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1998 - Regolamento per il tirocinio degli Uditori
Giudiziari
Art.
1. - Funzione, direzione e organizzazione del tirocinio
1. Funzioni del tirocinio sono la formazione
professionale degli uditori giudiziari e la verifica
della loro idoneità all'esercizio delle funzioni
giudiziarie.
2. Il Consiglio superiore della magistratura dirige,
organizza, coordina e controlla il tirocinio degli
uditori giudiziari avvalendosi dei consigli giudiziari,
delle commissioni distrettuali per gli uditori giudiziari
previste dall'art. 9, dei magistrati collaboratori
previsti dall'art. 10, dei magistrati affidatari previsti
dall'art. 11 e del comitato scientifico previsto dall'art.
29, comma 3, del regolamento interno del Consiglio
superiore della magistratura.
Art.
2. - Sede del tirocinio
1. Gli uditori giudiziari sono destinati dal Consiglio
superiore della magistratura, per lo svolgimento del
tirocinio, agli uffici giudiziari di primo grado della
città sede della corte d'appello nel cui distretto l'uditore
ha la residenza al momento della nomina, oppure di altra
città sede di corte d'appello, se l'uditore lo richiede
ovvero se per il numero esiguo degli uditori residenti in
quel distretto o per altri motivi si renda opportuna tale
diversa destinazione. Se gli uditori giudiziari che hanno
residenza in un circondario diverso da quello in cui ha
sede la corte d'appello sono in numero sufficiente o se
ricorrono altre esigenze correlate al miglior svolgimento
del tirocinio, il Consiglio può stabilire che il
tirocinio si svolga negli uffici giudiziari di tale
circondario, salva l'applicazione del successivo comma 4.
2. Nel corso del tirocinio, il Consiglio superiore della
magistratura può destinare d'ufficio l'uditore ad un'altra
città sede di corte d'appello, qualora ciò sia ritenuto
assolutamente necessario al fine di un miglior
svolgimento del tirocinio stesso. Il mutamento di
destinazione può inoltre essere disposto a domanda dell'interessato,
se non pregiudica tale svolgimento.
3. Ai fini di un miglior tirocinio, il consiglio
giudiziario, su proposta dei magistrati collaboratori di
cui al successivo art. 10, può affidare gli uditori
giudiziari a magistrati in servizio presso uffici
giudiziari di altre sedi del medesimo distretto, per
seguire il compimento di specifiche attività o per
periodi di tirocinio limitati.
4. In tutti i casi previsti dai commi precedenti, gli
uditori giudiziari partecipano comunque a tutte le
iniziative collettive o di gruppo organizzate in sede
distrettuale secondo le presenti disposizioni.
Art.
3. - Durata del tirocinio
1. La durata complessiva del tirocinio è determinata per
ciascun concorso dal Consiglio superiore della
magistratura e non può, di regola, essere inferiore a
diciotto mesi ad iniziare dalla data fissata dal
Consiglio medesimo, esclusi i periodi di congedo
straordinario o aspettativa di durata superiore a trenta
giorni nonché i periodi feriali dei magistrati di cui
all'art. 90 dell'ordinamento giudiziario, anche se l'uditore
abbia goduto di ferie di durata inferiore.
2. La data di inizio del tirocinio non può di regola
essere fissata nel periodo dal primo giugno al quindici
settembre. Il Consiglio superiore della magistratura, non
appena la procedura di concorso perviene ad una fase che
consenta di determinare in via presuntiva e di massima il
numero di uditori giudiziari che verranno destinati a
ciascun distretto per lo svolgimento del tirocinio e la
data approssimativa in cui il tirocinio stesso potrà
avere inizio, comunica tali dati ai consigli giudiziari,
affinché gli stessi possano provvedere tempestivamente
alla individuazione dei magistrati collaboratori e
affidatari e alla predisposizione delle attività
formative ad essi demandate.
3. Il tirocinio è dapprima "ordinario" e
successivamente "mirato".
4. Il tirocinio ordinario ha durata non inferiore a
tredici mesi. Il tirocinio mirato ha durata non inferiore
a cinque mesi.
