l'eventuale diritto, ai sensi del quinto comma dell'art. 123-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, ordinamento giudiziario, all'esonero della prova preliminare ed all'ammissione alle prove scritte in quanto:

a) magistrato militare, amministrativo o contabile;

b) procuratore o avvocato dello Stato;

c) idoneo in uno degli ultimi tre concorsi espletati in precedenza;

17) se, nel caso in cui siano portatori di handicap, abbiano l'esigenza, ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di essere assistiti durante la prova preliminare e le prove scritte, indicando, in caso affermativo, l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi.

Tali richieste sono da documentare allegando alla domanda di partecipazione apposita certificazione rilasciata da competente struttura sanitaria;

18) il luogo di residenza (indirizzo, comune, c.a.p., telefono e procura della Repubblica di competenza);

19) il luogo ove desiderano ricevere eventuali comunicazioni relative al concorso qualora sia diverso da quello di residenza.

In assenza di tale dichiarazione le comunicazioni saranno inviate al luogo di residenza;

20) la lingua straniera, scelta dal candidato tra quelle ufficiali dell'Unione europea (danese, finnico, francese, greco, inglese, olandese, portoghese, spagnolo, svedese e tedesco).

In calce alle dichiarazioni l'aspirante deve apporre sul relativo modulo la propria firma per esteso, consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Le sottoscrizioni non richiedono l'autenticazione.

Alla domanda debbono essere allegate due fotografie recenti e identiche del candidato (su fondo bianco, a mezzo busto, e con formato di centimetri quattro per quattro), di cui una deve essere, a cura del candidato, applicata su apposito cartoncino, da ritirare presso la competente procura della Repubblica.

Sul lato anteriore di tale cartoncino deve essere apposta la foto e la firma del candidato, sul lato posteriore deve essere apposta l'autenticazione.

Il candidato che presenti personalmente la domanda può far autenticare il cartoncino con generalità, firma e fotografia, a cura dell'ufficio ricevente ai sensi dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445.

Per coloro che inoltrano la domanda a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento l'autentica posta a tergo del cartoncino, relativa alle generalità, alla firma ed alla fotografia, può essere apposta da un dipendente incaricato dal sindaco o da un notaio.

Tale autentica non deve essere anteriore a tre mesi dalla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda.

L'altra identica fotografia del candidato deve riportare, sul retro, il nome e cognome del candidato e il timbro dell'ufficio ricevente o del pubblico funzionario incaricato dal sindaco, e la sigla di colui che ha provveduto all'autentica della foto sul cartoncino.

I modelli A e B sono allegati al presente decreto.

Il modello B, unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento, ove utilizzati, fanno parte integrante della domanda di partecipazione.

Ogni cambiamento di indirizzo deve essere comunicato al Ministero della giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi - Direzione Generale dei Magistrati - Ufficio III, via Arenula n. 70, 00186 Roma.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di mancata ricezione della domanda o di altre comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito, o da mancata o tardiva segnalazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Art. 5.

Cause di esclusione dal concorso

Non sono ammessi al concorso:

a) coloro che non sono in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del presente decreto;

b) coloro le cui domande di partecipazione sono state presentate o spedite oltre il termine indicato nell'art. 4, primo comma, del presente decreto;

c) coloro che, alla data di pubblicazione del presente decreto, sono stati dichiarati non idonei in tre concorsi per l'ammissione in magistratura; l'espulsione del candidato dopo la dettatura del tema, durante le prove scritte, equivale ad inidoneità. Produce inoltre gli stessi effetti dell'inidoneità l'annullamento di un lavoro da parte della commissione quando essa abbia accertato che il lavoro stesso sia stato in tutto o in parte copiato da quello di altro candidato o da qualsiasi testo ovvero quando l'elaborato sia stato reso riconoscibile;

d) coloro che per le informazioni raccolte, non risultino, secondo il giudizio del Consiglio Superiore della Magistratura, di condotta incensurabile;

e) coloro che sono esclusi dall'elettorato politico attivo, nonché coloro che sono stati destituiti o dispensati, ovvero licenziati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero sono stati dichiarati decaduti da un impiego statale a seguito dell'accertamento che l'impiego stesso è stato conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Non si terrà conto delle domande di partecipazione prive della sottoscrizione dell'aspirante.

