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Magistrati e potere nella storia europea
di Rodolfo Costa

Uno degli aspetti centrali della questione delle riforme nell’ambito della giustizia è rappresentato dal problema del rapporto tra l’ordine giudiziario e il potere amministrativo e politico in generale e può dirsi che questo punto sia il vero leitmotiv degli ondeggiamenti della opinione pubblica intorno a tribunali e procure. Questo fatto è sicuramente riconducibile alla acquisizione avvenuta nella società del principio della separazione dei poteri nei tre rami legislativo, esecutivo e giudiziario ma si deve considerare che alla base della intera problematica giudiziaria vi è proprio la difficoltà per così dire strutturale di definire un confine preciso tra i poteri così come sono stati ormai assimilati dalla scolastica corrente e anche dal linguaggio comune.

A titolo di premessa è bene ricordare che questa tripartizione è il risultato di un percorso storico molto frastagliato che ha interessato l’intera europa continentale tra il ‘700 e oggi ma non ha nemmeno lambito la realtà delle isole britanniche e in generale del mondo anglosassone, il quale conserva il proprio sistema di "common law" con pochissime norme scritte e con la piena forza normativa riconosciuta al precedente giurisprudenziale, ragion per cui in quelle contrade i ruoli del legislatore, del giudice e dell’amministratore si sono evoluti e si atteggiano in modo completamente differente.

Nel paesaggio editoriale italiano uno strumento utile a fornire uno sguardo di insieme su questo complesso rapporto tra giudici e società è rappresentato da "Magistrati e potere nella storia europea" (Il Mulino, 1997, € 18,08), una raccolta curata da Raffaele Romanelli che riunisce nove saggi incentrati sulla storia dei rapporti tra il potere giudiziario gli altri poteri pubblici e la società nelle diverse realtà storiche dei principali paesi europei in età moderna e contemporanea.

Il curatore pone al centro di questa indagine collettiva il "rapporto rimosso", nella opinione pubblica di oggi, tra giustizia e potere politico poiché "se è vero che la politica attiene al governo della collettività, la funzione giudiziaria è la più intrinsecamente politica e non può essere sottratta all’insieme dei rapporti di potere che organizzano la società ai vari livelli". Il filo conduttore di questa panoramica è dunque costituito dalla osservazione nei vari contesti esaminati (Francia, Germania, Austria, Regno Unito e Italia) del modellarsi negli ultimi tre secoli della figura e del ruolo del magistrato nel conflittuale passaggio dagli ordinamenti consuetudinari sanciti dalla tradizione, che dal medioevo avevano portato al consolidamento fino al ‘600-‘700 di una pluralità di ordinamenti (feudali, ecclesiastici, corporativi ecc.) all’interno dei singoli regni, alle norme legislative codificate nelle nascenti monarchie assolute, le quali avrebbero sostituito a questo pluralismo normativo tradizionale lo Stato moderno, ovvero l’unica e sola fonte legittima di tutti i poteri e di tutte le norme.

I termini di fondo di questo rapporto problematico sono delineati nei due articoli di carattere generale che introducono la raccolta. Significativamente il primo, di Luis Maria Diez-Picazo, propone un rapido excursus sulle linee generali della evoluzione europea aprendo proprio con la disamina del modello anglosassone che vede come norma fondamentale l’Act of Settlement del 1701 il quale prevede l’inamovibilità dei giudici, la competenza regia (con il tramite del potere esecutivo) per la nomina dei magistrati e quella del parlamento per la loro revoca e tutto questo in ossequio alla vincolatività delle "ancient constitutions" anche nei confronti del potere della corona. L’articolo seguente, di Luca Mannori, "Giustizia e amministrazione tra antico e nuovo regime" invece svolge una breve storia dell’evoluzione della separazione del potere giudiziario da quello amministrativo, dalla originaria unione nel medioevo e per tutta l’età moderna, per giungere alla conclusione radicale e provocatoria di una inadeguatezza della contrapposizione tra potere giudiziario e amministrativo perché inadatta ad un sistema politico policentrico come quello vigente, nel quale il fondamento del potere pubblico sarebbe rappresentato dalla mediazione tra le istanze sociali e non da una loro riduzione a categorie monolitiche come quelle del modello di stato napoleonico che aveva come punto di riferimento le libertà individuali e non quelle dei gruppi, i quali costituiscono oggi gli attori principali della scena pubblica.