5. I termini di durata di cui al comma precedente si
intendono al netto dei periodi di ferie dei magistrati di
cui all'art. 90 dell'ordinamento giudiziario. Gli uditori
senza funzioni debbono fruire delle ferie in tali periodi
e, per la parte di essi che residua, sono destinati alle
attività di tirocinio determinate dal consiglio
giudiziario in relazione alle funzioni giudiziarie che
vengono svolte durante il periodo feriale e a quelle alle
quali l'uditore è stato destinato nel periodo
immediatamente precedente o immediatamente successivo a
quello feriale. La medesima disposizione si applica per
il periodo dal primo giugno al quindici settembre, nel
caso in cui l'uditore giudiziario sia stato immesso in
servizio nel corso di tale periodo.
Art.
4. - Tirocinio ordinario
1. Scopi del tirocinio ordinario sono l'approfondimento e
il completamento della preparazione culturale e l'introduzione
alla pratica lavorativa, quest'ultima da realizzare con
particolare attenzione all'apprendimento delle tecniche
procedurali e alle questioni di metodo. Durante tutto il
tirocinio, il processo di formazione degli uditori è
inoltre orientato all'affinamento delle necessarie doti
di impegno, correttezza, equilibrio, indipendenza ed
imparzialità, allo sviluppo dell'attitudine all'adeguamento
permanente della propria formazione professionale, nonché
alla maturazione di un atteggiamento corretto, proficuo e
consapevole nei rapporti con i cittadini, i colleghi, gli
avvocati, la polizia giudiziaria e il personale dell'ufficio.
2. La fase del tirocinio ordinario si articola nel modo
seguente:
a) sei mesi di assegnazione ad uffici giudiziari civili;
b) sette mesi di assegnazione ad uffici giudiziari penali,
di cui quattro ad uffici giudicanti e tre ad uffici
requirenti.
3. Nell'ambito delle articolazioni di cui al comma
precedente, il tirocinio si svolge secondo il piano
predisposto dai magistrati collaboratori, in modo tale da
assicurare, specialmente negli uffici di maggiori
dimensioni, che il praticantato, pur consentendo all'uditore
di acquisire conoscenza dei vari campi in cui si esplica
la funzione giudiziaria, non subisca frazionamenti
eccessivi, ma si concentri, approfondendole adeguatamente,
su un numero limitato di esperienze significative. Gli
elementi di conoscenza necessari per orientare l'uditore
nelle sue future scelte professionali anche in ordine a
funzioni specializzate vengono trasmessi mediante
appositi incontri seminariali, a livello decentrato,
nonché, ove l'uditore ne faccia richiesta, attraverso un
significativo ed adeguato periodo di assegnazione agli
uffici in questione.
4. Il piano di cui al comma precedente comprende anche l'assegnazione
dell'uditore a collegi di appello, nei modi e con i tempi
che i magistrati collaboratori ritengono opportuni.
Art.
5. - Tirocinio mirato
1. Il tirocinio mirato si svolge presso un ufficio dello
stesso tipo di quello al quale l'uditore è stato
assegnato ed è rivolto al completamento della formazione
di base nonché all'avviamento dell'uditore all'esercizio
delle specifiche funzioni che egli è destinato a
svolgere.
2. Il dirigente dell'ufficio giudiziario al quale l'uditore
è stato destinato comunica con precisione e senza
ritardo al consiglio giudiziario che ne cura il tirocinio
le specifiche funzioni alle quali egli sarà destinato
secondo le tabelle e i criteri di assegnazione degli
affari vigenti in tale ufficio. Tali indicazioni sono
vincolanti e non possono essere successivamente
modificate o derogate se non per gravi motivi di servizio,
non altrimenti superabili. La modifica deve essere
tempestivamente comunicata alla commissione distrettuale
per gli uditori giudiziari e al Consiglio superiore della
magistratura, che, se non la ritiene giustificata,
annulla la decisione.
3. La commissione distrettuale per gli uditori giudiziari,
tramite il presidente del consiglio giudiziario,
sollecita, in caso di ritardo, la comunicazione di cui al
comma precedente ovvero ne richiede le opportune
precisazioni e specificazioni.
4. Copia della corrispondenza di cui ai commi 2 e 3 è
inviata al Consiglio superiore della magistratura.
5. Le violazioni di quanto disposto dai commi 1 e 2 del
presente articolo sono segnalate ai titolari dell'azione
disciplinare.
Art.