Il Consiglio Superiore della Magistratura, sentito l'interessato, può escludere da uno o più concorsi successivi chi, durante lo svolgimento delle prove scritte di un concorso, sia stato espulso per comportamenti fraudolenti, diretti ad acquisire o ad utilizzare informazioni non consentite, o per comportamenti violenti che comunque abbiano turbato le operazioni del concorso.

L'ammissione al concorso per ciascun candidato è deliberata dal Consiglio Superiore della Magistratura, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'assunzione in magistratura e delle altre condizioni richieste dal bando di concorso.

Art. 6.

Prova preliminare

La prova preliminare verte su diritto civile, diritto penale e diritto amministrativo e prevede l'assegnazione ai candidati di novanta quesiti, di cui trentacinque per la materia civile, trentacinque per la materia penale, e venti per la materia amministrativa.

II candidato dispone di centoventi minuti per l'espletamento della prova.

Art. 7.

Prove concorsuali

La prova scritta verte su due delle seguenti materie:

diritto civile;

diritto penale;

diritto amministrativo;

individuate mediante sorteggio da effettuarsi nell'imminenza della prova.

Per ogni materia i candidati hanno a disposizione otto ore, dalla dettatura della traccia, per lo svolgimento del tema.

La prova orale verte su ciascuna delle seguenti materie o gruppi di materie:

a) diritto civile ed elementi fondamentali di diritto romano;

b) procedura civile;

c) diritto penale;

d) procedura penale;

e) diritto amministrativo, costituzionale e tributario;

f) diritto del lavoro e della previdenza sociale;

g) diritto comunitario;

h) diritto internazionale ed elementi di informatica giuridica;

i) lingua straniera, scelta dal candidato tra quelle ufficiali dell'Unione europea (danese, finnico, francese, greco, inglese, olandese, portoghese, spagnolo, svedese e tedesco).

Art. 8.

Commissione esaminatrice e comitati di vigilanza

La commissione esaminatrice, composta secondo quanto previsto dagli articoli 125-ter e 123-ter, comma 4 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è nominata con decreti del Ministro della giustizia, previe delibere del Consiglio Superiore della Magistratura.

Per l'espletamento della prova preliminare, nel caso in cui la stessa si svolga in più sedi, si costituisce in ciascuna di esse, con decreto del Ministro, su delibera del Consiglio Superiore della Magistratura, un comitato di vigilanza, ai sensi dell'art. 5-bis del decreto ministeriale 1 giugno 1998, n. 228, modificato dall'art. 4 del decreto ministeriale 4 agosto 2000, n. 261.

Art. 9.

Disposizioni generali sulla prova preliminare

La prova preliminare è realizzata con l'ausilio di un sistema informatizzato.

Per lo svolgimento della prova preliminare non è richiesta alcuna conoscenza informatica da parte dei candidati. L'interazione con il sistema è limitata, infatti, alla sola azione di toccare lo schermo su cui è visualizzata la maschera di presentazione dei quesiti e non vi è necessità di utilizzare tastiera o mouse.

La prova è espletata attraverso l'uso di videoterminali dedicati ed è svolta per gruppi di candidati secondo quanto disposto dal decreto ministeriale, di cui al successivo art. 13, che stabilisce il diario della prova stessa.

Essa è basata su un sistema che presenta, su videoterminale, novanta domande a risposta multipla che sono estratte dall'archivio dei quesiti appositamente predisposto dalla competente commissione permanente per la creazione e l'aggiornamento dell'archivio informatico delle domande per la prova preliminare.

Tali domande sono assegnate ai candidati mediante la procedura automatizzata che opera secondo i criteri e le modalità stabilite dal decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e dal decreto ministeriale 1 giugno 1998, n. 228 - regolamento per l'espletamento della prova preliminare informatica del concorso per uditore giudiziario - così come modificato dal decreto ministeriale 4 agosto 2000, n. 261 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 21 settembre 2000.

A ciascun candidato sono assegnati quesiti aventi lo stesso grado di difficoltà raggruppati per materia ed in pari numero.

Ciascuno dei quesiti è presentato facendo seguire alla parola "Quesito" il testo di un'unica domanda con quattro risposte, numerate da 1 a 4, delle quali solo una è esatta; la posizione della risposta esatta è determinata dal sistema automatizzato.

Tra le quattro risposte visualizzate il candidato può scegliere quella ritenuta esatta oppure può omettere di rispondere.