Una descrizione approfondita delle vicende costituzionali delle magistrature inglesi è contenuta nell’articolo di Joseph M. Jacob, nel quale viene descritta la funzione del Lord Cancelliere (ministro della giustizia) e il reclutamento e la disciplina delle giurisdizioni superiori (Court of Appeal, High Courts) e quella delle magistrature onorarie e stipediarie, nonché sulla formazione dei magistrati che è tuttora eminentemente pratica, legata cioè alla attività forense e non alle univeristà e alla burocrazia. La divisione dei poteri viene garantita di fatto dal cosiddetto "rule of law", ovvero dalla sottoposizione di tutti i cittadini indistintamente alla legge ordinaria mentre i componenti delle magistrature, dal Lord Chancelor ai Law Lords della Court of Appeal, suprema corte civile, e della High Court, suprema corte penale, fino ai Law Officers (procuratori) sono tutti allo steso tempo magistrati, membri del parlamento e membri del governo. La garanzia del corretto funzionamento del sistema è data dal sovrano il quale è il capo supremo di tutti e tre i poteri. Alla base della piramide si trovano i giudici minori della High Court, delle County Courts, e infine le Magistrates’ Courts e i giudici di pace. Queste ultime magistrature sono costituite da giudici a volte qualificati giuridicamente, nominati anch’essi dal Lord Chancelor mentre per le corti superiori la nomina è politica e la scelta viene espletata tra gli avvocati (barristers) di notevole e riconosciuta esperienza. La formazione dei giudici è quindi totalmente separata dalla formazione tecnico-giuridica e da qualsiasi criterio di selezione burocratica, piuttosto essa è collegata all’esperienza pratica nell’avvocatura ed è comunque strettamente legata alla carriera politica. Sul punto è particolarmente eloquente la citazione di Lord Devlin: "Formare un giudice come un esperto autonomo nel suo campo e su qualsiasi materia, significa trasferire la giustizia dalla Corte al gabinetto privato e tirare le cortine. Fornirgli una cultura di base distinta da quella del foro, significherebbe ammettere in udienza anche gli esperti, oltre che le parti, lasciandole tuttavia prive di consulenza legale".

Jacob conclude il suo saggio descrivendo la tendenza attuale dei giudici britannici a rinunciare ad alcune prerogative formali di autonomia rispetto alle richieste consultive provenienti dagli uffici pubblici, in quanto essi sono sottoposti soltanto alla legge che promana dal Parlamento libero e sovrano. Oggi il giudice inglese sembra talvolta un dipendente dello Stato sempre più integrato nella nuova formula amministrativa del "new public mangement".

La differenza della vicenda “insulare” da quella continentale consiste proprio nel diverso anzi opposto modo di rapportarsi delle componenti della società con le istituzioni. Con la rivoluzione culminata nel 1648 il parlamento inglese (rappresentativo degli “stati” della società del regno, e già suddiviso in Lords e Comuni) impediva al re Carlo I Stuart di insediare sul suolo britannico una monarchia assoluta di modello continentale che avrebbe annullato le istanze e le autonomie tradizionali; la Gloriosa Rivoluzione “senza sangue” si sarebbe poi compiuta nel 1688 con la chiamata al trono da parte dell’episcopato anglicano e del parlamento di un nuovo sovrano (Guglielmo d’Orange-Nassau, già “staathouder” dei Paesi Bassi). Il prezzo di quella affermazione di libertà da parte della comunità di un paese che ancora oggi si chiama Regno Unito era stata la decapitazione del suddetto re Stuart, mentre circa un secolo e mezzo dopo, un altra rivoluzione, questa volta sull’altra sponda della Manica, avrebbe sostituito al monarca il modello del moderno Stato assoluto con la costituzione e i codici scritti, ma in questo caso insieme al re la testa la persero anche alcune decine di migliaia di cittadini impigliatisi a vario titolo nelle maglie del “terrore”, modello di future repressioni.

Il saggio di Christophe Charle intitolato "Magistratura e politica in Francia nei secoli XIX e XX" si apre significativamente con un passo tratto dal discorso tenuto nel 1895 in occasione dell’apertura dell’anno giudiziario dall’avvocato generale Peysonnié: "L’ostilità verso i giuristi si è tramandata per generazioni nel popolo francese. L’impopolarità della magistratura, in particolare è dovuta a rancori accumulati nei secoli. Il magistrato dei nostri tempi deve dunque scontare colpe che non ha commesso in prima persona; egli paga perfino per le incongruenze del diritto".