6. - Quaderno del tirocinio
1. Durante il tirocinio, l'uditore redige un quaderno nel
quale, con cadenza almeno settimanale, annota le attività
svolte e quelle alle quali ha partecipato o assistito,
formulando le proprie eventuali osservazioni ed indicando
ogni altro elemento utile a dar conto dell'esperienza
formativa in corso.
2. Il quaderno del tirocinio è vistato dal magistrato
affidatario che vi riporta le proprie osservazioni e le
proprie indicazioni anche sugli ulteriori sviluppi dell'esperienza
formativa.
3. Al termine dei diversi segmenti del tirocinio, il
quaderno è consegnato ai magistrati collaboratori
insieme ad una relazione complessiva dell'uditore sul
tirocinio svolto.
Art.
7. - Fascicolo dell'uditore
1. Il consiglio giudiziario forma per ciascun uditore un
fascicolo nel quale sono inclusi il piano di tirocinio,
le relazioni dei magistrati collaboratori e dei
magistrati affidatari, il quaderno del tirocinio (art. 6),
copia di tutti i provvedimenti redatti dall'uditore, con
le modifiche ad essi eventualmente apportate dai
magistrati affidatari, le autorelazioni (art. 6, comma 3)
e gli elaborati scritti dell'uditore.
Art.
8. - Competenze del consiglio giudiziario
1. Il consiglio giudiziario organizza e coordina il
tirocinio attuando le direttive del Consiglio superiore
della magistratura; nomina i magistrati collaboratori (art.
10); approva il piano di tirocinio stabilito per ciascun
uditore ed il programma generale per le attività di
formazione da svolgersi in sede locale e li invia al
Consiglio superiore della magistratura per la ratifica;
forma per ciascun uditore il fascicolo di cui all'art. 7;
redige le relazioni sull'idoneità al conferimento delle
funzioni giudiziarie, formulando i relativi pareri;
propone l'eventuale proroga del tirocinio ai sensi dell'art.
14; provvede, attraverso la commissione di cui all'art. 9,
all'attuazione di quanto occorra per il più efficace
svolgimento del tirocinio ed in particolare all'attuazione
dei corsi a livello locale; formula proposte e pareri
sulla modificazione della sede del tirocinio ai sensi
dell'art. 2, commi 1 e 2.
2. La nomina dei magistrati collaboratori è soggetta all'approvazione
del Consiglio superiore della magistratura.
Art.
9. - Commissione distrettuale per gli uditori giudiziari
1. Presso ciascun consiglio giudiziario è istituita una
commissione distrettuale per gli uditori giudiziari.
2. Della commissione fanno parte:
a) tre magistrati designati dal consiglio giudiziario fra
i propri componenti, anche supplenti;
b) i magistrati designati ai sensi della lettera a) dai
consigli giudiziari precedenti, fino al termine del
tirocinio degli uditori che hanno iniziato il tirocinio
stesso mentre essi erano componenti del consiglio
giudiziario;
c) i magistrati collaboratori nominati ai sensi dell'art.
10 delle presenti disposizioni.
3. La commissione formula al consiglio giudiziario
proposte per l'organizzazione ed il coordinamento del
tirocinio e vigila sull'attuazione di esso anche
promuovendo incontri con i magistrati affidatari e con
gli uditori giudiziari; cura la formazione e l'aggiornamento
del fascicolo di cui all'art. 7; propone e, su delibera
del consiglio giudiziario, organizza e coordina gli
incontri di studio di cui all'art. 12.
Art.
10. - Magistrati collaboratori
1. Il consiglio giudiziario, per la organizzazione del
tirocinio, si avvale di "magistrati collaboratori",
scelti tra magistrati dotati di adeguata esperienza, con
riferimento alle doti di particolare preparazione teorica
e pratica e di elevato prestigio professionale, nonché
al possesso di spiccate attitudini comunicative e
didattiche e di capacità organizzative. L'incarico di
magistrato collaboratore non può essere conferito ai
magistrati che hanno riportato condanne per delitti non
colposi o a pena detentiva per contravvenzioni, o ai
quali sono state inflitte sanzioni disciplinari, o nei
confronti dei quali pendono procedimenti penali per
delitti non colposi o per contravvenzioni punite anche
con pena detentiva, o procedimenti disciplinari.
