|
Torna alla normativa R.D. 30 gennaio
1941, n. 12 - Ordinamento Giudiziario (Articoli estratti)
Titolo V -
Dello stato giuridico dei magistrati.
Capo II -
Dell'ammissione in magistratura e dell'uditorato.
Art.
121 - Ammissione a funzioni giudiziarie.
Per essere ammesso a funzioni giudiziarie nella
magistratura giudicante o nel pubblico ministero è
necessario aver compiuto un tirocinio in qualità di
uditore giudiziario, salvo quanto è disposto nell'articolo
seguente.
Art.
122 - Ammissioni straordinarie nella magistratura delle
corti.
Gli avvocati esercenti e i professori ordinari
di materie giuridiche nelle università possono, in
considerazione di meriti eminenti nel campo del diritto e
della pratica giudiziaria, essere ammessi in magistratura
col grado di consigliere di corte di appello o parificato,
dopo quindici anni di esercizio delle rispettive
professioni e, col grado di consigliere di corte di
cassazione o parificato, dopo diciotto anni di esercizio
delle professioni medesime (1).
Per la nomina occorre il motivato parere conforme del
Consiglio superiore della magistratura, a sezioni unite (2).
(1) Comma modificato
da avviso di rettifica pubblicato nella G.U. 22 aprile
1941, n. 95.
(2) Comma sostituito dall'art. 40, comma 1, R.D.Lgs. 31
maggio 1946, n. 511.
Art.
123 - Concorso per uditore giudiziario (1).
1. La nomina ad uditore giudiziario si consegue
mediante concorso per esame.
2. L'esame consiste:
a. nella prova preliminare, disciplinata dall'articolo
123-bis, per i candidati che non sono in possesso del
diploma di specializzazione di cui all'articolo 17, comma
113, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
b. in una prova scritta su ciascuna delle materie
indicate nell'articolo 123-bis;
c. in una prova orale su ciascuna delle materie indicate
nell'articolo 123-ter.
(1) Articolo così
sostituito ex art. 1 D.Lgs. 17
novembre 1997, n. 398.
Art.
123-bis - Prova preliminare (1).
1. La prova preliminare é diretta ad accertare
il possesso del requisiti culturali, ed é realizzata con
l'ausilio di sistemi informatizzati.
2. La prova preliminare ha luogo in sedi decentrate (2)
anche per gruppi di candidati divisi per lettera da
individuarsi, per ogni concorso, con decreto del Ministro
di grazia e giustizia. Essa verte sulle materie oggetto
della prova scritta del concorso e consiste in una serie
di domande, formulate ed assegnate con le modalità
stabilite dal regolamento di cui all'articolo 123-quinques,
alle quali il candidato risponde scegliendo una delle
risposte prefissate. Le domande sono predisposte con
esclusivo riguardo ai testi normativi, escluso ogni
riferimento ad argomenti ed orientamenti
giurisprudenziali e dottrinali. Ad ogni candidato é
assegnato un ugual numero di domande.
3. La graduatoria é formata avvalendosi di strumenti
informatici sulla base del punteggio assegnato alle
risposte.
4. Alla prova scritta é ammesso un numero di candidati
pari a cinque volte i posti messi a concorso. Sono
comunque ammessi alle prove scritte i candidati che hanno
riportato lo stesso punteggio dell'ultimo che risulta
ammesso ai sensi del comma 3. Della ammissione alla prova
scritta é data notizia secondo modalità da stabilirsi
con decreto del ministro di grazia e giustizia.
5. Sono esonerati dalla prova preliminare ed ammessi alla
prova scritta, oltre i limiti di cui al comma 4:
a. i magistrati militari, amministrativi e contabili;
b. i procuratori e gli avvocati dello stato;
c. coloro che hanno conseguito la idoneità in uno degli
ultimi tre concorsi espletati in precedenza;
d. coloro che hanno conseguito il diploma di
specializzazione per le professioni legali, benché
iscritti al corso di laurea in giurisprudenza prima dell'anno
accademico 1998/1999.
6. Il mancato superamento della prova preliminare non dà
luogo ad inidoneità ai fini di cui all'articolo 126,
primo comma.
(1) Articolo aggiunto
dall'art. 2 D.Lgs. 17 novembre 1997, n. 398.
(2) Dispone l'art. 17 D.Lgs. 17 novembre 1997, n. 398 (così
come modificato dal D.L. 21 settembre 1998, n. 328 conv.
in L. 19 novembre 1998, n. 399): "Per i tre anni
successivi alla data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo, la prova preliminare di cui all'articolo
123bis dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio
decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotto dall'art. 2
del presente decreto legislativo, ha luogo a Roma o in
sedi decentrate".
