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1998, n. 228 - Regolamento recante modalità per l'espletamento
della prova preliminare informatica ai fini dell'ammissione
alla prova scritta del concorso per uditore giudiziario,
ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 17
novembre 1997, n. 398 (così come modificato dal D.M. 4
agosto 2000)
La nuova preselezione
Capo I
Modalità della prova preliminare
Art. 1 - Archivio informatico dei
quesiti.
1. L'archivio informatico, istituito dall'articolo 123-quater,
comma 1, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12,
aggiunto dall'articolo 4 del decreto legislativo 17
novembre 1997 n. 398, contiene un numero di quesiti,
inerenti alle materie oggetto della prova scritta ai
sensi dell'articolo 123-ter del regio decreto 30 gennaio
1941, n. 12, inserito dall'articolo 3 del decreto
legislativo 17 novembre 1997, n. 398, non inferiore a
cinquemila per le materie civile e penale, a tremila per
la materia amministrativa e, complessivamente, non
inferiore a quindicimila (1).
2. Possono essere inseriti nell'archivio unicamente
quesiti che facciano diretta applicazione di disposizioni
normative con esclusione di ogni riferimento ad argomenti
ed orientamenti dottrinali o giurisprudenziali.
(1) Comma modificato
dall'art. 1 del D.M. 4 agosto 2000, n. 261.
Art.
2 - Criteri per la formulazione e raggruppamento dei
quesiti.
1. Ciascuno dei quesiti contenuti nell'archivio
informatico è redatto facendo seguire alla parola "QUESITO"
il testo di un'unica domanda con quattro risposte,
numerate da 1 a 4, delle quali solo una è esatta; la
posizione della risposta esatta è determinata dal
sistema automatizzato.
2. Fermo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 1, i
quesiti contenuti nell'archivio informatico sono
formulati come domande dirette o come parte di una o più
disposizioni normative che trovano il loro completamento
in una delle quattro risposte, secondo i normotipi di cui
all'allegato A.
3. I quesiti sono suddivisi in gruppi distinti per
materia e per grado di difficoltà. Ogni quesito è
classificato al fine di consentirne il raggruppamento per
materia e di distinguere le domande per grado di
difficoltà, in modo tale da assicurare la assegnazione a
ciascun candidato di un numero di domande di pari
difficoltà. Il grado di difficoltà di ciascun quesito
non è reso palese ai candidati nel corso della prova.
Art.
3 - Grado di difficoltà delle domande e punteggi per le
risposte.
1. Ogni quesito ha un grado di difficoltà secondo la
sequenza "Domanda facile" (numero 1), "Domanda
di media difficoltà" (numero 2), "Domanda
difficile" (numero 3). Il grado di difficoltà e la
relativa numerazione sono predeterminate nell'archivio
alla cui conservazione, gestione e aggiornamento è
preposta la commissione di cui all'articolo 123-quater
del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, inserito
dall'articolo 4 del decreto legislativo 17 novembre 1997,
n. 398.
2. Al candidato che risponde in modo esatto a tutte le
domande comprese nel questionario è attribuito il
punteggio formale di 810.990. Ad ogni risposta omessa od
errata e' attribuito il seguente punteggio di
penalizzazione: 9.001 per la domanda difficile; 9.007 per
la domanda di media difficoltà; 9.011 per la domanda
facile. Il punteggio di ogni candidato si ottiene
sottraendo al punteggio di 810.990 il numero 9.001 per
ogni risposta omessa od errata a domanda difficile; il
numero 9.007 per ogni risposta omessa od errata a domanda
di media difficoltà; il numero 9.011 per ogni risposta
omessa od errata a domanda facile. Sulla base del
punteggio così conseguito si forma la graduatoria di
merito (1).
3. Il punteggio attribuito a ciascuna delle risposte non
è reso palese al candidato durante la prova preliminare.
(1) Comma modificato
dall'art. 2 del D.M. 4 agosto 2000, n. 261.
Art.
4 - Svolgimento della prova preliminare.
1. La indicazione delle sedi, la ripartizione dei
candidati tra le stesse, la previsione dei giorni e dell'ora
di svolgimento della prova preliminare sono effettuate
dal Ministro di grazia e giustizia con il bando di
concorso o con successivo provvedimento da rendere
pubblico alla data indicata dal bando.
2. La prova preliminare è effettuata per gruppi di
candidati in numero non superiore a seicento per ciascuna
sessione, divisi secondo l'ordine alfabetico del loro
cognome, in base al calendario contenuto nel decreto che
indice il concorso.
3. I candidati sono identificati al momento dell'ingresso
nei locali ove si svolge ogni sessione di prova a mezzo
di idonei documenti di identità.
