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Conversione in Euro ed articolo 2474 codice civile

Avv. Stefano Feltrin

L’articolo 6 della legge n. 448/2002 (cd. Legge Finanziaria 2002) ha modificato il secondo comma l'art. 2474 del codice civile, inserendo, dopo la parola "soci", le parole "relative alle società di nuova costituzione".

L'attuale testo dell'art. 2474, 2° comma, c.c. risulta quindi il seguente: "Le quote di conferimento dei soci relative alle società di nuova costituzione possono essere di diverso ammontare, ma in nessun caso inferiori ad un euro".

Con l’approvazione dell’articolo in oggetto della Legge Finanziaria 2002, si era inteso porre fine alla questione relativa alla conversione in euro del capitale delle società a responsabilità limitata, che aveva suscitato legittime perplessità negli operatori del diritto. In particolare, risultava di difficile applicazione a questo tipo di società il procedimento di conversione semplificato previsto dal Regolamento UE n. 1103/97 e dall’ articolo 17 del decreto legislativo n. 213/1998 come modificato dalla legge n. 383/2001, strutturato per la conversione delle società per azioni, ed esteso "in quanto compatibile" alle società a responsabilità limitata.

Con la modifica dell’articolo 2474, 2° comma, c.c. si mirava ad ottenere il seguente risultato:

  • per le s.r.l. costituite dopo il 31 dicembre 2001 (e per quelle costituite in precedenza che già avevano il capitale sociale espresso in euro) è obbligatorio che il capitale stesso sia espresso in unità di euro;
  • per le altre s.r.l. rimane la possibilità che il capitale sociale sia espresso in centesimi di euro, così come risultante dalla conversione del capitale in base ai principi di conversione semplificata previsti dai provvedimenti di cui sopra.

Il legislatore non ha tenuto conto della legge n.463/2001 che ha convertito, con modifiche, il decreto legge n. 411, recante proroghe e differimenti di termini.

L’articolo 8 quater, stabilisce che "le società a responsabilità limitata, costituite antecedentemente al 1 gennaio 2002, hanno termine fino al 31 dicembre 2004 per adeguare l’ammontare delle quote e del capitale alle disposizioni dell’articolo 2474 c.c. […]".

Poiché la legge n. 463/2001 è stata pubblicata sulla gazzetta ufficiale del 9 gennaio 2002, dopo la pubblicazione della Legge Finanziaria 2002 (pubblicata sulla gazzetta ufficiale del 29 dicembre 2001), le disposizioni della legge n. 463, poiché posteriori, prevalgono su quelle della Finanziaria, rendendo inutile la modifica dell’articolo 2474, 2° comma, c.c.

Un’interpretazione corretta e sistematica dei provvedimenti in materia di capitale sociale (e relative quote) delle società a responsabilità limitata a seguito della introduzione della moneta unica porta alla seguente conclusione:

  • per le s.r.l. costituite dopo il 31 dicembre 2001 (e per quelle costituite in precedenza che già avevano il capitale sociale espresso in euro) è obbligatorio che il capitale stesso sia espresso in unità di euro;
  • per le altre s.r.l. rimane la possibilità che il capitale sociale sia espresso in centesimi di euro, così come risultante dalla conversione del capitale in base ai principi di conversione semplificata previsti dai provvedimenti di cui sopra, fino al 31 dicembre 2004, termine entro il quale è necessario riportare le quote ed il capitale all’unità di Euro e/o suoi multipli. Tale operazione, non esistendo alcun provvedimento semplificato, deve essere effettuata con lo strumento della delibera dell’assemblea straordinaria (in quanto operazione sul capitale) con tutti gli oneri economici conseguenti.

E’, pertanto, auspicabile un ulteriore e definitivo intervento legislativo che risolva ponga fine allo stato di incertezza relativo alla conversione in Euro del capitale sociale delle società a responsabilità limitata, trattato troppo superficialmente da una miriade di provvedimenti mal formulati e peggio coordinati tra loro.