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IL RISARCIMENTO DEL "DANNO BIOLOGICO DA MORTE" AGLI EREDI DEL DEFUNTO.
dr. Mario Coderoni

1. PREMESSA: IL "DANNO BIOLOGICO".

L’art. 2043 cod.civ. ha subìto, come poche altre norme, un notevole ampliamento del proprio ambito di applicazione grazie ad una costante evoluzione giurisprudenziale; dal tradizionale orientamento restrittivo, che considerava "ingiusto" solamente il danno da lesione di un diritto soggettivo perfetto, si è via via riconosciuta la risarcibilità ad altre posizioni giuridiche soggettive comunque tutelate dall’ordinamento (si pensi alla lesione del diritto di credito e, da ultimo, dell’interesse legittimo), fino ad arrivare a ricomprendervi anche situazioni difficilmente qualificabili come di diritto, e inquadrabili invece nella categoria delle mere aspettative di fatto (pensiamo al danno da "perdita di chance").

Un posto centrale in questa evoluzione ermeneutica è indubbiamente occupato dal c.d. "danno biologico", ovvero il danno alla salute, intesa in senso lato come integrità fisio-psichica dell’individuo. Tale lesione, inopinatamente esclusa dal novero dei danni ingiusti ex art. 2043 c.c. in base ad un’interpretazione in chiave esclusivamente patrimoniale della norma, cominciò ad essere riconosciuta dalle corti di merito e di legittimità tra la fine degli anni ‘70 e l’inizio degli ‘80, e trovò la sua definitiva consacrazione nella ormai celebre sentenza della Corte Costituzionale del 14/07/1986, n.184.

Questa pronuncia, come è noto, rifiutò la tesi della risarcibilità del danno biologico solamente come danno morale, in quanto tale tutelato solo contro lesioni provenienti da illeciti penali (artt. 2059 c.c. e 185 c.p.); l’accoglimento di una simile teoria avrebbe infatti comportato l’incostituzionalità degli artt. 2043 e 2059, per contrarietà agli artt. 2 e 32 Cost., accordando una tutela minore, in sede civile, ad un diritto fondamentale della persona quale quello alla salute; inoltre l’interpretazione tradizionale determinava un’irragionevole discriminazione tra soggetti lavoratori e non (contraria all’art. 3 Cost.).

Infatti, seguendo la suddetta impostazione restrittiva dell’art. 2043 c.c., il danno alla salute era risarcibile solo qualora avesse comportato conseguenze patrimoniali, ossia si fosse tradotto in una perdita della capacità lavorativa e dunque in una mancata percezione di reddito (temporanea o permanente che fosse).

La Corte delle leggi quindi ha ricostruito, con un’articolata motivazione, la figura del danno biologico come danno-evento, distinto dai danni-conseguenza; in pratica, a fronte di una condotta colpevole di un soggetto che abbia cagionato una menomazione fisica e/o psichica, il danno ingiusto si identifica con la menomazione stessa (l’evento, appunto), e costituisce già di per sé un danno risarcibile autonomamente, e a prescindere da eventuali effetti negativi sul piano economico (mere "conseguenze" dell’atto illecito). In sostanza, basta a configurare l’illecito, la diminuzione dell’integrità bio-psichica dell’individuo, e non è anche necessaria la eventuale perdita della capacità lavorativa (di qui la risarcibilità, ad esempio, del danno estetico).

A tale conclusione la Corte giunge mediante un’interpretazione ‘costituzionalmente orientata’ dell’art. 2043 c.c.: essendo quest’ultima una norma secondaria, che non pone cioè un precetto, ma si limita a stabilire le conseguenze sanzionatorie della violazione di precetti posti da altre norme (c.d. primarie), è alle seconde che occorre fare riferimento per stabilire quando ci si trovi di fronte ad un danno ingiusto (i.e. contra ius). E non vi è dubbio che nel nostro ordinamento le principali fonti primarie cui rivolgersi siano le norme costituzionali, per cui non può non ritenersi ingiusta la lesione provocata ad un diritto tutelato dalla Carta Fondamentale; il che, data l’impostazione prettamente ‘personalistica’ della nostra Costituzione, porta ad abbandonare l’angusta visione dell’illecito civile come sanzione dei soli danni patrimoniali.