4. I candidati non possono avvalersi, durante la prova,
di codici, raccolte normative, testi, appunti di
qualsiasi natura e di strumenti idonei alla
memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di
dati.
5. Dopo l'ingresso dei candidati nei locali ove si svolge
la prova la commissione esaminatrice dispone la
attivazione della procedura di assortimento dei quesiti,
selezionati automaticamente tra quelli contenuti nell'archivio
informatico, da assegnare a ciascun candidato. Nella
ipotesi di cui all'articolo 5, comma 7, la commissione
esaminatrice provvede alla distribuzione dei questionari
già predisposti. In tale caso la consegna è effettuata
contestualmente a tutti i candidati presenti nella sede
di esame ed il tempo a disposizione decorre dal momento
in cui la commissione autorizza l'apertura dei
questionari. E' in ogni caso disposta la esclusione dalla
prova del candidato che abbia aperto il plico contenente
il questionario prima della autorizzazione della
commissione.
6. La normativa di cui si tiene conto ai fini della
esattezza delle risposte è quella vigente alla data di
pubblicazione del bando.
Art.
5 - Modalità della prova preliminare.
1. Ogni candidato ha a disposizione una singola
postazione, separata dalle altre, per l'esecuzione della
prova.
2. I candidati affetti da patologie limitatrici della
autonomia sono assistiti, nella lettura dei quesiti e
nella indicazione delle risposte, da personale dell'amministrazione
designato dal Ministero di grazia e giustizia e scelto
tra quelli in possesso del diploma di laurea in materie
diverse da quelle giuridiche o del diploma di scuola
media superiore di secondo grado, anche in
servizio presso gli uffici giudiziari.
3. A ciascun candidato sono assegnati novanta quesiti
vertenti sulle materie oggetto della prova scritta, in
ragione di trentacinque per la materia civile e per la
materia penale, e di venti per la materia amministrativa,
con un tempo massimo per la risposta di centoventi minuti.
Per i portatori di handicap che ne abbiano fatto
richiesta, il tempo può essere aumentato fino ad un
massimo di trenta minuti dal Consiglio superiore della
magistratura (1).
4. In caso di urgenza, quando non è possibile attendere
la decisione del Consiglio superiore della magistratura,
il prolungamento del termine di cui al comma 3, secondo
periodo, può essere disposto, in via provvisoria e salva
la ratifica del Consiglio superiore della magistratura,
dalla commissione esaminatrice (1).
5. A ciascun candidato sono assegnati quesiti aventi lo
stesso grado di difficoltà, raggruppati per ciascuna
materia della prova scritta ed in pari numero.
6. I quesiti da sottoporre ai candidati sono individuati
mediante una procedura automatizzata sulla base dei
seguenti criteri:
a. per le materie civile e penale sono proposte domande
facili in numero di undici, domande di media difficoltà
in numero di diciassette e domande difficili in numero di
sette; per la materia amministrativa, sono proposte
domande facili in numero di sei, domande di media
difficoltà in numero di dieci e domande difficili in
numero di quattro (2);
b. i questionari di diritto civile contengono quesiti su
tutti i libri di cui è composto il relativo codice, con
gli eventuali riferimenti alla Costituzione, e comunque
non più di quattro domande per ciascun titolo e non più
di due per ciascun capo in cui gli stessi sono ripartiti;
c. i questionari di diritto penale contengono quesiti su
tutti i libri di cui è composto il relativo codice, con
gli eventuali riferimenti alla Costituzione, e comunque
non più di cinque domande per ciascun titolo e non più
di due per ciascun capo in cui gli stessi sono ripartiti;
d. il questionario di diritto amministrativo contiene
almeno due quesiti su ciascuna delle ripartizioni in cui
è suddiviso l'archivio, secondo l'elenco di
provvedimenti legislativi pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale di cui all'articolo 8, comma 6 (2).
7. Se non è possibile utilizzare per la prova
preliminare videoterminali dedicati, i quesiti da
sottoporre ai candidati sono stampati su moduli a lettura
ottica contenuti in confezioni individualmente sigillate.
8. Nel corso della prova e fino alla scadenza del termine
di cui al comma 3, è ammessa la correzione delle
risposte, da parte dei candidati.
(1) Comma modificato
dall'art. 3 del D.M. 4 agosto 2000, n. 261.
(1) Lettera modificata dall'art. 3 del D.M. 4 agosto 2000,
n. 261.
Art.
5-bis - Comitati di vigilanza.
1. Quando la prova preliminare abbia luogo in più sedi,
si applica la disposizione di cui all'articolo 9, comma 7,
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487.