Il riferimento è alla venalità ed ereditarietà che caratterizzava gli uffici amministrativi e quelli giudiziari in tutta Europa durante l’"ancien régime", fatto che aveva portato alla formazione di un ceto di funzionari che rappresentavano una vera e propria casta chiusa ad elementi provenienti dall’esterno e fortemente votata alla conservazione dei propri privilegi. Tocqueville aveva identificato proprio in questa classe di ministeriali la forza motrice della rivoluzione francese, per mezzo della quale essa era riuscita a cancellare i privilegi del monarca e degli altri "stati" per sostituirli con un ordinamento statuale centralizzato e burocratizzato nel quale non avrebbe dovuto subire controlli, angherie limitazioni sociali giustificate da norme eterogenee rispetto a quelle del diritto positivo, trasferendo così i motivi di fondo dell’assolutismo dalla figura del monarca a quella dello Stato. Il saggio in questione è tutto incentrato su questa dinamica sociale di una magistratura che attraverso le varie Monarchie e Repubbliche sembra essere preoccupata più che altro dalla conservazione di questo privilegio cetuale giocando sulle ambiguità dell’ordinamento giudiziario. Proprio in continuità con l’antico regime il reclutamento dei magistrati fino ai primi del novecento era fondato su di un sistema fondamentalmente arbitrario da parte dell’ordine giudiziario e caratterizzato da un tirocinio non retribuito molto lungo e da una carriera sostanzialmente precaria, tutte cose, queste, evidentemente scoraggianti per aspiranti che non appartenessero alla ricca borghesia e in particolar modo al notabilato giuridico. Questo sistema era poi, come è facilmente comprensibile, caratterizzato da una notevole precarietà politica e da una certa frequenza di epurazioni al cambio di maggioranze o di regime. Soltanto nel 1906 venne varato un modello di concorso pubblico per la magistratura connotato tuttavia da ampie fasce di esenzione tra i professionisti del diritto, da flessibilità delle graduatorie e da una notevole influenza dell’esecutivo nella composizione della commissione. Uno dei capisaldi del dibattito sulle riforme della magistratura è sempre stato rappresentato dal contrasto fra automatismo delle carriere (democratizzazione soprattutto dei vertici della magistratura) e meritocrazia (influenza dell’esecutivo) affermatosi negli ultimi decenni con la "Ecole nazionale de magistrature" (Enm) istituita nel 1958 con sede a Bordeaux. Nell’ordinamento vigente dunque il magistrato è tenuto a ricevere una formazione permanente da questa scuola, la quale costituisce anche la porta di ingresso nella carriera. Infatti sono previsti tre tipi di concorso di ammissione: uno per funzionari riservato ai funzionari della p.a., un altro riservato a notai e avvocati ed infine uno aperto ai giovani laureati.

Il passaggio dall’"ancien régime" alle costituzioni moderne è centrale anche negli articoli dedicati all’area germanica. L’articolo di Claudio Tommasi prende in esame le vicende dell’elettorato di Assia e del Reich prussiano ed è anche esso introdotto da un citazione tratta da un’opera del consigliere della Suprema Corte d’Appello di Kassel Otto Bähr: "Di fronte al potere del governo, i tribunali, nella loro giurisdizione, sono i regolatori dello Stato. Non v’è contraddizione nel fatto che si tratti di organi dello stesso potere statale, cui pongono un freno, allorché la sua azione tende ad infrangere il diritto".

Da queste righe traspare nitidamente l’immagine di un diritto oggettivato e connotato anche dal punto di vista etico, che è, in altre parole, il diritto interpretato attraverso la lente dell’idealismo che stava informando i risorgimenti degli stati tedeschi e che guidava a suo modo il tentativo di riformare degli ordinamenti improntati alle più intricate competenze e potestà tradizionali.

La storia moderna tedesca ha la sua data fondamentale nel 1648 già citata a proposito della rivoluzione inglese. A differenza di questa, la pace di Westfalia siglata appunto in quell’anno segna la fine dell’epoca delle guerre di religione in Europa nonché la divisione dell’Impero in regni cattolici e protestanti secondo una distribuzione che dura tuttora tra le due confessioni. Nel nuovo assetto geopolitico si andò sviluppando in queste entità politiche un certo interesse per le problematiche del diritto pubblico (su questo una battuta di L.A. Muratori nel "Della pubblica felicità" e approfonditamente nelle pagine della "Storia della cultura giuridica" di Tarello).