2. La partecipazione ai compiti di formazione
professionale degli uditori giudiziari costituisce un
dovere d'ufficio. I magistrati che non ritengono di poter
svolgere la funzione di magistrato collaboratore o di
magistrato affidatario debbono darne comunicazione al
consiglio giudiziario, specificandone i motivi. Tutti i
magistrati che hanno particolare interesse allo
svolgimento di tali funzioni possono comunicare la loro
disponibilità al consiglio giudiziario. La presentazione
di tali comunicazioni non vincola il consiglio
giudiziario, il quale può incaricare dello svolgimento
delle funzioni di magistrato collaboratore qualunque
magistrato con qualifica non inferiore a magistrato di
Tribunale, di regola con anzianità di servizio di almeno
cinque anni, che sia ritenuto particolarmente qualificato
per tale compito e per il quale non sussistano
sufficienti motivi di impedimento.
3. Per ciascun gruppo di uditori in tirocinio ordinario,
composto, di regola, da non più di cinque uditori, sono
designati due magistrati collaboratori, uno per le
funzioni civili e l'altro per le funzioni penali. Per il
tirocinio mirato ad ufficio esclusivamente civile o
penale, le funzioni di collaboratore saranno svolte
unicamente da quello, fra i due magistrati, che abbia
specifica competenza nel settore.
4. Ai magistrati collaboratori del consiglio giudiziario
è affidato il compito di curare il tirocinio del gruppo
di uditori ad essi assegnato. A tal fine essi:
a) predispongono per ciascun uditore un piano di
tirocinio da sottoporre alla commissione distrettuale per
gli uditori giudiziari, che può proporre al consiglio
giudiziario di apportarvi le opportune modifiche;
b) verificano, attraverso il continuo contatto con gli
uditori e i magistrati affidatari, l'efficacia e la
validità del tirocinio pratico e gli elementi che ne
emergono relativamente a ciascun uditore;
c) un mese prima del termine del tirocinio ordinario
trasmettono alla commissione distrettuale per gli uditori
giudiziari una relazione, redatta anche sulla base delle
relazioni dei magistrati affidatari, del quaderno di
tirocinio, degli elementi risultanti dal fascicolo dell'uditore
nonché di ogni altro elemento utile ai fini della
valutazione, in cui riferiscono sulla idoneità dell'uditore
all'esercizio delle funzioni giudiziarie ed in
particolare della eventuale sussistenza di elementi che
possano denotare l'insufficiente idoneità del medesimo
ovvero la sussistenza di controindicazioni all'assegnazione
di determinate funzioni; nella medesima relazione
dovranno essere indicati i settori nei quali l'uditore
abbia eventualmente dimostrato maggiori attitudini e dovrà
in particolare essere specificatamente valutata la
sussistenza di attitudini all'esercizio delle funzioni
inquirenti;
d) un mese prima del termine finale del tirocinio
trasmettono alla Commissione distrettuale per gli uditori
giudiziari una relazione definitiva sulle attitudini e le
capacità dimostrate dai singoli uditori e sulla idoneità
dei medesimi all'esercizio delle funzioni giudiziarie,
redatta sulla base degli elementi di valutazione di cui
al paragrafo precedente, integrati con gli analoghi
elementi di valutazione riferiti al tirocinio mirato.
5. Il dirigente dell'ufficio provvede a ridurre l'assegnazione
del lavoro giudiziario ai magistrati collaboratori, in
misura adeguata all'impegno richiesto per lo svolgimento
della funzione formativa ad essi affidata e secondo
criteri di cui fornisce specifica comunicazione alla
commissione uditori presso il consiglio giudiziario.
6. Nei prospetti statistici del lavoro giudiziario viene
annotata l'indicazione dello svolgimento della funzione
di collaborazione, della relativa durata e del numero
degli uditori seguiti.
Art.
11. - Magistrati affidatari
1. La commissione di cui all'art. 9 sceglie il magistrato
o i magistrati cui affidare, di volta in volta, l'uditore
in tirocinio ordinario o mirato. La scelta è effettuata,
secondo i criteri di cui all'art. 10, comma 1,
preferibilmente tra magistrati che abbiano almeno tre
anni di effettivo esercizio delle funzioni giudiziarie,
in base alle indicazioni dei magistrati collaboratori,
nonché, se non sussistono ragioni in contrario, alle
preferenze eventualmente espresse dagli uditori.