(1) Articolo aggiunto
dall'art. 4 del D.M. 4 agosto 2000, n. 261. L'art. 9,
comma 7, del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, stabilisce che
"Quando le prove scritte abbiano luogo in più sedi,
si costituisce in ciascuna sede un comitato di vigilanza,
presieduto da un membro della commissione ovvero da un
impiegato dell'amministrazione di qualifica o categoria
non inferiore all'ottava, e costituita da due impiegati
di qualifica o categoria non inferiore alla settima e da
un segretario scelto tra gli impiegati di settima o sesta
qualifica o categoria".
Art.
6 - Formazione della graduatoria.
1. Dopo ogni sessione, o al termine della prova nel caso
di cui all'articolo 5, comma 7, il punteggio conseguito
da ciascun candidato è memorizzato dal sistema
informatico per la formazione della graduatoria.
2. Acquisite le risposte di tutti i candidati, la
graduatoria è formata dal sistema informatico. E'
vietata la formazione di graduatorie parziali prima del
completamento della prova.
2-bis. Quando la prova preliminare abbia luogo in più
sedi, i dati relativi alle prove sostenute dai candidati
vengono inviati, con modalità atte a garantirne la
segretezza e l'immodificabilità, alla sede centrale per
la formazione della graduatoria ai sensi del comma 2 (1).
3. La graduatoria è resa pubblica mediante la procedura
di cui all'articolo 13 del regio decreto 15 ottobre 1925,
n. 1860. Di tale adempimento è data notizia mediante
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana. L'ammissione dei candidati utilmente collocati
in graduatoria ai sensi dell'articolo 123-bis, comma 4,
del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, aggiunto dall'articolo
2 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, è
comunicata mediante pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, almeno quindici
giorni prima dello svolgimento della prova scritta (2).
(1) Comma aggiunto
dall'art. 5 del D.M. 4 agosto 2000, n. 261.
(1) Comma modificato dall'art. 5 del D.M. 4 agosto 2000,
n. 261.
Art.
7 - Sistema informatico.
1. Il sistema informatico per lo svolgimento della prova
preliminare comprende il software applicativo specifico
per la gestione della prova preliminare, l'archivio dei
quesiti, le risposte con il punteggio relativo al grado
di difficoltà, il numero identificativo di ciascun
candidato e quant'altro occorre per il corretto
funzionamento della prova preliminare.
2. Il software applicativo deve, in particolare,
consentire lo svolgimento delle seguenti funzioni:
a. la miscelazione delle domande con relative risposte da
assegnare a ciascun candidato, secondo i criteri di cui
all'articolo 5, comma 6, rispettando le condizioni di
parità;
b. la automatica assegnazione delle domande e gli
algoritmi di calcolo dei punteggi delle risposte;
c. la distribuzione in rete dei singoli questionari;
d. la stampa del promemoria delle domande e delle
risposte da consegnare al candidato;
e. le stampe di servizio per la gestione della prova.
3. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia sono
stabilite le modalità tecniche per il concreto
svolgimento della prova preliminare di cui all'articolo 4
e delle stesse viene fatta menzione nel bando di concorso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica. Al bando di concorso, oltre allo schema di
domanda di partecipazione, è allegata una scheda
esplicativa in ordine allo svolgimento della prova
relativamente alla presentazione dei quesiti ed alla
indicazione delle risposte scelte dal candidato.
Art.
8 - Commissione ministeriale per l'archivio informatico
dei quesiti.
1. La commissione prevista dall'articolo 123-quater dell'ordinamento
giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941,
n. 12, aggiunto dall'articolo 4 del decreto legislativo
17 novembre 1997, n. 398, provvede alla formazione,
conservazione, gestione e aggiornamento dell'archivio
informatico dei quesiti. A tal fine può deliberare le
integrazioni, modificazioni e soppressioni necessarie per
l'aggiornamento o il completamento dell'archivio e può
proporre le modifiche ritenute necessarie al sistema
informatico utilizzato.
2. La commissione procede alla approvazione dei quesiti
proposti dai componenti o dai membri aggregati. Per la
validità delle sedute è necessaria la presenza di
almeno tre dei cinque componenti. La commissione può
suddividersi in gruppi di lavoro di almeno cinque membri,
componenti o aggregati, coordinati da uno di essi,
designato dal Presidente. Per le deliberazioni hanno
diritto di voto anche i membri aggregati convocati per la
seduta nella quale si discutono i quesiti da loro
predisposti e sono adottate a maggioranza dei presenti.
Il Consiglio superiore della magistratura può concedere,
su richiesta del Ministro di grazia e giustizia, l'esonero
totale ovvero parziale dal lavoro giudiziario per i
componenti e i membri aggregati appartenenti alla
magistratura (1).
