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Indice
della normativa
D.M. 21
dicembre 1999, n. 537 - Regolamento recante norme per l'istituzione
e l'organizzazione delle scuole di specializzazione per
le professioni legali
Capo I
Istituzione delle scuole
Art.
1 - Definizioni.
1. Ai sensi del presente regolamento si intendono:
a) per università, gli atenei e gli istituti di
istruzione universitaria, statali e non statali che
rilasciano titoli di studio con valore legale;
b) per scuola o scuole, la scuola o le scuole di
specializzazione per le professioni legali di cui al capo
II, articolo 16, del decreto legislativo 17 novembre 1997,
n. 398;
c) per decreto legislativo, il decreto 17 novembre 1997,
n. 398;
d) per MURST, il Ministero dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica.
Art.
2 - Istituzione delle scuole.
1. A decorrere dall'anno accademico 2000/2001 e per le
finalità di cui all'articolo 16, comma 2, del decreto
legislativo, le scuole, fatto salvo quanto previsto dal
comma 2, sono istituite dalle università sedi di facoltà
di giurisprudenza, previa modifica dei regolamenti
didattici di ateneo di cui all'articolo 11, comma 1,
della legge 19 novembre 1990, n. 341, su proposta delle
medesime facoltà e anche sulla base di accordi e
convenzioni con altre università.
2. In sede di prima applicazione del presente decreto,
nonché di emanazione del decreto di cui all'articolo 2,
comma 3, lettera e) del decreto del Presidente della
Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, il Ministero dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica, nell'ambito
delle procedure di programmazione del sistema
universitario, condiziona l'erogazione di risorse
finanziarie a sostegno delle scuole alla loro attivazione
contestuale in più atenei, in vista di un'uniforme
distribuzione su tutto il territorio nazionale.
Art.
3 - Programmazione degli accessi.
1. Il numero complessivo dei laureati in giurisprudenza
da ammettere alle scuole di specializzazione è
determinato annualmente con decreto ai sensi dell'articolo
16, comma 5, del decreto legislativo.
2. Le tasse e i contributi universitari per l'iscrizione
alla scuola sono determinati dal consiglio di
amministrazione dell'ateneo, sede amministrativa della
scuola stessa.
3. Le università e il MURST assicurano adeguati sostegni
economici agli iscritti capaci, meritevoli e privi di
mezzi, mediante gli esoneri dalle tasse di iscrizione e
dai contributi universitari, nonché la concessione di
borse di studio, in applicazione dell'articolo 4, comma 2,
del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio
1997, n. 306, della legge 30 novembre 1989, n. 398, della
legge 2 dicembre 1991, n. 390, come integrata dall'articolo
6 del decreto legislativo.
Art.
4 - Ammissione alla scuola.
1. Alle scuole si accede mediante concorso annuale per
titoli ed esame, per il numero di posti di cui all'articolo
3, comma 1, indetto con decreto del Ministro dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto
con il Ministro della giustizia con unico bando
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Al concorso possono
partecipare coloro i quali si sono laureati in
giurisprudenza in data anteriore alla prova di esame. Nel
bando sono altresì indicate le sedi e la data della
prova di esame, i posti disponibili presso ciascuna
scuola e le necessarie disposizioni organizzative.
2. La prova di esame consiste nella soluzione a cinquanta
quesiti a risposta multipla, di contenuto identico sul
territorio nazionale, su argomenti di diritto civile,
diritto penale, diritto amministrativo, diritto
processuale civile e procedura penale.
3. Per la predisposizione dei quesiti è nominata, con
decreto del Ministero dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministero
della giustizia, una apposita commissione di nove esperti.
La commissione predispone un archivio con almeno
cinquemila quesiti sugli argomenti di cui al comma 2 e
provvede ad aggiornarli annualmente. Il MURST cura la
tenuta dell'archivio dei quesiti e ne assicura la
pubblicità entro trenta giorni dalla pubblicazione del
bando. Entro la medesima data è reso pubblico ogni anno
l'archivio aggiornato.
