Scade il 31 marzo prossimo il termine ultimo per ottenere l’indennità di disoccupazione ordinaria non agricola con i requisiti ridotti, nonché quella agricola con i requisiti normali e ridotti (compresi i trattamenti speciali).
La prima, ovvero quella non agricola con i requisiti ridotti, coinvolge tutti quei lavoratori precari che hanno svolto nell’anno precedente attività di tipo occasionale, come supplenze nelle scuole o comunque incarichi a tempo determinato, e che pertanto hanno prestato attività lavorativa per almeno 78 giornate durante il 2000.
Gli ex lavoratori interessati hanno diritto al contributo soltanto se in possesso dei seguenti requisiti:
- almeno due anni di assicurazione contro la disoccupazione involontaria;
- almeno 78 giornate di lavoro effettivamente svolte nell’anno precedente.
Non si richiede, perciò, che l’interessato sia attualmente disoccupato o iscritto nelle liste di collocamento e neppure che risulti in possesso di almeno un anno di contributi nell’ultimo biennio.
La domanda: le 78 giornate devono essere di effettivo svolgimento di attività lavorativa con esclusione, quindi, delle giornate di assenza per ferie, per malattia, infortunio, gravidanza e simili o sono da considerare come giornate utili ai fini dell’acquisizione del beneficio anche quelle comunque interne al periodo complessivamente lavorato e per le quali esista obbligo di contribuzione?
Con la circolare n. 273 l’Inps ha finalmente dipanato la questione, riconoscendo il diritto a usufruire dell’indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti ridotti anche a quei lavoratori che facciano valere 78 giornate di lavoro comprensive, oltre che delle giornate di lavoro effettivamente prestate, anche di quelle relative ad assenze per festività, ferie, riposi ordinari e compensativi, periodi di malattia e maternità e situazioni assimilabili, purché retribuite, coperte da contribuzione obbligatoria e comunque riguardanti un periodo complessivamente considerato come lavorativo.
Se questa nuova interpretazione rende possibile l’accesso a tutti coloro che si riconoscano nel tipo di rapporto di cui sopra, il criterio non coinvolge parimenti la determinazione del numero delle giornate da indennizzare, visto che i lavoratori interessati hanno diritto a essere indennizzati soltanto per un numero di giornate pari a quelle effettivamente lavorate.
La misura dell’indennità dovuta è pari al 30% della retribuzione di riferimento (tre mesi precedenti la cessazione dal lavoro). Questa indennità viene pagata dall’Inps e viene applicata ad un numero di giornate pari a quelle lavorate nell’anno precedente. Da precisare che, se l’articolo 78, comma 19, della legge 388 del 23 dicembre 2000 (Finanziaria 2001) ha stabilito che la percentuale di commisurazione alla retribuzione dell’indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali è elevata al 40% dal primo gennaio scorso ed è estesa fino a nove mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a 50 anni, l’aumento non coinvolge i trattamenti di disoccupazione agricoli (ordinari e speciali) né l’indennità ordinaria con requisiti ridotti.
Da ultimo va sottolineato che due circolari dell’Inps (n. 125 del 23-1-2001 e n. 244 del 21-2-2001) hanno stabilito che il contributo riguarda anche collaboratori coordinati e continuativi e lavoratori autonomi titolari di partita Iva iscritti ai contributi del 10 e 13%.
Tuttavia l’Istituto previdenziale non ha mancato anche di precisare che l’indennità non potrà essere riconoscuta se l’attività autonoma non è stata accompagnata da una prevalente attività lavorativa svolta in regime di dipendenza.
La difficoltà risiede nella possibilità di dimostrare il tutto. E su questo importante punto l’Inps non si è ancora espresso.
Il contributo punto per punto
A chi spetta
Ai lavoratori che, non potendo far valere 52 contributi settimanali negli ultimi due anni, hanno lavorato per almeno 78 giornate nell'anno precedente.
Dal 1° gennaio 1999 non è più riconosciuta nei confronti di chi si dimette volontariamente, ma soltanto in caso di licenziamento.
La domanda
La domanda va indirizzata all'INPS e presentata alla Sezione circoscrizionale per l'impiego o direttamente alle Sedi dell'INPS entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la disoccupazione.
L’importo
Per le domande presentate nel 2001 e relative all'attività lavorativa prestata nel 2000, l'indennità dovuta è liquidata nei limiti del 30% della retribuzione di riferimento nei limiti di un importo massimo mensile lordo di Lire 1.441.709 elevato a Lire 1.732.795 per i lavoratori che possono far valere una retribuzione lorda mensile superiore a Lire 3.119.030.
La durata
L'indennità spetta, di regola, per un numero di giornate pari a quelle effettivamente lavorate nell'anno precedente.
Come viene effettuato il pagamento
Con un unico assegno inviato a casa del lavoratore.
Il ricorso
Nel caso in cui la domanda venga respinta, l'interessato può presentare ricorso, in carta libera, al Comitato provinciale dell'INPS, entro 90 giorni dalla data di ricezione della lettera con la quale si comunica la reiezione.
Il ricorso, indirizzato al Comitato Provinciale, può essere
- presentato agli sportelli della Sede dell'INPS che ha respinto la domanda;
- inviato alla Sede dell'INPS per posta con raccomandata con ricevuta di ritorno;
- presentato tramite uno degli Enti di Patronato riconosciuti dalla legge.
Al ricorso vanno allegati tutti i documenti ritenuti utili per l'accoglimento del ricorso stesso