Alla metà del Settecento quindi si erano andate affermando tendenze riformiste che incominciavano a disciplinare separatamente la cognizione e la decisione di questioni amministrative e fiscali da parte di organi dotati di statuti e competenze propri e separati da quelli di altri organi e uffici, così in Assia con il potenziamento della Suprema Corte d’Appello (privilegium de non appellando) come in Prussia con le importanti riforme del ministro von Cocceij il quale realizzò una delle più importanti riforme nell’Europa del tempo, unificando le supreme corti del regno, riordinando le competenze delle corti minori e soprattutto riformando la procedura civile riducendone i tempi e le istanze. Si aggiunge poi che la stessa tendenza si andava realizzando anche in Baviera, nel Baden e nel Württemberg. Di notevole interesse poi è la recezione negli stati tedeschi annessi all’impero francese, la Renania principalmente, dei primi sistemi di giustizia amministrativa oppure delle giurie popolari nel processo penale, che vennero conservate anche dopo la restaurazione, secondo una dinamica significativa della cultura tedesca di quel periodo, combattuta tra la ricerca di una identità culturale propria (Fiche, Novalis, gli Schlegel ecc.) e le potenti suggestioni provenienti dalla Francia, sulle quali è significativa una annotazione di Hegel, il quale trovandosi a Jena nei giorni della celebre vittoria napoleonica non potè fare a meno di dichiarare l’emozione per la presenza dell’uomo che concentrava su di sé le attenzioni del mondo. Anche in Germania fin dalle riforme e dalle codificazioni settecentesche si va affermando dunque un ordinamento giudiziario caratterizzato da un ceto di magistrati legato alla burocrazia e in particolar modo alla formazione universitaria con una connotazione meno "borghese" della cetualità della magistratura francese più legata, come abbiamo visto, a privilegi di carattere più patrimoniale e politico, il "Gerichtverfassunggesetz" del 1877 che disciplinava l’ordinamento giudiziario dello stato unitario tedesco infatti riduceva alla sola laurea in giurisprudenza il requisito di partecipazione al concorso con lo scopo dichiarato di elidere ogni riferimento a requisiti estranei alla funzione giudiziaria che potessero in qualche modo turbare la purezza della ormai pienamente affermata terzietà del giudice. Si ricorda che attualmente in Germania, terminati gli studi universitari si sostiene un esame di Stato al quale segue un tirocinio di due anni (Referendariat) al termine del quale è necessario sostenere un secondo esame pubblico che consente di acquisire la qualifica di Assessore, necessaria per svolgere tutte le professioni giuridiche, quindi, dopo tre anni di effettivo servizio l’assessore può essere nominato giudice a tempo indeterminato.

Sulla maturazione di questa figura di giudice terzo è imperniato l’articolo di Barbara Dölemeyer sulla vicenda istituzionale austriaca intitolato suggestivamente "Da dipendente statale a ingegnere sociale". L’evoluzione storica dell’ordinamento giudiziario asburgico è tutto sommato analogo a quello tedesco appena descritto. Le riforme assolutiste di Maria Teresa e di Giuseppe II pur ponendo sotto il controllo statale il potere giudiziario non ne avevano pienamente sancito la separazione da quello esecutivo e l’intera vicenda costituzionale austriaca si muoverà intorno a questo punto tra progressi riformistici (1849, 1867) e provvedimenti apertamente reazionari (1851) che vedono restringersi o allargarsi la sfera di dipendenza della magistratura dal governo (i magistrati austriaci fino quasi al 1910 furono obbligati a indossare l’uniforme) o addirittura sottrarre alla giurisdizione civile la materia matrimoniale per restituirla ai tribunali ecclesiastici. Protagonisti di questa epoca furono le imponenti figure di giuristi come i ministri von Schmerling e Klein, i quali gettarono tra l’altro le basi della piena riforma del processo civile e di quello penale con l’affermazione del pieno dominio del giudice sulla funzione probatoria nel processo secondo principi che sarebbero stati recepiti anche dalla codificazione italiana.

