La riforma dell'ordinamento giudiziario
Aria di novità per il vecchio ordinamento giudiziario, in procinto di subire cambiamenti di notevole rilievo.
Il 15 marzo 2002 è stato, infatti, approvato dal Consiglio dei Ministri, il ddl proposto dal Ministro della Giustizia. L’articolato si compone di 14 articoli, volti ad innovare profondamente le carriere dei magistrati.
I punti salienti della riforma riguarderanno:
a) i concorsi;
b) la Cassazione;
c) la separazione delle funzioni;
d) la formazione;
e) le circoscrizioni giudiziarie e i consigli giudiziari.
A) I concorsi
I requisiti per essere ammessi al concorso per uditori giudiziari saranno modificati. Sarà, cioè, possibile accedere al concorso in magistratura solo se si è già avvocati o dottori di ricerca in materie giuridiche o se si è stati giudicati idonei ad un concorso della p.a.
Istituzione di un concorso anche per entrare in Cassazione. Metà dei giudici di legittimità, infatti, sarà scelta a seguito di un concorso al quale saranno ammessi a partecipare solo i magistrati con 10 anni di attività. La restante metà verrà eletta per nomina a seguito di valutazione effettuata da un’apposita Commissione per le funzioni di legittimità, istituita presso la Corte.
B) La Cassazione
Il ruolo della Suprema Corte sarà notevolmente rafforzato. Rafforzamento, prima di tutto, numerico, dal momento che i componenti saranno 45 in più rispetto al passato. Inoltre, la Scuola della magistratura (vedi anche sub D, la formazione) sarà istituita presso la Corte stessa, e non più presso il Ministero della Giustizia, aggirando, così l’attuale controllo svolto dal Csm. Sarà, poi, costituita la Commissione per le funzioni di legittimità (vedi anche sub A, concorsi). Infine, i giudici di legittimità vedranno aumentate le loro indennità.
C) La separazione delle funzioni
Si potrà passare dalla funzione requirente a quella giudicante e viceversa, non prima di tre anni, in altro distretto e solo dopo aver seguito un corso che conferisce tale idoneità per tre anni. Inoltre, gli incarichi direttivi dei magistrati non dovranno superare i 4 anni, salvo un rinnovo massimo di ulteriori 2 anni. Prevista anche la delega per la tipizzazione degli illeciti disciplinari.
D) La formazione
La Scuola della magistratura formerà gli uditori e aggiornerà i giudici, i quali parteciperanno ai corsi ogni tre anni e, al termine, riceveranno una valutazione spendibile ai fini del miglioramento in carriera.
E) Le circoscrizioni giudiziarie e i consigli giudiziari
Saranno ridisegnati i confini dei distretti delle Corti d’Appello, dei tribunali e delle circoscrizioni territoriali del giudice di pace e sarà, dunque, possibile istituire più uffici di pari grado all’interno di uno stesso Comune.I consigli giudiziari, invece, saranno composti anche da avvocati, rappresentanti dei Consigli regionali e professori universitari. Saranno, inoltre, estese le loro competenze (approvazione delle tabelle, vigilanza sul comportamento dei magistrati, provvedimenti sullo status dei magistrati..)
Il ddl ha suscitato molte critiche specie tra i magistrati dell’Anm e dell’Unione delle Camere penali, dubbiosi sulla effettiva possibilità di autogoverno della magistratura in caso di approvazione della riforma. Il Ministro si è, comunque, detto disposto a discutere e ad apportare eventuali modifiche al testo.
Francesca Mignosi