3. Dopo l'emanazione del decreto del Ministro di grazia e
giustizia di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto
legislativo 17 novembre 1997, n. 398, la commissione
procede all'aggiornamento dell'archivio. Alla commissione
possono essere indirizzate proposte di modifica o di
riesame dei quesiti da parte di chiunque vi abbia
interesse. La commissione si riunisce, altresì, nella
settimana successiva alla pubblicazione di ogni bando di
concorso (1).
4. Le modifiche all'archivio informatico approvate in
ogni singola seduta sono comunicate dal presidente della
commissione, tempestivamente, all'ufficio che provvede
all'inserimento nell'archivio (1).
5. Presso il centro elettronico di documentazione della
corte di cassazione è istituito un ufficio decentrato
del Ministero di grazia e giustizia con il compito di
provvedere alla tenuta dell'archivio informatico dei
quesiti.
6. La pubblicità dei quesiti contenuti nell'archivio
informatico, nonché del grado di difficoltà di ciascuno
di essi, è assicurata mediante la loro pubblicazione nel
supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana la cui data, non posteriore di oltre
novanta giorni a quella di pubblicazione del bando di
concorso, è indicata con avviso pubblicato in calce al
bando di concorso stesso (1).
7. Per le necessità di supporto amministrativo e tecnico
della commissione sono distaccate almeno nove unità di
personale amministrativo di cui una di area C, due di
area B3 e sei di area B2 (2).
8. Per le necessità di carattere logistico sono
utilizzate oltre le strutture del centro elettronico di
documentazione della corte di cassazione, anche quelle
del Ministero di grazia e giustizia.
9. Il Ministero di grazia e giustizia provvede alla
sollecita fornitura delle apparecchiature, anche
individuali, e di quanto altro occorra per assicurare la
tempestiva formulazione e l'aggiornamento dell'archivio
informatico da parte dei componenti e dei membri
aggregati nonché della segreteria della commissione (1).
(1) Comma modificato
dall'art. 6 del D.M. 4 agosto 2000, n. 261.
(2) Comma sostituito dall'art. 6 del D.M. 4 agosto 2000,
n. 261.
Capo II
Disposizioni finali (1).
(1) Il capo II è
stato sostituito dall'art. 7 del D.M. 4 agosto 2000, n.
261.
Art.
9 - Archivio dei quesiti.
1. Con il decreto del Ministro della giustizia di cui all'articolo
19, secondo comma, del decreto legislativo 17 novembre
1997, n. 398, sentito il Consiglio superiore della
magistratura, l'archivio delle domande viene dichiarato
utilizzabile per il concorso per uditore giudiziario.
ALLEGATO A
DIRITTO CIVILE
Quesito: Per l'adempimento di un'obbligazione,
se non è determinato il tempo in cui la prestazione deve
essere eseguita e tuttavia per la natura della
prestazione stessa sia necessario un termine, questo, in
mancanza di un accordo tra le parti:
Risposte:
1. E' stabilito dal giudice.
2. Si intende rimesso alla volontà del debitore.
3. Si intende rimesso alla volontà del creditore.
4. E' stabilito dal presidente della camera di
commercio del luogo in cui la prestazione deve essere
eseguita.
DIRITTO PENALE
Quesito: Quando ricorrono cause di
estinzione del reato o della pena, in mancanza di diversa
disposizione da parte della legge, esse hanno effetto :
Risposte:
1. Nei confronti del solo autore materiale.
2. Nei confronti di tutti i concorrenti.
3. Nei confronti dei soli soggetti cui la causa di
estinzione si riferisce.
4. Anche nei confronti dei soggetti civilmente
responsabili.
DIRITTO AMMINISTRATIVO (1)
Quesito: A norma della legge 7 agosto 1990,
n. 241, ogni provvedimento amministrativo:
Risposte:
1. Deve essere motivato, salvo che nelle
ipotesi previste dalla legge.
2. Deve essere motivato, ad eccezione di quelli
concernenti l'organizzazione amministrativa.
3. Deve essere motivato solo nei casi previsti
dalla legge o dai regolamenti.
4. Deve essere motivato, salvo in casi di urgenza
o di necessita' indicati nel provvedimento stesso.
(1) Il normo-tipo di
quesito sulla materia del diritto amministrativo è stato
sostituito dall'art. 8 del D.M. 4 agosto 2000, n. 261.
ALLEGATO B
TABELLA PUNTEGGI (1)
(1) L'allegato B
recante la tabella dei punteggi è stato soppresso dall'art.
9 del D.M. 4 agosto 2000, n. 261.
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