Art.
123ter - Prove concorsuali (1).
1. La prova scritta verte su ciascuna delle seguenti
materie:
a. diritto civile;
b. diritto penale;
c. diritto amministrativo.
2. La prova orale verte su ciascuna delle seguenti
materie o gruppi di materie:
a. diritto civile ed elementi fondamentali di diritto
romano;
b. procedura civile;
c. diritto penale;
d. procedura penale;
e. diritto amministrativo, costituzionale e tributario;
f. diritto del lavoro e della previdenza sociale;
g. diritto comunitario;
h. diritto internazionale ed elementi di informatica
giuridica.
3. Sono ammessi alla prova orale i candidati che
ottengono non meno di 12/20 di punti in ciascuna delle
materie della prova scritta. Conseguono la idoneità i
candidati che ottengono non meno di 6/10 in ciascuna
materia della prova orale e comunque una votazione
complessiva nelle due prove non inferiore a novantotto
punti. Non sono ammesse frazioni di punto.
(1) Articolo aggiunto
dall'art. 3 D.Lgs. 17 novembre 1997, n. 398.
Art.
123-quater - Commissione permanente per la tenuta dell'archivio
dei quesiti della prova preliminare (1).
1. Presso il ministero di grazia e giustizia é
istituita la commissione permanente per la creazione e l'aggiornamento
dell'archivio informatico delle domande per la prova
preliminare.
2. La commissione é nominata dal ministro di grazia e
giustizia ed é composta da cinque magistrati, anche
cessati dal servizio, di cui tre, tra i quali il
presidente, designati dal consiglio superiore della
magistratura. La commissione si avvale delle strutture
del centro elettronico di documentazione presso la corte
di cassazione.
3. La commissione dura in carica tre anni. La nomina dei
singoli componenti é rinnovabile per un periodo di
eguale durata.
4. Su proposta del presidente, nella fase della creazione
dell'archivio, la commissione può essere integrata con
membri aggregati fino ad un massimo di cinquanta, scelti
tra magistrati e docenti universitari dal ministro e dal
consiglio superiore della magistratura secondo la
proporzione di cui al comma 2.
5. All'atto della nomina i componenti, anche aggregati,
seguono un corso di specializzazione in docimologia e
tecnica del test della durata di quindici giorni la cui
organizzazione é demandata al consiglio superiore della
magistratura, di intesa con il ministro di grazia e
giustizia. Nei successivi sei mesi, con cadenza mensile,
sono organizzati corsi di approfondimento della durata di
tre giorni.
(1) Articolo aggiunto
dall'art. 4 D.Lgs. 17 novembre 1997, n. 398.
Art.
123-quinquies - Regolamento per lo svolgimento della
prova preliminare (1).
1. Con regolamento del ministro di grazia e
giustizia, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il
consiglio superiore della magistratura, sono determinati
le caratteristiche ed il contenuto dell'archivio delle
domande della prova preliminare, i metodi per l'assegnazione
delle domande ai candidati, il conferimento dei punteggi
e le modalità di formazione della graduatoria, le
caratteristiche dei sistemi informativi e dei relativi
elaborati e quant'altro attiene all'esecuzione della
prova preliminare ed alla conservazione, gestione ed
aggiornamento dell'archivio.
2. Il parere del consiglio superiore della magistratura
é reso entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso tale
termine il ministro di grazia giustizia adotta, comunque,
il regolamento di cui al comma 1.
3. Nell'emanazione del regolamento di cui al comma 1, il
ministro di grazia e giustizia si attiene ai seguenti
criteri:
a. predisposizione dell'archivio in modo da fornire i
quesiti per tutti i concorsi da espletare;
b. inserimento nell'archivio di quesiti classificati in
base a diversi livelli di difficoltà, al fine di
consentire la effettuazione contemporanea di test diversi
ai candidati; nelle materie codificate i quesiti devono
concernere argomenti riferentisi a tutti i libri dei
codici;
c. aggiornamento costante dell'archivio;
d. previsione che l'archivio domande sia pubblico;
e. previsione che il sistema della prova preliminare, le
caratteristiche delle apparecchiature da utilizzare
eventualmente per detta prova e le modalità di
utilizzazione siano adeguatamente pubblicizzate;
f. assegnazione dei quesiti in modo che essi risultino
diversi per ogni candidato nell'ambito di ciascuno gruppo
per il quale la prova si svolga congiuntamente;
g. estrazione automatizzata dei quesiti da sottoporre a
ciascun candidato, in modo da assicurare la parità di
trattamento tra i candidati, sia per il numero dei
quesiti, sia per le materie sulle quali essi vertono sia
per il grado di difficoltà per ciascuna materia;
h. previsione del numero delle domande da assegnare,
della loro ripartizione per materia e del tempo massimo
entro il quale le risposte devono essere date;
i. previsione che, nell'attribuzione dei punteggi, le
risposte siano valutate in modo differente a seconda
della difficoltà del quesito;
l. determinazione dei meccanismi automatizzati e relativa
gestione per l'espletamento della prova di preselezione.