2. Il magistrato affidatario cura che l'uditore assista a
tutte le attività giudiziarie, compresa la
partecipazione alle camere di consiglio.
3. Il magistrato affidatario assegna all'uditore la
redazione delle minute di provvedimenti e spiega all'uditore
le modifiche eventualmente apportate. Copia delle minute
con le relative modifiche è inserita nel fascicolo di
cui all'art. 7 insieme ad ogni altro elaborato redatto
dall'uditore nel corso del tirocinio.
4. Nel corso del tirocinio mirato, l'uditore è
incaricato dello svolgimento di attività processuale in
generale ed istruttoria in particolare, alla presenza e
sotto la guida ed il controllo del magistrato affidatario,
il quale ultimo ne mantiene comunque la titolarità e la
responsabilità.
5. Su richiesta del magistrato affidatario, il
Procuratore della Repubblica presso la Pretura
circondariale può delegare l'uditore ad esercitare le
funzioni di pubblico ministero, ai sensi dell'art. 72
dell'ordinamento giudiziario.
6. Al termine del periodo di affidamento, il magistrato
affidatario redige una relazione sul tirocinio compiuto
dall'uditore sotto la sua guida e la trasmette al
magistrato collaboratore e alla commissione di cui all'art.
9.
7. I magistrati affidatari partecipano, per quanto utile
e possibile, alle attività di studio e ricerca di cui
all'articolo seguente.
Art.
12. - Incontri di studio
1. Nel corso del tirocinio gli uditori partecipano ad
incontri di studio e ad altre iniziative formative
organizzate in sede nazionale e in sede locale.
2. Il Consiglio superiore della magistratura, sia durante
il tirocinio ordinario, sia durante quello mirato,
organizza incontri di studio ed altre iniziative
formative in sede nazionale avvalendosi del comitato
scientifico istituito dall'art. 29 del regolamento
interno del consiglio e secondo le procedure ivi previste.
Oltre a quelli dedicati a temi di diritto sostanziale e
processuale, il consiglio organizza incontri riguardanti
l'ordinamento giudiziario, la deontologia professionale
nonché l'organizzazione e la gestione degli uffici e del
lavoro giudiziario.
3. Il consiglio giudiziario, su proposta della
commissione di cui all'art. 9, organizza incontri di
studio ed altre iniziative di formazione professionale a
livello locale, adottando a tal fine ogni opportuna
intesa con le istituzioni universitarie, gli organismi
forensi e altre entità della vita sociale. Il consiglio
giudiziario cura che in occasione di tali iniziative
formative sia specificamente rappresentato il punto di
vista del difensore e provvede ad organizzare, insieme ad
organismi forensi, attività di formazione professionale
comune per uditori giudiziari e giovani avvocati.
4. Il Consiglio superiore della magistratura provvede ad
impartire le direttive e a fornire le informazioni
necessarie per il coordinamento tra l'attività di
formazione svolta in sede centrale, quella svolta in sede
locale ed il praticantato presso gli uffici giudiziari.
In particolare, il Consiglio superiore della magistratura
comunica ai consigli giudiziari subito dopo l'inizio del
tirocinio ordinario e con congruo anticipo rispetto all'inizio
del tirocinio mirato i programmi di massima degli
incontri di studio che verranno organizzati in sede
nazionale, al fine di rendere possibile ai consigli
giudiziari di organizzare le attività formative in sede
locale evitando duplicazioni e meglio assicurandone la
capacità integrativa e preparatoria rispetto agli
incontri di cui al precedente comma 2. La competente
commissione del consiglio può affidare a propri
componenti compiti di coordinamento delle suddette
attività di formazione decentrate.
5. Su proposta dei consigli giudiziari o di propria
iniziativa il Consiglio superiore della magistratura può
disporre che le attività di formazione in sede locale
siano totalmente o parzialmente attuate in un'unica sede
per più distretti.
6. Gli uditori sono tenuti ad apprendere le tecniche
informatiche di base al fine di essere in grado di usare
normalmente gli elaboratori personali. Corsi di
addestramento sono organizzati dal Consiglio superiore
della magistratura e dai consigli giudiziari.
Art.
