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Sono stati magistrati
di Maria Rosaria Venittelli
Negli ordinamenti contemporanei i magistrati sono pubblici funzionari investiti del potere giudiziario, cui è affidata l’amministrazione della giustizia, ossia la funzione di assicurare l’osservanza e l’applicazione del diritto vigente nello Stato.
Nella storia dell’occidente europeo le magistrature hanno subito una lunga evoluzione.
Le società primitive affidavano l’amministrazione della giustizia al re o ad un consiglio di capi.
Nell’antica Grecia i magistrati erano cittadini investiti di pubblici poteri, che spesso esercitavano contemporaneamente funzioni giurisdizionali, legislative ed esecutive. Si distinguevano magistrature collettive e magistrature individuali. Tipica magistratura collettiva era la bulè, che nelle antiche monarchie costituiva il consiglio di nobili che assisteva il re nell’amministrazione della giustizia. In seguito, ad Atene e nelle altre pòlis ad ordinamento repubblicano la bulè divenne una sorta di senato, competente ad esaminare preventivamente le proposte avanzate all’assemblea. Ad Atene una costituzione di Solone del 594 a.C. istituì una bulè di 400 membri, elevati a 500 da Clistene verso la fine del sec. VI e sorteggiati tra le 10 tribù.
Agli strateghi, magistratura collegiale che al tempo della riforma di Clistene (VI sec.) contava 10 membri, era affidato il supremo comando militare. Essi si alternavano quotidianamente nella direzione delle operazioni di guerra.
Suprema magistratura individuale ed inizialmente elettiva dell’antica Grecia fu l’arcontato.
L’arconte governò la repubblica aristocratica ateniese a partire dal sec. X a.C., dopo l’abolizione del potere regio. In origine era eletto a vita, poi per 10 anni. Solone limitò ad un anno la durata della carica, rendendola accessibile non solo ai membri di famiglie aristocratiche ma anche ai ricchi. Dopo la riforma di Clistene si ebbero ad Atene nove arconti annuali, con funzioni diverse: l’arconte basileus (massima autorità religiosa), l’arconte eponimo (dava il nome all’anno in corso), l’arconte polemarco (responsabile degli eserciti cittadini) e sei tesmoteti (custodivano le leggi e amministravano la giustizia). Aristide ammise alla carica tutte le classi di cittadini e, a partire dal 487 a.C., tali magistrati non furono più eletti ma sorteggiati. Nell’esercizio delle loro funzioni, gli arconti godevano di enormi privilegi e diritti e la loro persona era sacra e inviolabile. Essi erano soggetti solo al controllo della bulè.
Nell’antica Roma i supremi magistrati (iudices) cumulavano nella loro persona l’imperium (il potere amministrativo) e la giurisdizione. A partire dal II sec. a.C. la diffusione del processo formulare delineò la distinzione della funzione di iudex da quella del magistratus: iudex era colui che, scelto dalle parti, provvedeva alla risoluzione del caso concreto; magistrato era colui che, privato della funzione giudicante, si limitava a concedere le formule. I magistrati, eletti per un periodo determinato di tempo dall’assemblea popolare (comizi), si distinguevano in ordinari (essenziali al normale svolgimento della vita cittadina) e straordinari (creati per fronteggiare speciali accadimenti). Tra i magistrati ordinari rientravano i consoli, il pretore, gli edili, i questori e i censori; tra i magistrati straordinari rientravano, invece, il dittatore e i tribuni militum. Il passaggio da una magistratura all’altra costituiva la carriera (cursus honorum) che il magistrato percorreva ordinatamente, partendo dalla base (la questura) e giungendo al vertice (il consolato ed, eventualmente, la dittatura). In età imperiale la temporaneità della carica si attenuò ed i magistrati, non più elettivi, divennero di nomina imperiale.
Con Giustiniano (527-565) le funzioni di iudex e di magistratus furono nuovamente unite, sebbene al iudex venisse attribuita la decisione di cause di minore rilevanza.
Nell’Italia dominata dai Longobardi il supremo potere giudiziario veniva esercitato dal re. A livello locale, ossia nei vari ducati in cui il territorio della Penisola era diviso, il potere di rendere giustizia, unitamente al potere militare, era amministrato da duchi e successivamente da gastaldi.
In età feudale il potere giurisdizionale veniva esercitato localmente dai conti, nominati liberamente dal sovrano. Essi presiedevano l’assemblea giudiziaria e si avvalevano di scabini. Questi ultimi, profondi conoscitori delle leggi nazionali e delle consuetudini locali, costituirono nell’Alto medioevo un corpo stabile di giudici locali (da cui prese vita la figura del giudice professionale), che nei collegi giudicanti avevano il compito di formulare la sentenza che il conte avrebbe pronunciato.
Con l’avvento dei Comuni, l’autorità cittadina rivendicò nei confronti dell’Impero il potere di nominare i propri magistrati. Nella prima fase evolutiva del Comune italiano vi furono i consoli, eletti dal parlamento cittadino in numero variabile da due a dodici; essi duravano in carica un anno e non erano rieleggibili. L’accesso al consolato non era precluso ad alcun ceto, ma nella prassi tale carica venne prevalentemente ricoperta da nobili e da esponenti dell’alta borghesia. Oltre a presiedere i tribunali e a comandare l’esercito, ai consoli competeva l’amministrazione delle finanze e la stipulazione di trattati politici e negoziali. Tale magistratura scomparve nel corso del sec. XIII, quando a capo del Comune fu posto il podestà. Questi durava in carica un anno e veniva eletto tra i migliori cittadini di altra città.
In età moderna, a partire dal sec. XVI e con l’affermazione degli Stati nazionali sorsero in Italia e in Europa i grandi tribunali, ossia organi giudicanti a composizione collegiale (si pensi alla Sacra Rota per lo Stato pontificio, alla Rota fiorentina, al Sacro Regio Consiglio per il Regno di Napoli, al Parlamento di Parigi e al Tribunale Camerale dell’Impero per la Germania). I giudici di questi tribunali erano giuristi-consiglieri del principe, dotati di elevata preparazione tecnica e strettamente vincolati al potere politico.
Col progressivo affermarsi del principio della separazione dei poteri (teorizzato da Locke nel sec. XVII e ripreso da Montesquieu) i magistrati acquisirono una sempre maggiore indipendenza rispetto al potere legislativo ed esecutivo: il termine magistrato assunse il significato esclusivo di organo del potere giudiziario investito della sola funzione giudicante.
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