4. La commissione di cui al comma 3 estrae a sorte dall'archivio
i cinquanta quesiti per la prova e li chiude in tanti
pieghi suggellati per ciascuna sede, firmati
esteriormente sui lembi di chiusura dai componenti la
commissione. I pieghi sono consegnati, in data stabilita
nel bando, al responsabile del procedimento concorsuale,
nominato in ciascuna sede. I quesiti sono segreti e ne è
vietata la divulgazione.
5. Non è ammessa nelle prove del concorso la
consultazione di testi e di codici commentati o annotati
con la giurisprudenza.
6. Presso ogni ateneo è costituita, con decreto
rettorale, una commissione giudicatrice del concorso di
ammissione, composta da due professori universitari di
ruolo, da un magistrato ordinario, da un avvocato e da un
notaio; con lo stesso decreto è nominato un apposito
comitato di vigilanza.
7. E' nominato presidente della commissione giudicatrice
il componente avente maggiore anzianità di ruolo, ovvero
a parità di anzianità di ruolo, il più anziano di età.
8. La commissione ha a disposizione 60 punti, dei quali
50 per la valutazione della prova di esame; 5 per il
curriculum degli studi universitari e 5 per il voto di
laurea. La valutazione del curriculum e del voto di
laurea avviene in conformità a criteri stabiliti dalla
commissione di cui al comma 3.
9. Sono ammessi alla scuola di specializzazione coloro
che, in relazione al numero dei posti disponibili, si
siano collocati in posizione utile nella graduatoria
compilata sulla base del punteggio complessivo riportato.
In caso di parità di punteggio è ammesso il candidato
più giovane di età.
Capo II
Organizzazione della scuola
Art.
5 - Consiglio direttivo della scuola.
1. La scuola è struttura didattica dell'università, cui
contribuiscono le facoltà e i dipartimenti interessati.
L'università o le università convenzionate garantiscono
il supporto gestionale e le risorse logistiche,
finanziarie e di personale necessarie al funzionamento.
2. Per ciascuna scuola di specializzazione è costituito
un consiglio direttivo presieduto da un direttore.
3. Il consiglio direttivo è composto di dodici membri,
di cui sei professori universitari di discipline
giuridiche ed economiche designati dal consiglio della
facoltà di giurisprudenza; due magistrati ordinari, due
avvocati e due notai scelti dal consiglio della facoltà
di giurisprudenza, nell'ambito di tre rose di quattro
nominativi formulate rispettivamente dal Consiglio
superiore della magistratura, dal Consiglio nazionale
forense e dal Consiglio nazionale del notariato.
4. Il consiglio direttivo è nominato con decreto
rettorale ed è validamente costituito con almeno nove
dei suoi componenti. Esso dura in carica quattro anni. Il
direttore è eletto dal consiglio stesso nel proprio seno
tra i professori universitari di ruolo.
5. Nel caso di scuole istituite tra i più atenei ai
sensi dell'articolo 2, comma 1, i relativi accordi e
convenzioni disciplinano le procedure per la designazione
dei docenti universitari di cui al comma 3.
6. Il consiglio direttivo cura la gestione organizzativa
della scuola; definisce la programmazione delle attività
didattiche; esercita le attribuzioni, in quanto
compatibili con gli statuti di autonomia e con i
regolamenti didattici di ateneo, previste all'articolo 94
del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio
1980, n. 382.
Art.
6 - Attività didattica.