13. - Incontri di studio sulla formazione professionale
degli uditori
1. Il Consiglio superiore della magistratura organizza
incontri di studio, principalmente diretti ai magistrati
collaboratori, ai magistrati affidatari e ai componenti
delle commissioni distrettuali di cui all'art. 9 ed
aventi ad oggetto l'elaborazione, l'organizzazione e il
coordinamento delle attività di tirocinio nonché il
perfezionamento delle relative modalità di attuazione.
Art.
14. - Valutazioni di idoneità all'esercizio delle
funzioni giudiziarie e individuazione degli uffici di
destinazione
1. Nell'imminenza della conclusione del tirocinio
ordinario il consiglio giudiziario riceve la relazione
redatta dai magistrati collaboratori su ciascun uditore e,
su proposta della commissione di cui all'art. 9, formula
un parere sull'idoneità dell'uditore all'esercizio delle
funzioni giudiziarie, prodromico a quello di cui all'art.
129 dell'ordinamento giudiziario. La relazione e il
parere vengono comunicati all'uditore giudiziario il
quale ha facoltà di formulare proprie osservazioni che
vengono allegate al fascicolo. Gli atti vengono quindi
trasmessi, unitamente al fascicolo dell'uditore, al
Consiglio superiore della magistratura.
2. La competente commissione del Consiglio superiore
della magistratura, anche sulla base delle relazioni, dei
pareri e dei documenti acquisiti al fascicolo dell'uditore,
accerta quali siano i settori per i quali l'uditore abbia
eventualmente dimostrato maggiori attitudini ed esprime
in particolare la propria valutazione sulla sussistenza
di adeguate specifiche attitudini all'esercizio delle
funzioni inquirenti.
3. Se la commissione, sulla base dei medesimi elementi di
valutazione, ritiene che debba essere espresso un
giudizio di non sufficiente idoneità all'esercizio delle
funzioni giudiziarie, propone al consiglio, sentito l'uditore,
di disporre che il tirocinio ordinario prosegua per uno o
più periodi, fino ad un massimo di altri diciotto mesi,
determinati ai sensi del precedente art. 3, stabilendone
le modalità idonee al miglior completamento della
formazione professionale e alla migliore verifica dell'idoneità.
4. La proroga del tirocinio ordinario può essere
disposta anche nel caso in cui, per particolari ragioni,
gli elementi di cui al comma precedente non siano
sufficienti ad esprimere un giudizio sulla idoneità dell'uditore.
In tal caso, peraltro, può anche disporsi che la
valutazione sull'idoneità all'esercizio delle funzioni
giudiziarie sia rinviata al termine del tirocinio mirato,
eventualmente prolungandone la durata al fine di
consentire una compiuta e sicura verifica.
5. Se al termine della prosecuzione del tirocinio per la
durata massima di cui al comma 3 o per la minor durata
ritenuta sufficiente ad una compiuta e sicura verifica
viene espresso un giudizio di non idoneità all'esercizio
delle funzioni giudiziarie, il consiglio, su proposta
della commissione competente, dispone la cessazione dell'uditore
dal servizio.
6. Se, sulla base degli elementi indicati al comma 2, la
commissione ritiene che possano ricorrere le condizioni
per un giudizio definitivo di inidoneità all'esercizio
delle funzioni giudiziarie ai sensi e per gli effetti del
comma precedente, ne dà comunicazione all'uditore
giudiziario invitandolo a comparire personalmente.
Sentito l'uditore con l'eventuale assistenza di altro
magistrato, la commissione può svolgere ogni attività
che ritenga utile per verificare la validità delle
valutazioni espresse sull'uditore e per accertarne l'idoneità
professionale. Completata l'istruttoria, la commissione
comunica all'uditore il deposito degli atti e gli assegna
un termine di durata adeguata per esporre per iscritto o
oralmente le proprie ragioni. Di queste ultime, la
commissione è tenuta a dar specificamente conto nella
motivazione della propria proposta al consiglio.
7. Nel caso che la commissione proponga al consiglio di
dichiarare in via definitiva l'inidoneità dell'uditore
all'esercizio delle funzioni giudiziarie e di disporne la
cessazione dal servizio, la data fissata per la seduta
del consiglio viene comunicata all'interessato con
anticipo di almeno quindici giorni liberi, mediante atto
comunicato in plico chiuso e contenente l'avviso che nel
corso della seduta l'interessato e il suo assistente
avranno diritto di essere sentiti subito dopo la
relazione e prima del dibattito nonché al termine di
questo, prima delle dichiarazioni di voto.