(1) Articolo aggiunto
dall'art. 5 D.Lgs. 17 novembre 1997, n. 398.
Art.
124 - Requisiti per l'ammissione al concorso.
Al concorso sono ammessi i laureati in
giurisprudenza in possesso, relativamente agli iscritti
al relativo corso di laurea a decorrere dall'anno
accademico 1998/1999, del diploma di specializzazione
rilasciato da una delle scuole di cui all'articolo 17,
comma 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127, che, alla
data della pubblicazione del bando di concorso, risultino
di età non inferiore agli anni ventuno e non superiore
ai quaranta, soddisfino alle condizioni previste dall'articolo
8 del presente ordinamento ed abbiano gli altri requisiti
richiesti dalle leggi vigenti (1).
Il ministro dell'università e della ricerca scientifica
e tecnologica, con le disposizioni attuative della
programmazione universitaria e del diritto allo studio,
assicura l'uniforme distribuzione sul territorio
nazionale delle scuole di cui al primo comma e la
previsione di adeguati sostegni economici agli iscritti
capaci, meritevoli e privi di mezzi (2).
Se le domande di partecipazione al concorso presentate
dai candidati di cui al secondo comma sono inferiori a
cinque volte il numero dei posti per i quali il concorso
é bandito, sono altresì ammessi, previo superamento
della prova preliminare di cui all'articolo 123-bis ed in
misura pari al numero necessario per raggiungere il
rapporto anzidetto, anche i candidati in possesso della
sola laurea in giurisprudenza (2).
Il limite di età di cui al primo comma per la
partecipazione al concorso é elevato di cinque anni in
favore di candidati che abbiano conseguito l'abilitazione
alla professione di procuratore legale entro il
quarantesimo anno di età (3).
L'elevamento di cui al secondo comma non si cumula con
quelli previsti da altre disposizioni vigenti (3).
Si applicano le disposizioni vigenti per l'elevamento del
limite massimo di età nei casi stabiliti dalle
disposizioni stesse.
Il Consiglio superiore della magistratura non ammette al
concorso i candidati che, per le informazioni raccolte
non risultano di condotta incensurabile ed i cui parenti,
in linea retta entro il primo grado ed in linea
collaterale entro il secondo, hanno riportato condanne
per taluno dei delitti di cui all'articolo 407, comma 2,
lettera a), del codice di procedura penale. Qualora non
si provveda alla ammissione con riserva, il provvedimento
di esclusione é comunicato agli interessati almeno
trenta giorni prima dello svolgimento della prova scritta
(4)(5).
(1) Comma sostituito
dall'art. 2 D.L. 15 giugno 1989, n. 232, conv. in L. 25
luglio 1989, n. 261, e, successivamente, dall'art. 6 D.Lgs.
17 novembre 1997, n. 398.
(2) Comma inserito dall'art. 6 D.Lgs. 17 novembre 1997, n.
398.
(3) Comma inserito dall'art. 1 L. 9 agosto 1993, n. 295.
(4) Comma sostituito dall'art. 6 D.Lgs. 17 novembre 1997,
n. 398
(5) La Corte Cost., con sentenza 391/2000, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del prensente comma: "nella parte in cui, nel disciplinare i requisiti di ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria, prevede che non siano ammessi al concorso i candidati i cui parenti, in linea retta entro il primo grado ed in linea collaterale entro il secondo, hanno riportato condanne per taluno dei delitti di cui all'art. 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale".
Art.
125 - Indizione del concorso (1).
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 3 della
legge 3 febbraio 1949, n. 26, il concorso ha luogo in
Roma, di regola una volta l'anno, in relazione ai posti
vacanti nell'organico della magistratura.
2. Nella determinazione dei posti da mettere al concorso
può tenersi conto, oltre che dei posti già disponibili,
anche di quelli che si renderanno vacanti entro l'anno in
cui é indetto il concorso e nei cinque anni successivi,
aumentati del trentacinque per cento.
3. Il concorso é bandito con decreto del ministro di
grazia e giustizia, previa delibera del consiglio
superiore della magistratura, che determina il numero dei
posti, il luogo ed il giorno di svolgimento della prova
preliminare e della prova scritta.