L’autorevole pronuncia, pur dirimendo definitivamente la questione sulla risarcibilità del danno biologico da illecito (solo) civile, non ha naturalmente sopito tutti i dibattiti in materia (anzi ne sono sorti altri); in particolare assai discusse in dottrina come in giurisprudenza sono le questioni:

    • della configurabilità del danno biologico derivante dalla morte e della sua trasmissibilità o meno agli eredi del de cuius;
    • della ammissibilità di risarcimento del danno biologico eventualmente subìto dai congiunti del defunto e ad essi spettante iure proprio.

Ci sembra opportuno trattare separatamente delle due questioni.

2. IL DANNO DA MORTE IURE HEREDITATIS.

Il riconoscimento agli eredi di un risarcimento del danno biologico subìto dal de cuius è escluso in radice da chi ne sostiene la natura di diritto strettamente personale, e come tale intrasmissibile, anche mortis causa. Ma una simile argomentazione è facilmente superabile laddove si osservi che ad essere trasferito non è il diritto alla salute (sicuramente personalissimo ed intrasmissibile), bensì il diritto al risarcimento del danno derivante dalla lesione della salute, diritto quest’ultimo di natura indiscutibilmente pecuniaria; anche se trattasi di debito di valore, quindi illiquido, il relativo credito sorge nel momento in cui avviene il fatto illecito e da allora entra nel patrimonio del danneggiato, cioè nell’asse ereditario.

Il problema perciò si sposta ‘a monte’ nel verificare se si possa parlare di danno biologico in caso di morte. Un orientamento ormai consolidato della Corte di Cassazione infatti, esclude che il decesso configuri un’ipotesi di lesione della salute, essendo quest’ultima un bene distinto rispetto alla vita; in particolare, in base alla definizione del danno biologico come menomazione psico-fisica che comporti un qualsiasi "ostacolo alle attività realizzatrici della persona umana" (così la sent. 186/1984 della Corte Cost.), la Corte Suprema ha più volte affermato che tale concetto implica la permanenza in vita del soggetto, che cioè non è ipotizzabile la "salute di un soggetto defunto" e quindi la sua lesione, né è "concepibile che un fatto illecito produca una perdita per un soggetto non più in vita" (Cass. n.12299, 1995; ma vedi anche n.3592, 1997 e 491, 1999).

Coerentemente con tali premesse la Corte di legittimità afferma invece la sussistenza di un danno biologico quando l’atto illecito non abbia causato la morte immediata, ma questa giunga dopo che sia trascorso un ‘apprezzabile lasso di tempo’ dall’evento lesivo, tempo durante il quale ben può dirsi che si sia prodotto un danno alla salute (giurisprudenza costante; tra le più recenti v. Cass. n.1131, 1999 e n.4783, 2001).

Tale indirizzo è stato sottoposto a critiche da una parte della dottrina, da parte della quale si afferma – al contrario dei giudici – che vita e salute sono due beni omogenei, e che anzi la perdita della vita concretizza la massima lesione possibile della salute; in ogni caso, anche a voler sostenere la diversità tra i due beni, si sottolinea la incongruenza dell’orientamento giurisprudenziale, che accorda una tutela minore ad un bene più importante; ancora si mette in evidenza la irragionevole discriminazione tra situazioni analoghe, basata sulla sola circostanza dell’immediatezza o meno della morte.

Questa posizione dottrinale ha trovato timido accoglimento in alcune sentenze dei tribunali di merito.

Ma l’interpretazione della Cassazione ha ricevuto autorevole conferma ad opera della Corte Costituzionale, chiamata di nuovo a pronunciarsi sulla legittimità degli artt. 2043 e 2059 c.c., in relazione agli artt. 2, 3 e 32 Cost., proprio in quanto non consentivano il risarcimento del danno per violazione del diritto alla vita.