Von Schmerling aveva operato alla metà del secolo e sosteneva che "la giustizia in Austria è stata sempre considerata, per così dire, una figliastra, perlomeno per quanto riguarda le cariche più alte", tuttavia egli agì pur sempre secondo una concezione per così dire tradizionale legata alla formazione giuridica degli aspiranti magistrati. Klein, invece, si trovò ad operare nel contesto decisamente diverso della fine del secolo, nella temperie del "socialismo giuridico", e cercò di conciliare l’esigenza di terzietà e autonomia dei giudici con la costante aspirazione ad un pieno controllo statale e dunque amministrativo su tutte le componenti dello Stato ancora influenzata da quello sfondo romantico-idealistico tipico dell’ottocento mitteleuropeo; un suo disegno di riforma prevedeva tra l’altro visite periodiche di ispettori ministeriali presso gli uffici giudiziari. A questo tipo di riforme si opponeva un altro giurista Julius Ofner, il quale sosteneva che "lo Stato di diritto consiste essenzialmente in una repubblica di giudici indipendenti, separata dallo Stato amministrativo. Il giudice in questo caso non è un pubblico funzionario, ma piuttosto un arbitro, le cui decisioni realizzano lo Stato". Questa figura tutta ideale di giudice come "ingegnere sociale" si stemperava dunque in un contrasto fra "autonomisti" e teorici del controllo statale come Klein, il quale rivedrà la sua posizione a favore di una figura di giudice come garante della pace sociale soltanto nel 1916, in un mondo ormai alla fine.

Attualmente in Austria è vigente un sistema di selezione degli uditori cosiddetto "a formazione vincolata", cioè con tirocinio obbligatorio presso gli uffici giudiziari sul modello tedesco.

Infine, l’Italia. Al nostro paese sono dedicati tre saggi che toccano alcune realtà storiche particolari e un excursus sulla magistratura italiana in questo secolo.

Il saggio di Carolina Castellano si intitola "Tra Francia e Italia" e descrive gli ordinamenti giudiziari di Piemonte e Regno delle Due Sicilie durante la Restaurazione.

Le vicende dei due regni italiani sono parallele per effetto della avvenuta recezione della codificazione napoleonica con la conseguente questione della acquisizione di essa negli ordinamenti ristabiliti dalle vecchie dinastie. Nel regno borbonico vengono conservate le Corti di Appello istituite da Murat e praticamente l’intero impianto gerarchico dalle magistrature locali, di circondario, alla Gran Corte Suprema, oltretutto l’eversione della feudalità non fu revocata. In Piemonte, invece, il decreto del 1814 di Vittorio Emanuele I abroga tutti i provvedimenti presi durante il periodo napoleonico e reintroduce il sistema delle giurisdizioni feudali che sarà abolita soltanto nel 1822 allorché sarà introdotta una magistratura gerarchicamente centralizzata suddivisa in un ordine minore di giurisdizione locale, i giudici di mandamento, aperta ai laureati in diritto, temporanea ed onoraria ed una superiore strutturata secondo un criterio di cooptazione nell’ambito dell’aristocrazia e comunque di categorie di persone che potessero garantirsi ampiamente il sostentamento al di fuori dello stipendio. Si attribuisce così alla magistratura una connotazione "cetuale" alla francese. Tanto nell’ordinamento napoletano che in quello piemontese era prevista l’inamovibilità del giudice dalla sua sede tranne che per motivi disciplinari ed in entrambi furono previsti meccanismi meritocratici e controllo ministeriale.

Su questo parallelismo l’autrice cita una osservazione del Piola Caselli il quale ravvisa la discrepanza tra il sistema piemontese e quello napoletano nel rapporto di proporzionalità inversa dell’importanza sociale che intercorre tra avvocatura e magistratura nei due ordinamenti: nel regno sabaudo la dignità e l’incisività della istituzione giudiziaria mette l’avvocatura in una posizione più defilata o "modesta" come viene definita, mentre nel regno delle Due Sicilie la tradizionale assenza, corruzione e inefficienza delle Udienze come delle Grandi Corti avrebbero valorizzato l’immagine e il ruolo dell’avvocatura per compensare questa carenza istituzionale. Del resto si nota come il rapporto tra una avvocatura affollata e problematica e una magistratura per così dire "classista" sia caratteristica anche dell’ordinamento francese.

La garanzia della inamovibilità venne riconosciuta in Piemonte anche dallo Statuto del ’48, dalle leggi Siccardi del 1851 e dalla disciplina dell’ordinamento giudiziario del 1859, conservando però la distinzione tra magistratura alta e bassa e il controllo governativo sul tirocinio e sui provvedimenti disciplinari.