(1) Articolo
modificato dall'art. 2, L. 17 novembre 1978, n. 746 e,
successivamente, sostituito dall'art. 7, comma 1, D.Lgs.
17 novembre 1997, n. 398.
Art.
125-bis - Presentazione della domanda.
1. La domanda di partecipazione al concorso per
uditore giudiziario, indirizzata al consiglio superiore
della magistratura, é presentata o spedita, a mezzo
raccomandata, entro il termine di trenta giorni
decorrente dalla pubblicazione del decreto di indizione
nella gazzetta ufficiale, al procuratore della repubblica
presso il tribunale nel cui circondario il candidato é
residente.
2. Non sono ammessi a partecipare al concorso i candidati
le cui domande non rispettano il termine di cui al comma
1.
3. I candidati aventi dimora fuori del territorio dello
stato possono presentare la domanda alla autorità
consolare competente o al procuratore della repubblica di
Roma.
(1) Articolo aggiunto
dall'art. 8 D.Lgs. 17 novembre 1997, n. 398.
Art.
125-ter - Commissione esaminatrice (1).
1. La commissione esaminatrice é nominata con
decreto del ministro di grazia e giustizia, previa
delibera del consiglio superiore della magistratura, ed
é composta da un magistrato di cassazione dichiarato
idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della
nomina alle funzioni direttive superiori, con funzioni di
legittimità, che la presiede, da un magistrato di
qualifica non inferiore a quella di dichiarato idoneo ad
essere ulteriormente valutato ai fini della nomina a
magistrato di cassazione con funzioni di vicepresidente,
da quindici magistrati con qualifica non inferiore a
quella di magistrato di appello, nonché da otto docenti
universitari. Non può essere nominato componente che ha
fatto parte della commissione esaminatrice in uno dei due
concorsi precedentemente banditi.
2. Il presidente della commissione e gli altri componenti
appartenenti alla magistratura possono essere nominati
anche tra i magistrati a riposo da non più di tre anni,
che, all'atto della nomina, non hanno superato i
settantatre anni di età e che, all'atto della cessazione
dal servizio, rivestivano la qualifica richiesta per la
nomina.
3. Il presidente della commissione può essere sostituito
dal vice presidente o dal più anziano dei magistrati
presenti.
4. La commissione, anche se divisa in sottocommissioni,
svolge la sua attività in ogni seduta con la presenza di
non meno di nove componenti, compreso il presidente, tra
i quali almeno un docente universitario.
5. Possono far parte della commissione esaminatrice
esclusivamente quei magistrati che hanno prestato il loro
consenso all'esonero totale dall'esercizio delle funzioni
giudiziarie o giurisdizionali.
6. L'esonero dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali,
deliberato dal consiglio superiore della magistratura
contestualmente alla nomina a componente della
commissione, ha effetto per tutta la durata della
procedura concorsuale.
7. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere il
numero di componenti stabilito dal comma 1, il consiglio
superiore della magistratura nomina componenti della
commissione magistrati che non hanno prestato il loro
consenso all'esonero dalle funzioni giudiziarie o
giurisdizionali.
8. Le funzioni di segreteria della commissione sono
esercitate da funzionari amministrativi di qualifica
funzionale non inferiore alla ottava e sono coordinate da
un magistrato addetto al ministero di grazia e giustizia.
(1) Articolo aggiunto
dall'art. 9 D.Lgs. 17 novembre 1997, n. 398.
Art.
125-quater - Lavori della commissione (1).
1. La commissione esaminatrice, durante la
valutazione degli elaborati scritti e durante le prove
orali, articola i propri lavori in ragione di dieci
sedute alla settimana, delle quali cinque antimeridiane e
cinque pomeridiane, salvo assoluta impossibilità della
commissione stessa.
2. I componenti della commissione esaminatrice fruiscono
del congedo ordinario nel periodo compreso tra la
pubblicazione dei risultati delle prove scritte e l'inizio
delle prove orali.
L'eventuale residuo periodo di congedo ordinario può
essere goduto durante lo svolgimento della procedura
concorsuale, purché sia assicurata la continuità dei
lavori, secondo le modalità stabilite dal comma 1.
3. La mancata partecipazione, anche se giustificata, di
un componente a due sedute della commissione, qualora ciò
abbia causato il rinvio delle sedute stesse, può
costituire motivo per la revoca della nomina da parte del
consiglio superiore della magistratura.
(1) Articolo aggiunto
dall'art. 10 D.Lgs. 17 novembre 1997, n. 398.
Art.
126 - Limiti di ammissibilità a successivi concorsi in
magistratura.