Nella sentenza (la n.372 del 1994) la Consulta in primis ribadisce la diversità tra salute e vita, e la non riconducibilità dell’illecito con esito mortale ad una sottoipotesi di danno alla salute, ed afferma poi che la non risarcibilità della perdita della vita deriva "da un limite strutturale della responsabilità civile: limite afferente sia all’oggetto del risarcimento, che non può consistere se non in una perdita cagionata dalla lesione di una situazione giuridica soggettiva, sia alla liquidazione del danno, che non può riferirsi se non a perdite".

In tal modo la Corte sembra collocarsi sulla stessa linea argomentativa di quelle pronunce della Cassazione che ritengono inconfigurabile una ‘perdita’ in senso strettamente giuridico da parte di un individuo che cessa di esistere proprio nel momento in cui tale perdita dovrebbe verificarsi.

Ulteriori decisioni della Corte di legittimità hanno sviluppato l’argomentazione, puntualizzando che in questa maniera la vita non subisce una diminuzione di tutela, essendo questa affidata alle norme penali, le quali sono meglio adatte a proteggere tale bene, per sua stessa natura difficilmente conciliabile con la funzione tipicamente ripristinatoria del risarcimento privatistico; tale funzione – come già riconosciuto dalla stessa sentenza 184/86 – è di reintegrazione e non già sanzionatoria, cioè di riparazione di effettivi pregiudizi con la "conseguente impossibilità che, con riguardo alla lesione di un bene intrinsecamente connesso alla persona e da questi fruibile solo in natura, esso [il risarcimento] operi quando tale persona abbia cessato di vivere" (Cass 20/1/99 n.491; conf. Cass. n.3592, 1997).

Assunto quindi tale orientamento come consolidato, andrebbe però meglio puntualizzata dalla giurisprudenza quella nozione di ‘apprezzabile lasso di tempo’ che deve decorrere tra l’evento lesivo e la morte perché sia riconosciuto il danno biologico. A questo proposito si segnala una recentissima decisione della Cassazione (2/4/2001 n.4783), che ritiene sufficiente la sussistenza di uno "spatium vivendi, indipendentemente dalla durata dello stesso", il che potrebbe far pensare all’esclusione della configurabilità del danno biologico solo in caso di morte ‘sul colpo’, avvenuta cioè contestualmente all’azione lesiva, laddove una permanenza in vita anche per pochi istanti farebbe sorgere il diritto al risarcimento (influendo semmai sul quantum debeatur e non anche sull’an).

Tuttavia anche tale pronuncia non sembra fornire elementi concreti e determinati per risolvere la questione, essendosi limitata ad eliminare il riferimento alla apprezzabilità del lasso di tempo e quindi ad ampliare le ipotesi di ammissione del risarcimento; ma non appare corretto riconoscere la sussistenza di un danno biologico anche quando tra la lesione e il decesso siano decorsi solo pochi minuti, per cui l’intervallo in questione dovrà pur sempre essere rilevante.

3. IL DANNO BIOLOGICO IURE PROPRIO.

Occorre subito premettere che il problema in esame si pone solamente per il danno biologico in senso stretto, inteso pur sempre come danno alla salute (anche se psichica) e non per il danno morale ex art. 2059 c.c.. Per chiarire la distinzione è ancora utile fare riferimento alla sentenza 184/86 della Corte Costituzionale, la quale, proprio al fine di ricondurre il danno biologico nella previsione dell’art. 2043 c.c., ha fornito un’interpretazione restrittiva del danno non patrimoniale di cui all’art. 2059 c.c..

