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1997, n. 127 - Misure urgenti per lo snellimento dell'attività
amministrativa e dei procedimenti di decisione e di
controllo
Art.
17 - Ulteriori disposizioni in materia di semplificazione
dell'attività amministrativa e di snellimento dei
procedimenti di decisione e di controllo.
113. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno
o più decreti legislativi, sentite le competenti
Commissioni parlamentari, per modificare la disciplina
del concorso per l'accesso alla magistratura ordinaria,
sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
semplificazione delle modalità di svolgimento del
concorso e introduzione graduale, come condizione per l'ammissione
al concorso, dell'obbligo di conseguire un diploma
biennale esclusivamente presso scuole di specializzazione
istituite nelle università, sedi delle facoltà di
giurisprudenza.
114. Anche in deroga alle
vigenti disposizioni relative all'accesso alle
professioni di avvocato e notaio, il diploma di
specializzazione di cui al comma 113 costituisce, nei termini che saranno definiti con decreto del Ministro di grazia e giustizia, adottato di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, titolo
valutabile ai fini del compimento del relativo periodo di
pratica. Con decreto del Ministro dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro
di grazia e giustizia, sentiti i competenti ordini
professionali, sono definiti i criteri per la istituzione
ed organizzazione delle scuole di specializzazione di cui
al comma 113, anche prevedendo l'affidamento annuale
degli insegnamenti a contenuto professionale a magistrati,
notai ed avvocati.
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