Coloro che sono stati dichiarati non idonei in
tre concorsi per l'ammissione in magistratura non possono
essere ammessi ad altri concorsi (1).
Agli effetti dell'ammissibilità ad ulteriori concorsi,
si considera separatamente ciascun concorso svoltosi
secondo i precedenti ordinamenti.
L'espulsione del candidato dopo la dettatura del tema,
durante le prove scritte, equivale ad inidoneità.
(1) Comma modificato
dall'art. unico, L. 23 febbraio 1967, n. 44.
Art.
126-bis - Esclusione dai concorsi (1).
1. Il consiglio superiore della magistratura,
sentito l'interessato, può escludere da uno o più
successivi concorsi chi, durante lo svolgimento delle
prove scritte di un concorso, é stato espulso per
comportamenti fraudolenti, diretti ad acquisire o ad
utilizzare informazioni non consentite, o per
comportamenti violenti che comunque abbiano turbato le
operazioni del concorso.
(1) Articolo aggiunto
dall'art. 11 D.Lgs. 17 novembre 1997, n. 398.
Art.
127 - Nomina ad uditore giudiziario (1).
I concorrenti dichiarati idonei sono
classificati secondo il numero totale dei punti riportati.
In caso di parità di punti si applicano le disposizioni
generali vigenti sui titoli di preferenza per le
ammissioni ai pubblici impieghi.
I documenti comprovanti il possesso di titoli di
preferenza, a parità di punteggio, ai fini della nomina
sono presentati, a pena di decadenza, entro il giorno di
svolgimento della prova orale.
Entro cinque giorni dall'ultima seduta delle prove orali
del concorso per uditore giudiziario il ministro di
grazia e giustizia ha facoltà di richiedere al Consiglio
superiore della magistratura di assegnare ai concorrenti
risultati idonei, secondo l'ordine della graduatoria,
ulteriori posti disponibili o che si renderanno tali
entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria
medesima nel limite massimo di un decimo dei posti messi
a concorso. Il consiglio superiore della magistratura
provvede entro un mese dalla richiesta.
Sono nominati uditori giudiziari, con decreto
ministeriale, i primi classificati entro il limite dei
posti messi a concorso e di quelli aumentati ai sensi del
comma che precede.
(1) Articolo
modificato dall'art.12 D.Lgs. 17 novembre 1997, n. 398.
Art.
128 - Destinazione degli uditori - Assimilazione
gerarchica - Trattamento economico.
Gli uditori giudiziari sono destinati negli
uffici di volta in volta stabiliti dal Ministro di grazia
e giustizia per compiervi il periodo di tirocinio.
Essi sono assimilati, durante il primo semestre di
effettivo servizio, ai funzionari di ruolo di grado 11°
di gruppo A e pel periodo successivo, fino alla
promozione, a quelli di grado 10°.
Gli uditori percepiscono una indennità mensile nella
misura determinata nella Tabella Q annessa al presente
ordinamento.
Art.
129 - Tirocinio giudiziario.
Gli uditori debbono compiere un periodo di
tirocinio della durata di almeno due anni presso i
tribunali e le procure della Repubblica, con opportuni
avvicendamenti, e possono essere incaricati delle
funzioni di vice-pretore e destinati alle preture, di cui
all'art. 31, con giurisdizione piena, dopo almeno un anno
di tirocinio, previo parere favorevole del consiglio
giudiziario di cui all'articolo 212 del presente
ordinamento (1).
Le norme per il tirocinio sono determinate dal Ministro
di grazia e giustizia.
(1) Comma modificato
dall'art. 1 D.Lgs.C.P.S. 2 agosto 1946, n. 72 e,
successivamente, dall'art. 27, comma 1, D.Lgs. 19
febbraio 1998, n. 51, a decorrere dal centoventesimo
giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U. 20
marzo 1998, n. 66. Successivamente, l'art. 1, comma 1, L.
16 giugno 1998, n. 188 ha prorogato tale termine al 2
giugno 1999.
Art.
130 - Nomina di uditori in soprannumero - Concorsi.
Il Ministro di grazia e giustizia ha facoltà di
nominare uditori giudiziari in soprannumero ai posti
fissati per tale grado nella tabella F annessa al
presente ordinamento, purché siano mantenuti vacanti
altrettanti posti nei gradi superiori del ruolo dei
pretori ed in quello della magistratura collegiale,
globalmente considerati.
Il Ministro di grazia e giustizia ha, altresì, facoltà
di indire i relativi concorsi sempre che lo ritenga
necessario, premesse le autorizzazioni richieste dalle
disposizioni vigenti.
|