Il candidato selezionerà la risposta ritenuta esatta toccando lo schermo in corrispondenza del numero della risposta prescelta. Il candidato potrà passare da un quesito ad un altro mediante il tocco su indici o frecce di scorrimento che sono evidenziati sullo schermo. Potrà in modo analogo procedere alla correzione delle risposte.

I candidati affetti da patologie limitatrici dell'autonomia sono assistiti, nella lettura dei quesiti e nella indicazione delle risposte, da personale della amministrazione designato dal Ministero della giustizia.

Qualora si verifichi il malfunzionamento di una posizione di lavoro, il candidato interessato può usufruire di altra postazione, da attivare con la stessa smart card personale di cui è in possesso sulla quale il sistema consente, conservando i dati acquisiti, la prosecuzione della prova dal punto in cui è stata interrotta, tenendo conto del tempo già utilizzato.

Nel corso della prova, e fino alla scadenza del termine di cui al secondo comma dell'articolo 6 del presente bando, è ammessa la correzione delle risposte.

Il grado di difficoltà di ciascun quesito e il relativo punteggio di penalizzazione previsto per ciascuna delle risposte errate od omesse non sono palesi ai candidati nel corso della prova.

Dopo ogni sessione il punteggio conseguito da ciascun candidato è memorizzato dal sistema informatico.

È vietata la formazione di graduatorie parziali.

Al presente decreto è allegata una scheda esplicativa (modello C) in ordine allo svolgimento della prova, relativamente alla presentazione dei quesiti ed alla indicazione delle risposte scelte dal candidato.

Lo svolgimento di ogni sessione della prova preliminare è preceduto da una dimostrazione esplicativa.

Art. 10.

Archivio informatico dei quesiti

L'archivio dei quesiti oggetto della prova preliminare del concorso formato dalla competente commissione permanente di cui all'art 123-quater del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

Le domande inserite nell'archivio sono predisposte con esclusivo riguardo ai testi normativi, escluso ogni riferimento ad argomenti ed orientamenti giurisprudenziali e dottrinali.

La normativa di cui si tiene conto ai fini dell'esattezza delle soste è quella vigente alla data di pubblicazione del presente bando.

Ogni quesito è classificato con un grado di difficoltà: facile, media e difficile.

La pubblicità dei quesiti contenuti nell'archivio informatico, nonché del grado di difficoltà di ciascuno di essi, è assicurata mediante la loro pubblicazione nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale "Concorsi ed esami", del giorno 11 giugno 2002.

Art. 11.

Modalità della prova preliminare

Per l'esecuzione della prova ogni candidato ha a disposizione una singola postazione, separata dalle altre, che viene attivata inserendo nell'apposito lettore la tessera magnetica personale (smart card), contenente i dati di riconoscimento dello stesso.

Il cognome, il nome, la data di nascita e la foto a colori del candidato sono riportati in stampa sulla parte esterna della tessera. La smart card personale, una volta inserita, non dovrà essere estratta dal lettore se non a conclusione della prova, da parte del personale tecnico presente in aula per l'ipotesi prevista dal comma 11, dell'art. 9 del presente decreto, poiché l'eventuale estrazione comporta il blocco della postazione.

Dopo l'ingresso dei candidati nei locali ove si svolge la prova la commissione esaminatrice o il comitato di vigilanza, dispone l'attivazione della procedura di assortimento dei quesiti, selezionati automaticamente tra quelli contenuti nell'archivio informatico, da assegnare a ciascun candidato.

Al candidato sono sottoposti novanta quesiti ai quali dovrà rispondere nel tempo massimo di centoventi minuti. Per i portatori di handicap che ne abbiano fatto richiesta, il tempo può essere aumentato fino ad un massimo di trenta minuti.

Per le materie civile e penale, sono proposte domande facili in numero di undici, domande di media difficoltà in numero di diciassette e domande difficili in numero di sette; per la materia amministrativa, sono proposte domande facili in numero di sei, domande di media difficoltà in numero di dieci e domande difficili in numero di quattro.

Al candidato che risponde in modo esatto a tutte le domande comprese nel questionario è attribuito il punteggio formale di 810.990.

Ad ogni domanda omessa od errata è attribuito i seguente punteggio di penalizzazione: 9.001 per la domanda difficile; 9.007 per la domanda di media difficoltà; 9.011 per la domanda facile.