8. Se la commissione esprime parere positivo circa l'idoneità
all'esercizio delle funzioni giudicanti, segnalando
peraltro che l'uditore non ha dimostrato sufficienti
attitudini all'esercizio delle funzioni inquirenti, la
prosecuzione del tirocinio a norma dei precedenti commi 3
e 4 è disposta soltanto se l'uditore la richiede.
9. Nel caso previsto dal comma precedente, se, al termine
della prosecuzione del tirocinio, viene confermata la
valutazione di insufficiente idoneità all'esercizio
delle funzioni inquirenti e l'uditore si oppone ad essa,
si applicano le disposizioni previste dai commi 6 e 7.
10. Se viene espressa una valutazione di insufficiente
idoneità all'esercizio delle funzioni inquirenti e se la
stessa, in caso di prosecuzione del tirocinio a norma del
comma 8, viene confermata, è esclusa la successiva
destinazione dell'uditore ad uffici del pubblico
ministero.
11. Completato positivamente il tirocinio ordinario, il
consiglio, su proposta della commissione competente,
delibera a quale ufficio verrà destinato l'uditore per l'esercizio
delle funzioni giudiziarie, al termine del tirocinio
mirato.
12. L'individuazione e l'assegnazione delle sedi e degli
uffici ai quali destinare gli uditori giudiziari per l'esercizio
delle funzioni avviene secondo i criteri predeterminati
da parte del Consiglio superiore della magistratura, su
proposta della commissione competente, tenuto
inderogabilmente conto di quanto previsto ai precedenti
commi 8 e 9 e, ove possibile, delle indicazioni circa i
settori di maggior attitudine accertati ai sensi del
precedente comma 2.
13. Nell'imminenza della conclusione del tirocinio mirato
l'uditore è sottoposto a nuova valutazione nei modi e
con gli effetti previsti dai precedenti commi per l'accertamento
definitivo della sua idoneità all'esercizio delle
funzioni giudiziarie.
14. Se la valutazione è positiva, il consiglio
conferisce all'uditore giudiziario le funzioni
giudiziarie, ai sensi dell'art. 129 dell'ordinamento
giudiziario, e successive modificazioni.
15. Se la commissione, in ragione di nuovi elementi di
valutazione ovvero di una rivalutazione degli elementi
esistenti e di quelli emersi successivamente, ritiene che
debba essere espresso un giudizio di inidoneità all'esercizio
delle funzioni giudiziarie, propone al consiglio, sentito
l'uditore, di disporre che il tirocinio mirato prosegua
per uno o più periodi, fino ad una durata complessiva
del tirocinio non superiore a trentasei mesi, determinati
ai sensi del precedente art. 3, stabilendo le modalità
idonee al miglior completamento della formazione
professionale e alla migliore verifica dell'idoneità.
16. La prosecuzione del tirocinio mirato può essere
disposta anche nel caso in cui, per particolari ragioni,
gli elementi di cui al comma precedente non siano
sufficienti ad esprimere un giudizio sulla idoneità dell'uditore
ed in ogni altro caso in cui si ritenga necessario un
completamento della sua formazione professionale ovvero
una migliore verifica della sua idoneità.
17. Se al termine della prosecuzione del tirocinio mirato
per la durata massima di cui al comma 15 o per la minor
durata ritenuta sufficiente ad una compiuta e sicura
verifica, viene confermato il giudizio di non idoneità
all'esercizio delle funzioni giudiziarie, il consiglio,
su proposta della commissione competente, dispone la
cessazione dell'uditore dal servizio.
18. Nel caso previsto dal comma precedente si applicano
le disposizioni di cui ai commi 6 e 7.
19. La prosecuzione del tirocinio mirato all'esercizio di
funzioni inquirenti è disposta, su richiesta dell'interessato,
anche nel caso in cui la commissione, all'esito di tale
fase, pur esprimendo parere positivo circa l'idoneità
generale all'esercizio delle funzioni giudiziarie,
ritenga che l'uditore non abbia dimostrato sufficienti
attitudini specifiche all'esercizio delle funzioni
suddette. L'uditore che non richiede la prosecuzione del
tirocinio mirato alle funzioni inquirenti viene destinato
ad altre funzioni.