Si è già detto infatti come la Corte abbia ricompreso nella nozione di ‘danno ingiusto’ ex art. 2043 c.c. tutte le lesioni a diritti tutelati dall’ordinamento – e dalla Costituzione in particolare –, anche se non patrimoniali; di conseguenza la previsione dell’art. 2059 va limitata al solo danno morale subiettivo, che consiste precisamente nella sofferenza spirituale o psicologica o comunque nel turbamento dell’animo causato dall’atto illecito, sicché il suo risarcimento si configura come una sorta di compensazione della sofferenza subìta (c.d. pecunia doloris), senza che, ovviamente, si possa parlare di funzione reintegrativa del danno inflitto.

In tal senso può ben dirsi che il risarcimento del danno morale abbia una funzione sanzionatoria, o meglio rafforzativa, sul piano civile, della sanzione già prevista in sede penale; il che spiega la limitazione delle ipotesi di risarcibilità del danno morale solo ai casi di commissione di un reato da parte del danneggiante.

Si configurerà invece un danno biologico quando le suddette sofferenze interiori sfocino in un vero e proprio processo patologico, sia pur limitato alla sfera psichica; tale patologia, infatti, pur se non intacca la sfera organica del soggetto, costituisce comunque una menomazione dell’integrità dell’individuo, intesa nel senso più ampio delineato dalla sentenza della Consulta dell’86.

Tale precisazione era necessaria in quanto, come accennato, nessun ostacolo si ravvisa per il riconoscimento del danno morale ai congiunti del defunto a seguito di omicidio mentre qualche problema si è posto per quello del danno biologico patito dai parenti della vittima.

Una parte della dottrina e della giurisprudenza (sia pur minoritaria) nega difatti la risarcibilità di questo danno, qualificandolo come ‘danno riflesso’; questa espressione – mutuata da quella dei c.d. danni da rimbalzo della giurisprudenza francese – si riferisce ai danni subìti da persone diverse rispetto alla vittima diretta del fatto illecito, ma a questa legate da un rapporto giuridicamente rilevante. Un simile tipo di danni non sarebbe, per la dottrina in parola, risarcibile poiché conseguenza solo mediata e indiretta dell’illecito e perciò fuori dalla previsione di cui all’art. 1223 c.c..

Tuttavia la Cassazione ha ormai da tempo adottato un’interpretazione evolutiva della norma citata, nel senso della risarcibilità anche dei danni indiretti, purché si presentino come effetto normale dell’illecito, secondo il principio della regolarità causale.

Una dottrina inoltre ha criticato la stessa configurabilità dei danni riflessi come categoria autonoma, in quanto o il terzo vanta un interesse autonomamente individuabile e tutelato, colpito dal fatto illecito, oppure una pretesa risarcitoria del terzo non è ammissibile (così Bianca); in pratica le situazioni ricondotte alla nozione di danno riflesso altro non sarebbero che ipotesi di fatti plurilesivi, che in quanto tali obbligano al risarcimento di tutti i danni causati, purché legati al fatto da nesso eziologico, non rilevando in alcun modo che i soggetti danneggiati siano persone diverse dal "destinatario" materiale dell’atto ingiusto.

Del resto, che il danneggiato possa essere soggetto diverso dalla persona direttamente colpita dall’illecito è ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza in tema di responsabilità aquiliana (si pensi alla lesione del credito di una prestazione di facere infungibile, derivante da uccisione o ferimento del debitore), nonché della dottrina penalistica e del codice di procedura penale, che ben distingue le figure – non necessariamente coincidenti – della persona offesa dal reato e del danneggiato civilmente (il quale può costituirsi parte civile).

Comunque si qualifichi la situazione concreta, la Cassazione ammette quasi costantemente il risarcimento del danno biologico subìto per la morte di un prossimo congiunto (ad es. infarto da shock, depressione cronica), riconducendolo sotto l’art. 2043 c.c..

Ma in contrasto con detto orientamento si è posta un’autorevole voce, quella della Corte Costituzionale, che ha affrontato l’argomento nella già citata sentenza n.372 del 1994; l’ordinanza di rimessione del Tribunale di Firenze, infatti, aveva sollevato la questione di illegittimità degli artt. 2043 e 2059 proprio in quanto non avrebbero consentito il risarcimento del danno biologico da morte di un congiunto, né iure successionis, iure proprio (il primo profilo è stato trattato nel precedente paragrafo).