Il punteggio di ogni candidato si ottiene sottraendo al punteggio di 810.990: 9.001 punti per ogni risposta omessa od errata a domanda difficile; 9.007 punti per ogni risposta omessa od errata a domanda di media difficoltà; 9.011 punti per ogni risposta omessa od errata a domanda facile.

Sulla base del punteggio così conseguito si forma la graduatoria di merito.

Al termine della sessione sarà consegnata ad ogni candidato la stampa del promemoria della propria prova recante l'indicazione del numero identificativo del quesito nell'archivio delle domande oggetto della prova preliminare, pubblicato nel supplemento nella Gazzetta Ufficiale di cui al precedente art. 10, nonché il testo integrale della risposta selezionata o l'eventuale indicazione della risposta omessa.

Tale promemoria è siglato da uno dei segretari della commissione di esame.

Art. 12.

Disciplina della prova preliminare

I candidati non possono introdurre alcun oggetto nell'aula in cui si svolgerà la prova.

In particolare gli stessi non possono avvalersi, durante la prova, di codici, raccolte normative, testi, appunti di qualsiasi natura, né di qualsiasi supporto cartaceo e di strumenti idonei alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati.

E' fatto divieto ai candidati, durante la prova preliminare, di comunicare, in qualunque modo, tra loro.

Nel caso di violazione di qualsiasi norma stabilita per lo svolgimento della prova preliminare, la commissione di esame o il comitato di vigilanza delibera l'immediata esclusione dal concorso.

E', inoltre, causa di esclusione dalla prova ogni tentativo verificato dal sistema di alterare fisicamente la postazione di lavoro.

Art. 13.

Diario della prova preliminare

La indicazione delle sedi, la ripartizione dei candidati, la previsione dei giorni e dell'ora di svolgimento della prova preliminare, e le ulteriori indicazioni per l'espletamento della stessa, sono stabilite con successivo decreto ministeriale che sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale "Concorsi ed esami" - del giorno 28 giugno 2002.

In detta Gazzetta Ufficiale si darà comunicazione della nuova data di pubblicazione, in caso di eventuale rinvio.

Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.

I candidati tenuti a sostenere la prova preliminare che non si presenteranno nella sede d'esame nel giorno e nell'ora indicati nel decreto di cui sopra, dovranno ritenersi esclusi dal concorso.

Qualora sia impossibilitato l'espletamento di una o più sessioni nella giornata programmata, il Presidente della commissione esaminatrice o del comitato di vigilanza, stabilisce la data di rinvio, dandone comunicazione, anche in forma orale, ai candidati presenti.

I candidati dovranno esibire idonei documenti di identità per accedere ai locali ove si svolge la sessione della prova preliminare.

Nel medesimo provvedimento che stabilisce il predetto diario saranno indicate le date della Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale "Concorsi ed esami" - riguardanti le pubblicazioni dell'avviso dell'affissione dei risultati della prova preliminare, dell'elenco dei candidati ammessi alle prove scritte e del diario delle prove scritte di cui ai successivi articoli 14 e 15.

Art. 14.

Graduatoria della prova preliminare ed ammissione alle prove scritte

Acquisite le risposte di tutti i candidati, la graduatoria è formata dal sistema informatico sulla base del punteggio assegnato alle risposte ed è resa pubblica mediante affissione nei locali del Ministero della giustizia.

Di tale adempimento sarà data notizia nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale "Concorsi ed esami" - che sarà indicata nel medesimo decreto con cui è stabilito il diario della prova preliminare di cui all'art. 13 che precede.

Qualora sia stata disposta l'ammissione con riserva di tutti i candidati, coloro che, in sede di verifica delle domande di partecipazione, saranno esclusi dal concorso, verranno espunti dalla predetta graduatoria.

All'esito delle predette operazioni, sono ammessi alle prove scritte 1750 candidati, numero pari a cinque volte i posti messi a concorso.

Sono comunque ammessi alle prove scritte i candidati che hanno riportato lo stesso punteggio del candidato che occupa l'ultimo posto utile della graduatoria.

Ai candidati utilmente collocati in graduatoria l'ammissione alle prove scritte è comunicata mediante pubblicazione del relativo elenco, almeno quindici giorni prima dello svolgimento delle prove scritte, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale "Concorsi ed esami" - che sarà indicata nel decreto con cui è stabilito il diario della prova preliminare di cui all'art. 13 che precede.