Dalla sequenza di norme viene fuori una tendenza fondamentalmente conservatrice dei criteri giurisdizionali di "ancien régime" nelle legislazioni riformatrici degli stati italiani post-napoleonici, che ha una sua manifestazione palese nella "Collezione delle decisioni più interessanti" redatte nel 1812, in piena era napoleonica, a cura della Corte d’Appello di Venezia, nell’ambito di un progetto che interessava tutti i Dipartimenti del Regno d’Italia, istituito nel 1805, e che costituiscono l’oggetto dell’articolo di Alfredo Viggiano, nel quale viene messo in evidenza come una corte di nuova istituzione e formata da componenti per lo più non legati alle vecchie élites giuridiche veneziane, interamente patrizie, dichiarasse una nostalgica rivendicazione di una giurisdizione improntata alla aequitas e alla analogia proprio mentre trionfavano le codificazioni.

Un sintetico excursus su "Magistratura e potere politico nella storia d’Italia" di Carlo Guarnieri chiude la raccolta, fornendo uno sguardo sintetico sul reclutamento dei magistrati che dal 1865 al 1890 furono quasi per metà non selezionati tramite concorso per uditore, così come sulla storia del CSM, istituito da Vittorio Emanuele Orlando nel 1907 e costituito da giudici in parte nominati dalle Corti di Cassazione (allora non ancora unificate) e in parte di nomina governativa, la quale diventò esclusiva durante il regime fascista, fino al nuovo ordinamento del Consiglio Superiore insediatosi nel 1959. La disamina dei rapporti tra la magistratura e il paese, la società, i partiti politici e i mass media giunge fino alla seconda metà degli anni novanta analizzando alcuni fattori di debolezza dell’ordine giudiziario quali la permeabilità alle influenze esterne e la scarsa identificazione di molti magistrati con la loro professione oppure lo smantellamento della carriera tradizionale a cui non corrisponde il miglioramento dei sistemi di selezione iniziale.

Guarnieri giunge così alla conclusione che in questo dopoguerra "dopo la fase dell’integrazione e quella della separazione-burocratizzazione, si è aperta quella che è stata definita dell’integrazione pluralistica, imperniata sul ruolo di mediazione del Csm".

Da uno sguardo di insieme della raccolta si può però scorgere una specie di "incertezza continentale" nei confronti della tripartizione di Montesquieu dovuta probabilmente al fatto che il suolo europeo è stato ed è tuttora attraversato da tutte le tensioni della modernità e da tutte le contraddizioni che ne derivano. Così l’esigenza di essere giudicati da un giudice "naturale" e "terzo" va a confliggere con l’esigenza di unitarietà del corpo statale, che viene sentita, a seconda della indole dei singoli popoli, in alcuni paesi con un atteggiamento più classista e comunque legato ad esigenze concretamente sociali o addirittura partitiche come in Francia e in genere nei paesi latini, in altri invece con un approccio spesso più vicino ad una nozione più astratta e ideale di Stato come in quelli germanici. Si pensi al piglio quasi lirico di un Klein o allo slancio riformatore di un Cocceij (ma anche dei grandi della scuola tedesca Savigny, Jhering ecc.). Una pietra di paragone in questa storia tormentata e asimmetrica è data da quel "common law" che aleggia tra le pagine di quasi tutti gli articoli, di quel modello "insulare" che si trova finanche tra le pieghe della riforma napoleonica delle giurisdizioni minori legate al territorio ma che ispira anche Rudolf von Gneist (cfr. il saggio di Tommasi) che guardava al modello delle conteee e dei comuni britannici nel pieno della stagione delle rivoluzioni europee. Una tradizione ininterrotta che ha sintetizzato le spinte della modernità in una identità definita e per così dire "classicamente" uguale a sé stessa ha risolto il problema della delimitazione dei tre poteri unificandoli e disciplinando semplicemente le reciproche relazioni tra la maggioranza e l’opposizione. Questo sistema evidentemente non può non esercitare una forte attrattiva sulle contrade più "romantiche" del continente continuamente attraversato da contraddizioni antiche e stratificate e dalle sperimentazioni del presente alla ricerca della "sostanzialità" perduta nei rapporti tra comunità e istituzioni.

Mi piace allora concludere questa recensione citando un classico della storia delle istituzioni inglesi, Sir Walter Bagehot: "due sono i grandi obiettivi che ogni Costituzione deve raggiungere per funzionare, e che ogni Costituzione antica e celebrata dovrebbe aver conseguito: prima conquistarsi l’autorità, poi esercitarla. Prima deve guadagnare il rispetto e la fiducia del popolo, e poi impiegare quell’ossequio per l’esercizio della sovranità" (The English Constitution, 1867).