La Consulta critica l’orientamento delle Corti di legittimità, poiché in sostanza porterebbe all’affermazione di una responsabilità oggettiva, basata sulla sussistenza del solo nesso di causalità, in contrasto quindi con il modello delineato dall’art. 2043 c.c.. Tale modello si basa sul criterio dell’imputazione per colpa del danno, e cioè sulla sua prevedibilità in concreto, ed è appunto questa prevedibilità che mancherebbe il più delle volte nei casi di omicidio colposo cui segua un danno biologico patito dai congiunti della vittima del reato; a differenza, invece, del danno morale che può ritenersi conseguenza certa – o quanto meno altamente probabile – della perdita di una persona legata da vincoli familiari.

Tuttavia la Corte Costituzionale non porta alle estreme conseguenze la sua argomentazione, per la quale si poteva giungere a negare quasi automaticamente il risarcimento del danno biologico ai congiunti di un defunto, bensì afferma che tale risarcimento può trovare comunque fondamento nell’art. 2059 c.c. (anzi, secondo la Consulta è questa la norma applicata "più o meno consapevolmente" dalla giurisprudenza dominante). A detta dei giudici costituzionali sarebbe irrazionale, nei casi di danno psichico patito dal familiare della vittima, discernere ciò che è soltanto danno morale da ciò che è danno alla salute, poiché quest’ultimo altro non è che "il momento terminale di un processo patogeno originato dal medesimo turbamento dell’equilibrio psichico che sostanzia il danno morale soggettivo, e che in persone predisposte da particolari condizioni, anziché esaurirsi in un patema d’animo […] transeunte, può degenerare in un trauma fisico o psichico permanente".

A dire il vero le affermazioni riportate non appaiono del tutto convincenti, sia perché l’eventuale difficoltà concreta di discernimento tra danno morale e danno biologico che del primo sia sviluppo, non deve escludere la possibilità teorica di operare una simile distinzione, e sia perché così ragionando la Corte sembra contraddire la stessa sentenza 184/86, riportando il danno psichico nell’ambito di quello morale e riampliando la portata dell’art. 2059 c.c., contro invece gli intenti restrittivi della meno recente pronuncia.

V’è però da dire che la Cassazione non ha accolto in linea di massima l’orientamento espresso dalla Consulta, continuando ad attribuire il risarcimento in esame sulla base dell’art. 2043 c.c. (cfr. tra le molte sentt. n.8970 del 1998, n.2134 del 2000 e n.1516 del 2001). In particolare merita di essere segnalata l’ultima pronuncia citata, la quale sembra letteralmente "smontare", punto per punto, le argomentazioni della Corte Costituzionale.

In primo luogo, quanto alla sostenuta impossibilità di imputazione colposa del danno biologico provocato al familiare dell’ucciso, si fa ricorso ancora al criterio della causalità (giuridica) adeguata e si afferma la normale prevedibilità di un simile danno ("il conducente che guidi spericolatamente, ben può prevedere che la vittima sia un padre o una madre di famiglia, e che dunque le conseguenze dell’evento possano essere plurioffensive"). A tal proposito la Corte aggiunge che appare fuorviante parlare di danno riflesso o da rimbalzo, poiché lo stretto congiunto riceve "immediatamente un danno consequenziale", che lo legittima iure proprio ad agire contro il responsabile dell’evento lesivo.

In secondo luogo, a proposito della separazione operata dalla Consulta, tra danno psichico e danno biologico, i giudici di legittimità ritengono non più operante l’argomentazione, anche alla luce della nuova legislazione di riforma dell’INAIL (Dlgs. n. 38 del 2000, art. 13), che considera unitariamente la categoria del danno biologico (sia fisico che psichico), nell’ambito del principio del neminem laedere; conclude perciò che "la problematica del danno ai congiunti della vittima primaria deve considerarsi nel quadro della clausola generale dell’art. 2043 c.c.".