1. Per l'attuazione delle attività didattiche
programmate dal consiglio direttivo, provvede l'università
ai sensi dell'articolo 5, comma 1, secondo i regolamenti
didattici e in relazione a quanto previsto dall'articolo
12 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive
modificazioni, nonché con contratti di diritto privato
stipulati ai sensi della normativa vigente con magistrati
ordinari, amministrativi e contabili, con notai ed
avvocati, anche cessati dall'ufficio o servizio da non più
di cinque anni.2. Gli incarichi ed i contratti di
insegnamento, su proposta del consiglio direttivo, sono
conferiti annualmente. Ove il numero degli iscritti lo
renda necessario può procedersi allo sdoppiamento del
corso ed alla nomina di più docenti per il medesimo
insegnamento. Si procede comunque allo sdoppiamento
quando il numero degli iscritti sia pari o superiore a
cento. In tal caso uno dei docenti della medesima
disciplina assicura le funzioni di coordinamento.
3. Il servizio di tutorato è affidato, previa stipula di
appositi contratti di diritto privato, anche a magistrati
ordinari, amministrativi e contabili, ad avvocati e notai.
Capo III
Ordinamento didattico
Art.
7 - Piano degli studi.
1. La scuola ha la durata di due anni non suscettibili di
abbreviazioni ed è articolata in un anno comune e negli
indirizzi giudiziario-forense e notarile della durata di
un anno.
2. L'ordinamento didattico della scuola è definito in
conformità all'allegato 1 contenente l'indicazione dell'obiettivo
formativo e l'individuazione dei contenuti minimi
qualificanti comuni ai due indirizzi e quelli specifici
degli indirizzi stessi.
3. Il passaggio dal primo al secondo anno di corso e l'ammissione
all'esame di diploma sono subordinati al giudizio
favorevole del consiglio direttivo sulla base della
valutazione complessiva dell'esito delle verifiche
intermedie relative alle diverse attività didattiche.
Nel caso di giudizio sfavorevole, lo studente potrà
ripetere l'anno di corso una sola volta.
4. La frequenza alle attività didattiche della scuola è
obbligatoria. Le assenze ingiustificate superiori a 60
ore di attività didattiche comportano l'esclusione dalla
scuola. In caso di assenza per servizio militare di leva,
gravidanza o malattia ovvero per altre cause
obiettivamente giustificabili, secondo valutazione del
consiglio direttivo della scuola, il consiglio medesimo
qualora l'assenza non superi le 130 ore, dispone le
modalità e i tempi per assicurare il completamento della
formazione nell'ambito dei due anni di cui al comma 1,
ovvero altrimenti la ripetizione di un anno.
5. Le attività didattiche della scuola si svolgono in
conformità all'ordinamento didattico e sulla base di un
calendario fissato all'inizio di ogni anno accademico dal
consiglio direttivo, nel periodo ricompreso fra il mese
di ottobre e il mese di aprile dell'anno successivo, per
un totale di almeno 500 ore di attività didattiche, di
cui almeno il 50 per cento dedicato alle attività
pratiche di cui al comma 6, con un limite massimo di
cento ore per stages e tirocini. A partire dal mese di
aprile sono programmati e attuati fino alla fine dell'anno
accademico ulteriori attività di stages e tirocinio per
un minimo di 50 ore.
6. L'attività didattica consiste in appositi moduli
orari dedicati rispettivamente all'approfondimento
teorico e giurisprudenziale e ad attività pratiche quali
esercitazioni, discussione e simulazioni di casi, stages
e tirocini, discussione pubblica di temi, atti giudiziari,
atti notarili sentenze e pareri redatti dagli allievi, ed
implica l'adozione di ogni metodologia didattica che
favorisca il coinvolgimento dello studente e che consenta
di sviluppare concrete capacità di soluzione di
specifici problemi giuridici. Le scuole programmano lo
svolgimento di attività didattiche presso studi
professionali, scuole del notariato riconosciute dal
Consiglio nazionale del notariato e sedi giudiziarie,
previ accordi o convenzioni tra l'università sede
amministrativa delle scuole, gli ordini professionali, le
scuole del notariato, gli uffici competenti dell'amministrazione
giudiziaria.
Art.
8 - Esame finale.