Sono esonerati dalla prova preliminare ed ammessi alle prove scritte, oltre il previsto limite numerico dei candidati:

a) i magistrati militari, amministrativi o contabili;

b) i procuratori e gli avvocati dello Stato;

c) coloro che hanno conseguito l'idoneità in uno degli ultimi tre concorsi espletati in precedenza.

Il mancato superamento della prova preliminare non dà luogo ad inidoneità ai fini di cui all'articolo 126, primo comma, dell'ordinamento giudiziario.

Art. 15.

Diario delle prove scritte

Le prove scritte avranno luogo in Roma.

Nel medesimo provvedimento con cui è stabilito il diario della prova preliminare, che sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale "Concorsi ed esami" - del giorno 28 giugno 2002 sarà inoltre indicata la Gazzetta Ufficiale in cui sarà pubblicato il diario delle prove scritte.

In detta Gazzetta si darà comunicazione della nuova data di pubblicazione, in caso di eventuale rinvio.

Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti sia per i candidati che hanno diritto all'esonero dalla prova preliminare sia per quelli utilmente collocati nella graduatoria della stessa.

I concorrenti ammessi alle prove dovranno presentarsi, senza alcun preavviso, nella sede d'esame, nei giorni e nelle ore stabilite per le operazioni preliminari e lo svolgimento delle prove scritte.

Art. 16.

Ammissione alle prove orali

Sono ammessi alla prova orale i candidati che ottengono non meno di 12/20 di punti in ciascuna delle materie della prova scritta.

Ai candidati che abbiano conseguito l'ammissione alla prova orale sarà data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, almeno venti giorni prima di quello in cui dovranno sostenere detta prova.

Conseguono l'idoneità i candidati che ottengono non meno di n.6/10 in ciascuna materia della prova orale di cui l'art. 123-ter, come modificato dall'art. 9 legge 48/2001, e comunque una votazione complessiva nelle due prove, esclusa la prova orale sulla materia di cui alla lettera i), del, comma 2, del citato art 123-ter, non inferiore a ottantaquattro punti.

Non sono ammesse frazioni di punto.

Qualora all'esito delle prove scritte e orali il numero complessivo dei candidati giudicati idonei, ai sensi del comma 3, dell'art. 123-ter del regio decreto n.12/1941, sia inferiore di oltre un decimo a quello che il bando si proponga di reclutare, è in facoltà del Ministro della giustizia, su conforme parere del Consiglio superiore della magistratura, ammettere altresì i candidati che abbiano conseguito almeno dodici ventesimi di punti in ciascuna delle materie della prova scritta e almeno sei decimi in ciascuna delle materie della orale, come previsto dal comma 4, dell'art. 18 della legge 13 febbraio 2001, n. 48.

Art. 17.

Termini per la produzione dei titoli di preferenza e per comprovare il diritto all'elevazione del limite di età

I titoli di preferenza, elencati al successivo articolo 18, devono essere posseduti non oltre la data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso e le relative autodichiarazioni nei casi previsti dalla dall'art 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 ovvero le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà accompagnate dalla fotocopia del proprio documento di riconoscimento (art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato) devono essere presentati, a pena di decadenza, da parte di ciascun candidato al Ministero della giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi - Direzione Generale dei Magistrati - Ufficio III (concorsi in magistratura) - via Arenula n. 70, 00186 Roma, entro il giorno in cui si è sostenuta la prova orale.

Dovranno altresì essere presentati in carta semplice, entro il suddetto termine ed al medesimo ufficio, le dichiarazioni sostitutive previste dal decreto del Presidente della Repubblica n.445/2000 sopracitato, comprovanti il diritto, sussistente alla data di pubblicazione del presente decreto, all'elevazione del limite di età di cui al precedente articolo 3.

Art. 18.

Preferenza a parità di merito ed a parità di merito e titoli

Ai sensi dell'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, a parità di merito i titoli di preferenza sono:

1) gli insigniti di medaglia al valor militare;

2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;

3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;

4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;

5) gli orfani di guerra;

6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;

7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;

8) i feriti in combattimento;

9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;

10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;

11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;

12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;

13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi e non sposati dei caduti di guerra;

14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;

15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato;

16) coloro che abbiano prestato il servizio militare come combattenti;

17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione della giustizia;

18) i coniugati ed i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;

19) gli invalidi e i mutilati civili;

20) i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.

