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Indice
della normativa D.Lgs. 17 novembre 1997, n. 398 -
Modifica alla disciplina del concorso per Uditore
Giudiziario e norme sulle scuole di specializzazione per
le professioni legali, a norma dell'articolo 17, commi
113 e 114, della Legge 15 maggio 1997, n. 127
Capo I
Semplificazione
del concorso per uditore giudiziario
Artt.
1 - 12 - Omissis (1)
(1) Gli artt. 1 - 12
modificano o sostituiscono norme del R.D. 30 gennaio 1941,
n. 12.
Art.
13 - Assunzione dei magistrati per concorso.
1. L'articolo 12 della legge 24 marzo 1958, n.
195, è sostituito dal seguente:
"Art. 12 (Assunzione dei magistrati per concorso) .
- 1. La commissione esaminatrice del concorso per uditore
giudiziario, terminati i lavori, forma la graduatoria che
è immediatamente trasmessa per la approvazione al
Consiglio superiore della magistratura, con le eventuali
osservazioni del Ministro di grazia e giustizia. Il
Consiglio superiore della magistratura approva la
graduatoria e delibera la nomina dei vincitori entro
venti giorni dalla ricezione. I relativi decreti di
approvazione della graduatoria e di nomina dei vincitori
sono emanati dal Ministro di grazia e giustizia entro
dieci giorni dalla ricezione della delibera. La
graduatoria è pubblicata senza ritardo nel Bollettino
ufficiale del Ministero di grazia e giustizia e dalla
pubblicazione decorre il termine di trenta giorni entro
il quale gli interessati possono proporre reclamo. Gli
eventuali provvedimenti di rettifica della graduatoria
sono adottati entro il successivo termine di trenta
giorni, previa delibera del Consiglio superiore della
magistratura.
2. Se il numero degli idonei è superiore a quello dei
posti messi a concorso, eventualmente aumentati di un
decimo, la graduatoria formata dalla commissione
esaminatrice è pubblicata nel Bollettino ufficiale del
Ministero di grazia e giustizia prima della trasmissione
al Consiglio superiore della magistratura per la
approvazione. Dalla pubblicazione decorre il termine di
trenta giorni entro il quale gli interessati possono
proporre reclamo. Entro lo stesso termine il Ministro di
grazia e giustizia può formulare le proprie osservazioni.
Nei successivi trenta giorni il Consiglio superiore della
magistratura provvede su reclami e sulle osservazioni ed
approva la graduatoria, anche modificandola".
Art.
14 - Sottocommissioni.
1. Se i candidati che hanno portato a termine la
prova scritta sono più di trecento, il presidente,
sentiti i commissari, può formare tre o più
sottocommissioni per materia, ciascuna delle quali è
composta da non meno di tre commissari. La
sottocommissione è presieduta dal presidente, dal vice
presidente o dal commissario più anziano.
2. Si applicano le disposizioni del regio decreto 15
ottobre 1925, n. 1860.
Art.
15 - Informazioni.
1. Le autorità alle quali sono trasmesse
richieste di informazioni ai sensi dell'articolo 124,
comma quinto, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12,
sono tenute a fornirle entro trenta giorni.
Capo II
Scuola di
specializzazione per le professioni legali
Art.
16 - Scuola biennale di specializzazione per le
professioni legali.
1. Le scuole biennali di specializzazione per le
professioni legali sono disciplinate, salvo quanto
previsto dal presente articolo, ai sensi dell'articolo 4,
comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341.
2. Le scuole biennali di specializzazione per le
professioni legali, sulla base di modelli didattici
omogenei i cui criteri sono indicati nel decreto di cui
all'articolo 17, comma 114, della legge 15 maggio 1997, n.
127, e nel contesto dell'attuazione della autonomia
didattica di cui all'articolo 17, comma 95, della
predetta legge, provvedono alla formazione comune dei
laureati in giurisprudenza attraverso l'approfondimento
teorico, integrato da esperienze pratiche, finalizzato
all'assunzione dell'impiego di magistrato ordinario o all'esercizio
delle professioni di avvocato o notaio. L'attività
didattica per la formazione comune dei laureati in
giurisprudenza è svolta anche da magistrati, avvocati e
notai. Le attività pratiche, previo accordo o
convenzione, sono anche condotte presso sedi giudiziarie,
studi professionali e scuole del notariato, con lo
specifico apporto di magistrati, avvocati e notai.
3. Le scuole di cui al comma 1 sono istituite, secondo i
criteri indicati nel decreto di cui all'articolo 17,
comma 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127, dalle
università, sedi di facoltà di giurisprudenza, anche
sulla base di accordi e convenzioni interuniversitari,
estesi, se del caso, ad altre facoltà con insegnamenti
giuridici.
4. Nel consiglio delle scuole di specializzazione di cui
al comma 1 sono presenti almeno un magistrato ordinario,
un avvocato ed un notaio.
5. Il numero dei laureati da ammettere alla scuola, è
determinato con decreto del Ministro dell'università e
della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con
il Ministro di grazia e giustizia, in misura non
inferiore al dieci per cento del numero complessivo di
tutti i laureati in giurisprudenza nel corso dell'anno
accademico precedente, tenendo conto, altresì, del
numero dei magistrati cessati dal servizio a qualunque
titolo nell'anno precedente aumentato del venti per cento
del numero di posti resisi vacanti nell'organico dei
notai nel medesimo periodo, del numero di abilitati alla
professione forense nel corso del medesimo periodo e
degli altri sbocchi professionali da ripartire per
ciascuna scuola di cui al comma 1, e delle condizioni di
ricettività delle scuole. L'accesso alla scuola avviene
mediante concorso per titoli ed esame. La composizione
della commissione esaminatrice, come pure il contenuto
delle prove d'esame ed i criteri oggettivi di valutazione
delle prove, è definita nel decreto di cui all'articolo
17, comma 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Il
predetto decreto assicura la presenza nelle commissioni
esaminatrici di magistrati, avvocati e notai.