1. Il diploma di specializzazione è conferito dopo il
superamento di una prova finale consistente in una
dissertazione scritta su argomenti interdisciplinari con
giudizio espresso in settantesimi.
2. A tale fine con delibera del consiglio direttivo è
costituita apposita commissione composta di sette membri
di cui quattro professori universitari, un magistrato
ordinario, un avvocato e un notaio.
Art.
9 - Disposizioni transitorie e finali.
1. Per quanto non previsto dal presente decreto si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982,
n. 162, e successive modicazioni e integrazioni.
2. In sede di prima applicazione del presente regolamento,
comunque non oltre il concorso di ammissione alle scuole
per l'anno accademico 2001-2002, nelle more della
costituzione dell'archivio di cui all'articolo 4, comma 3,
nonché in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 4,
commi 3 e 4, la commissione di cui al predetto articolo 4,
comma 3, predispone tre elaborati costituiti da 50
quesiti ciascuno. I tre elaborati sono segreti e ne è
vietata la divulgazione. I tre elaborati, appena
formulati, sono chiusi in tre pieghi suggellati per
ciascuna sede, firmati esteriormente sui lembi di
chiusura dai componenti la commissione e consegnati, in
data stabilita nel bando, al responsabile del
procedimento di ciascuna sede. Il bando indica la sede
ove, il giorno delle prove, controllata l'integrità dei
pieghi, è sorteggiato l'elaborato per la prova da parte
di un candidato, nonché le modalità di comunicazione
dell'elaborato prescelto a tutte le sedi.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi
della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Allegato 1
(Art. 7, comma 2)
OBIETTIVO FORMATIVO E CONTENUTI MINIMI QUALIFICANTI DELLA
SCUOLA
La scuola ha l'obiettivo
formativo di sviluppare negli studenti l'insieme di
attitudini e di competenze caratterizzanti la
professionalità dei magistrati ordinari, degli avvocati
e dei notai, anche con riferimento alla crescente
integrazione internazionale della legislazione e dei
sistemi giuridici e alle più moderne tecniche di ricerca
delle fonti.
Sono contenuti minimi qualificanti, finalizzati al
conseguimento dell'obiettivo formativo, attività
didattiche e relativi crediti formativi afferenti alle
seguenti aree e connessi settori scientifico-disciplinari:
Area A: 1° anno.
Approfondimenti teorici e giurisprudenziali e attività
pratiche in materia di diritto civile, diritto
processuale civile, diritto processuale penale, diritto
penale, diritto commerciale, diritto amministrativo,
fondamenti del diritto europeo, diritto dell'Unione
europea, diritto del lavoro e della previdenza sociale,
nonché elementi di informatica giuridica, di contabilità
di Stato e degli enti pubblici, di economia e contabilità
industriale.
Area B: 2° anno - indirizzo giudiziario-forense.
Approfondimenti disciplinari e attività pratiche nelle
materie oggetto delle prove concorsuali per uditore
giudiziario e dell'esame di accesso all'avvocatura
secondo la normativa vigente, tenuto conto del percorso
formativo e del livello di preparazione degli studenti,
nelle altre materie di cui all'area A, nel diritto
ecclesiastico, nonché nel campo della deontologia
giudiziaria e forense, dell'ordinamento giudiziario e
forense, della tecnica della comunicazione e della
argomentazione.
Area C: 2° anno - indirizzo notarile.
Approfondimenti teorici e giurisprudenziali e attività
pratiche in materia di diritto delle persone, del diritto
di famiglia, del diritto delle successioni, del diritto
della proprietà e dei diritti reali, del diritto della
pubblicità immobiliare, del diritto delle obbligazioni e
dei contratti, del diritto dei titoli di credito, del
diritto delle imprese e delle società, della volontaria
giurisdizione, del diritto urbanistico e dell'edilizia
residenziale pubblica, del diritto tributario, della
legislazione e deontologia notarile.
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