20. Nel caso previsto dal comma precedente, se, al
termine della prosecuzione del tirocinio mirato, viene
confermata la valutazione di insufficiente idoneità
specifica, l'uditore giudiziario viene destinato ad altre
funzioni. Se l'uditore si oppone, si applicano le
disposizioni previste dai commi 6 e 7.
21. In caso di destinazione ad altre funzioni ai sensi
dei commi 19 e 20, il consiglio assegna l'uditore
giudiziario ad altro ufficio ai sensi del precedente
comma 11 e il consiglio giudiziario provvede al tirocinio
mirato con riferimento alle specifiche funzioni che l'uditore
è destinato a svolgere.
22. Le valutazioni relative all'idoneità all'esercizio
delle funzioni giudiziarie previste dal presente articolo
hanno riguardo alla preparazione giuridica, alla capacità
professionale, alla laboriosità e all'impegno nonché
alle doti di equilibrio e correttezza. Il giudizio sulle
doti di equilibrio e correttezza deve essere ancorato a
fatti concreti, obiettivi e verificabili. Se mancano
elementi di fatto rilevanti in riferimento al parametro
in questione, il giudizio deve essere espresso con la
formula "non vi è nulla da rilevare per quanto
riguarda equilibrio e correttezza".
Art.
15. - Uditori giudiziari con funzioni
1. Dopo l'effettiva assunzione delle funzioni e fino al
momento della nomina a magistrato di tribunale, gli
uditori giudiziari partecipano ad almeno tre incontri di
studio organizzati dal Consiglio superiore della
magistratura e a tutti gli incontri di formazione
professionale organizzati in sede dal consiglio
giudiziario.
2. Ad ogni uditore giudiziario, anche dopo l'effettiva
assunzione delle funzioni, vengono inviati, a cura del
Consiglio superiore della magistratura, materiali di
studio e documentazione su temi e materie di particolare
interesse o rilievo.
3. Il consiglio giudiziario si avvale della commissione
distrettuale di cui all'art. 9 e di magistrati
collaboratori scelti secondo i criteri di cui al comma 1
dell'art. 10 anche per assistere e verificare il lavoro
degli uditori giudiziari con funzioni addetti agli uffici
del distretto.
4. Ai fini di cui al comma precedente, ciascun uditore
giudiziario con funzioni è seguito da due magistrati
collaboratori. A questi ultimi viene affidato il compito
di seguire l'attività di non più di tre uditori
giudiziari con funzioni.
5. I magistrati collaboratori di cui al comma 3 hanno il
compito - nel rispetto dell'autonomia di cui l'uditore
giudiziario è pienamente titolare nell'esercizio delle
funzioni giudiziarie al medesimo affidate - di assistere
l'uditore giudiziario, di collaborare con lui ai fini del
superamento delle difficoltà e dei problemi connessi con
l'inizio della professione e di orientarlo verso l'approfondimento
e il completamento della sua cultura professionale, nonché
il compito di accertare, verificare e rappresentare ogni
elemento utile per la valutazione della sua idoneità
professionale.
6. Al termine di un anno dall'assegnazione delle funzioni
all'uditore, i due magistrati collaboratori redigono
ciascuno una relazione in cui riferiscono in modo
specifico al consiglio giudiziario le attività svolte
dall'uditore nell'esercizio delle funzioni giudiziarie,
dando conto analiticamente di ogni elemento concreto
rilevante ai fini di una completa valutazione dell'uditore
sotto il profilo della preparazione, della capacità
professionale, dell'operosità, della diligenza e dell'equilibrio,
nonché della capacità di indipendenza e delle
specifiche attitudini dal medesimo dimostrate. Della
relazione il consiglio giudiziario tiene conto ai fini
della redazione del parere previsto dall'art. 1 della
legge 2 aprile 1979, n. 97.
Art.
16. - Entrata in vigore
1. Le presenti disposizioni sostituiscono la disciplina
per il tirocinio degli uditori giudiziari contenuta nel
decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1988,
n. 116.
2. La presente disciplina entrerà in vigore per il
tirocinio degli uditori del concorso indetto con decreto
ministeriale 16 gennaio 1997.
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