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I reati associativi e le figure di confine (concorso di reati, concorso di persone nel reato, reato continuato)
dott.ssa Elena Milia

Molte sono le fattispecie associative previste nel nostro ordinamento: da quelle collocate nel Titolo I, Libro II del codice penale (dedicato ai delitti contro la personalità dello Stato), come la cospirazione e la banda armata, a quella del T.U. 309/1990 sugli stupefacenti (art. 74), fino alle più studiate associazione a delinquere (art. 416 c.p.) e associazione a delinquere di stampo mafioso (art. 416 bis).

Si vogliono qui analizzare i rapporti tra i reati associativi (che trovano il loro paradigma nell’art. 416 c.p.) e i singoli reati-scopo commessi dall’associazione. In particolare, si rileveranno le differenze tra il reato associativo e il concorso formale di reati, il concorso di persone e il reato continuato.

Sotto il primo aspetto, è necessario ricordare che elemento fondamentale dell’associazione (termine che ha lo stesso significato in tutti i reati associativi) è l’organizzazione di mezzi, anche rudimentale, al fine di commettere delitti. Questo è infatti ciò che giustifica la maggior severità sanzionatoria che caratterizza i reati associativi rispetto ai reati-scopo in concorso formale tra loro. D’altro canto, anche se nella pratica l’esistenza di un’associazione viene desunta dalla commissione di reati da parte degli associati, è costantemente affermato che, per la sussistenza del reato di associazione, non è richiesta l’esecuzione dei reati-scopo. La Corte di Cassazione ha puntualizzato inoltre che la prova del reato associativo non può desumersi dalla circostanza che tre o più persone abbiano commesso, insieme, una serie di fatti criminosi, in quanto l’accordo va provato in sé.

Per inciso, riportiamo che è ravvisabile il concorso formale tra più reati associativi, (art. 416 bis c.p. e art. 74 d.p.r. 309/1990, per esempio), in quanto le rispettive norme tutelano interessi diversi.

Per quanto riguarda le differenze con il semplice concorso di persone, a parte il fatto che viene richiesto un numero minimo di almeno tre persone per dar vita all’associazione, nel concorso l’accordo è occasionale e accidentale, cioè limitato alla realizzazione di uno o più reati, e si esaurisce con la consumazione di questi. Nel reato associativo, invece, l’accordo criminoso rimane per l’ulteriore attuazione del programma delinquenziale (si parla di carattere di permanenza dell’associazione). Persiste quindi il pericolo per la collettività, che giustifica la grave sanzione penale. Analogamente a quanto vale a proposito del concorso di reati, la responsabilità del singolo associato può essere affermata anche qualora egli non abbia preso parte ad alcuna delle imprese criminose dell’associazione. Allo stesso tempo, gli associati non possono ritenersi, solo per questo, concorrenti nel singolo reato-scopo: la loro specifica responsabilità va provata, per non incorrere nella violazione dell’art. 27, comma 1, Cost. (personalità della responsabilità penale).

Rispetto al concorso di persone nel reato continuato, è poi nell’associazione configurabile, secondo la giurisprudenza, la consapevolezza dei soggetti di essere associati per l’attuazione del programma criminoso. E’ la cosiddetta affectio societatis scelerum, che rappresenta il dolo generico del reato associativo.

Secondo alcune sentenze, è punibile come concorrente nel reato associativo colui che, estraneo alla struttura organica dell’associazione, si sia limitato ad occasionali partecipazioni in singoli reati-scopo. La questione è però piuttosto delicata, soprattutto in relazione alla figura del concorso esterno in associazione mafiosa (ormai ammesso dalla Cassazione), che esula dalla nostra trattazione. La Cassazione nel 1996, in un caso di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, ha affermato che, "in caso di contributo duraturo del concorrente eventuale, la prova negativa del suo vincolo proviene dall’esclusione, secondo regole interne, anche consuetudinarie, dell’associazione, circa l’affiliazione e il comportamento dei membri. In assenza di queste, se si dimostra che i membri dell’associazione fanno preventivo affidamento sul contributo di taluno, la sua condotta duratura non può essere distinta da quella permanente di qualsiasi partecipe, perché non può essere ritenuta svincolata dallo scopo sociale". La stessa sentenza precisa che, nel caso in cui non sussista il preventivo affidamento suddetto, per ritenere a carico del soggetto il concorso formale del reato-scopo con quello di concorso eventuale in reato associativo, è necessario dimostrare che egli non si determinerebbe a commettere il primo, se la persona con lui concorrente non fosse un partecipe di quell’associazione.

La questione più complessa è quella riguardante il reato continuato. Per anni la giurisprudenza ha ritenuto che non vi fosse compatibilità logica tra continuazione (tra i singoli reati commessi e tra questi e il reato associativo) e associazione. Si riconosce infatti come elemento costitutivo del reato associativo l’indeterminatezza del programma criminoso, che cozzerebbe contro quello del "medesimo disegno criminoso", richiesto dall’art. 81 c.p. quale elemento della continuazione. Per aversi reato continuato, cioè, non è sufficiente un generico programma di attività delinquenziale, ma occorre che tutte le diverse condotte criminose realizzate siano comprese fin dal primo momento e nei loro momenti essenziali, nell’originario proposito criminoso.

In realtà, spesso, l’orientamento era giustificato da preoccupazioni di ordine pratico, in ordine agli effetti della continuazione, laddove essa venisse ravvisata partendo da un reato-scopo punito assai gravemente. In seguito, la giurisprudenza ha elaborato posizioni più articolate. Innanzitutto, le fattispecie associative non richiedono, per la sussistenza dell’associazione, la volontà di commettere un numero indeterminato di delitti, ma solo "più delitti" (art. 416 c.p., art. 74 d.p.r. 309/1990 etc.), "uno dei delitti indicati" (artt. 305 e 306 c.p.). Il numero dei delitti, perciò, può essere definito.

Inoltre, in giurisprudenza, si ritiene ammissibile configurare il vincolo della continuazione nei casi in cui vi sia la contemporaneità ideativa e attuativa del reato associativo e dei reati-scopo: uno stesso soggetto costituisce un’associazione criminosa, vi aderisce, e materialmente attua uno o più reati tra quelli programmati. Sussiste, in tal caso, unicità del disegno criminoso fra l’ipotesi associativa e gli altri reati realizzati. Ciò è configurabile soprattutto dove i vari reati abbiano natura omogenea. L’atteggiamento psicologico di chi procede alla creazione di una struttura organizzativa per il compimento di fatti di reato, non viene riconosciuto come dissimile dal disegno criminoso di chi realizza un reato continuato, poiché in entrambi i casi lo scopo non appare realizzabile con un’unica azione. L’autonomia sanzionatoria del reato associativo non consente di considerare spezzato il nesso teleologico fra l’accordo criminoso e la concreta realizzazione del fine delinquenziale.

La continuazione è poi prospettabile in caso di successiva trasformazione di un’associazione in un’altra, così come in caso di adesione di un soggetto a più associazioni criminose.