A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:

a) dal numero dei figli a carico;

b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;

c) dalla minore età.

 

Art. 19.

Graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei

I concorrenti dichiarati idonei sono classificati secondo il numero totale dei punti riportati, con l'osservanza, in caso di parità, delle disposizioni generali vigenti sui titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi di cui al precedente art. 18.

La commissione esaminatrice del concorso per uditore giudiziario, terminati i lavori, forma la graduatoria che è immediatamente trasmessa per l'approvazione al Consiglio superiore della magistratura, con le osservazioni del Ministro della giustizia. Il Consiglio superiore della magistratura approva la graduatoria e delibera la nomina dei vincitori entro venti giorni dalla ricezione. I relativi decreti di approvazione della graduatoria e di nomina dei vincitori sono emanati dal Ministro della giustizia entro dieci giorni dalla ricezione della delibera. La graduatoria è pubblicata senza ritardo nel bollettino ufficiale del Ministero della giustizia e dalla pubblicazione decorrere il termine di trenta giorni entro il quale gli interessati possono proporre reclamo. Gli eventuali provvedimenti di rettifica della graduatoria sono adottati entro il termine di trenta giorni, previa delibera del Consiglio superiore della magistratura.

La graduatoria formata dalla commissione esaminatrice è pubblicata nel bollettino ufficiale del Ministero della giustizia prima della trasmissione al Consiglio superiore della magistratura per la approvazione.

Dalla pubblicazione decorre il termine di trenta giorni entro il quale gli interessati possono proporre reclamo. Entro lo stesso termine il Ministro della giustizia può formulare le proprie osservazioni. Nei successivi trenta giorni il Consiglio Superiore della Magistratura provvede su reclami e sulle osservazioni ed approva la graduatoria, anche modificandola.

Art. 20.

Nomina dei concorrenti vincitori

Sono nominati uditori giudiziari i primi classificati entro il limite dei posti messi a concorso.

I provvedimenti di nomina saranno immediatamente esecutivi, salva la sopravvenuta inefficacia per ricusazione del visto di legittimità da parte dell'organo di controllo.

Art. 21.

Termini per la presentazione dei documenti

Entro il primo mese di servizio, i vincitori, nominati sotto condizione risolutiva dell'accertamento del possesso dei requisiti di legge, dovranno presentare i sottoelencati documenti che saranno richiesti con l'invito ad assumere servizio:

Dichiarazione sostitutiva di certificazione (in carta libera) comprovante:

il luogo e la data di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il godimento dei diritti politici;

la residenza;

di non aver riportato condanne penale e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;

di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;

di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato;

le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;

di essere in possesso della laurea in giurisprudenza conseguita il ..................... presso ..........................................;

certificato medico (in carta libera) rilasciato dall'azienda sanitaria locale (ASL) competente per territorio o da un medico militare, attestante che l'uditore è fisicamente idoneo all'impiego;

dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (in carta libera), resa ai sensi degli articoli 38 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 8 dicembre 2000, n. 445, comprovante:

i servizi di ruolo e non di ruolo prestati presso una pubblica amministrazione precedentemente alla nomina ad uditore giudiziario, la qualifica/grado/figura professionale posseduti, l'ultima sede di servizio e, per le amministrazioni diverse dai ministeri, l'indicazione dell'Ufficio del personale competente per il rilascio dello stato matricolare ed il suo esatto indirizzo;

di non essere stato sottoposto a procedimento disciplinare, né di essere stato destituito o licenziato ovvero dispensato dal servizio.

Art. 22.

Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'articolo 10, primo comma, della legge 31 dicembre 1996 n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il Ministero della giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi - Direzione Generale dei Magistrati - Ufficio III (concorsi in magistratura), per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'instaurazione del rapporto di lavoro.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal concorso.

Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del candidato.

L'interessato gode dei diritti di cui all'articolo 13 della citata legge tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Ministero della giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria. del personale e dei servizi - Direzione Generale dei Magistrati - Ufficio III, titolare del trattamento.

Il responsabile del trattamento dei dati personali è il direttore del suddetto Ufficio III (concorsi in magistratura).

Il Ministro: Castelli