6. Le prove di esame di cui al comma 5 hanno contenuto
identico sul territorio nazionale e si svolgono in tutte
le sedi delle scuole di cui al comma 3. La votazione
finale è espressa in sessantesimi. Ai fini della
formazione della graduatoria, si tiene conto del
punteggio di laurea e del curriculum degli studi
universitari, valutato per un massimo di dieci punti.
7. Il rilascio del diploma di specializzazione è
subordinato alla certificazione della regolare frequenza
dei corsi, al superamento delle verifiche intermedie, al
superamento delle prove finali di esame.
8. Il decreto di cui all'articolo 17, comma 114, della
legge 15 maggio 1997, n. 127, è emanato sentito il
Consiglio superiore della magistratura.
Capo III
Disposizioni
transitorie e finali
Art.
17 - Norme transitorie e finali.
1. In deroga a quanto previsto dal comma 4 dell'articolo
123-bis, a decorrere dal settimo anno successivo alla
data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo, il numero dei candidati che possono
conseguire l'ammissione alla prova scritta del concorso
per uditore giudiziario all'esito della prova preliminare
è progressivamente ridotto del dieci per cento l'anno
fino a raggiungere un numero pari a due volte quello dei
posti messi a concorso.
2. Le disposizioni di cui al capo I, fatta eccezione per
gli articoli 12, 13 e 15, non si applicano ai concorsi
per uditore giudiziario già banditi alla data di entrata
in vigore del presente decreto legislativo.
3. Nei novanta giorni successivi al suo insediamento la
commissione prevista dall'articolo 123 -quater del regio
decreto 30 gennaio 1941, n. 12, provvede alla creazione
di un archivio provvisorio delle domande, utilizzando
archivi di domande già predisposti per l'accesso ad
altri concorsi, anche se aventi ad oggetto una sola delle
materie della prova scritta, eventualmente modificandole
per adattarle ai criteri previsti dall'articolo 123 -bis,
comma 2.
4. Se alla data di adozione del decreto ministeriale con
il quale è bandito il concorso per uditore giudiziario,
successivo alla data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo, non sia intervenuto il decreto
ministeriale di cui all'articolo 19, che attesta la
avvenuta formazione della banca dati, con decreto del
Ministro di grazia e giustizia, su conforme delibera del
Consiglio superiore della magistratura, può essere
disposto che la prova preliminare sia effettuata
utilizzando l'archivio provvisorio di cui al comma 3.
5. Alla prova preliminare di cui al comma 4 si applicano,
in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo
123-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nonché
quelle del regolamento per lo svolgimento della prova
preliminare.
5-bis. Per i tre anni successivi alla data di entrata in
vigore del presente decreto legislativo, la prova
preliminare di cui all'art. 123-bis dell'ordinamento
giudiziario, aprrovato con regio decreto 30 gennaio 1941,
n. 12, introdotto dall'articolo 2 del presente decreto
legislativo, ha luogo a Roma o in sedi decentrate (1).
(1) Comma aggiunto
dall'art. 3, comma 1, D.L. 21 settembre 1998, n. 328,
conv., con modificazioni, in L. 19 novembre 1998, n. 399.
Art.
18 - Abrogazioni.
1. Sono abrogate le norme incompatibili con il presente
decreto legislativo ed in particolare:
a) l'articolo 1 della legge 17 novembre 1978, n. 746;
b) la legge 4 febbraio 1985, n. 11;
c) l'articolo 1, comma 3, della legge 3 febbraio 1989, n.
32;
d) gli articoli 1 e 2 del regio decreto 15 ottobre 1925,
n. 1860;
e) l'articolo 12, comma secondo, del regio decreto 15
ottobre 1925, n. 1860, come sostituito, da ultimo, dall'articolo
1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio
1965, n. 617;
f) l'articolo 4, primo comma, del regio decreto 15
ottobre 1925, n. 1860.
Art.
19 - Termini per adozione di provvedimenti.
1. La commissione di cui all'articolo 123-quater dell'ordinamento
giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941,
n. 12, è nominata entro quindici giorni dalla entrata in
vigore del presente decreto legislativo.
2. Il regolamento di cui all'articolo 123-quinquies dell'ordinamento
giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941,
n. 12, è emanato entro centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto legislativo. L'archivio
delle domande è approntato entro i duecentoquaranta
giorni successivi. Con decreto del Ministro di grazia e
giustizia, sentito il Consiglio superiore della
magistratura, l'archivio delle domande diviene
utilizzabile per il concorso per uditore giudiziario.
Art.
20 - Norme applicabili al concorso per uditore
giudiziario riservato alla provincia autonoma di Bolzano.
1. Fermo restando quanto previsto dalle norme vigenti, al
concorso per uditore giudiziario riservato per la
provincia autonoma di Bolzano, non si applicano i
seguenti articoli: 123, comma 1, lettera a), 123 -bis,
123-quater, 123-quinquies, 124, commi primo, secondo e
terzo, 125, 125-ter e 125-quater del regio decreto 30
gennaio 1941, n. 12, nonché l'articolo 17 del presente
decreto legislativo.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi
della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e di farlo osservare.
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