Tutela penale dell'integrità della persona. Liceità della sterilizzazione non terapeutica consensuale

Dr. Giorgio Murru

La tutela dell’integrità della persona nell’attuale sistema penale

Nel vigente ordinamento giuridico la tutela penale dell’integrità psico-fisica degli individui è apprestata dalle disposizioni di cui agli artt. 575-593 del codice penale, collocate sotto il Capo I del Titolo XII (Dei delitti contro la persona) rubricato "Dei delitti contro la vita e l’incolumità individuale".

Emergono, pertanto, già a livello letterale, le due oggettività giuridiche, ossia gli interessi che il legislatore ha inteso proteggere, comminando per le offese arrecate agli stessi una sanzione penale: la vita e l’integrità della persona.

Tale ultimo bene deve essere inteso, giusto il disposto dell’art. 582, 2° comma, c.p., in tema di lesioni personali cagionanti "una malattia nel corpo o nella mente", in senso estensivo, ovvero riferibile alle ipotesi di nocumento non solo fisico ma anche incidente sulla sfera psichica della persona.

Su tale complesso normativo, disegnato dal codice penale del 1930, è intervenuto il dato costituzionale, segnatamente il combinato disposto degli artt. 2 e 32, relativi, rispettivamente, al riconoscimento ed alla tutela dei diritti inviolabili dell’individuo ed al riconoscimento del diritto alla salute, comprensivo, tra gli altri, del diritto soggettivo alla integrità psico-fisica.

L’attuale regime di disponibilità dei beni della vita e dell’incolumità individuale

Le oggettività giuridiche costituite, come visto, dalla vita e dalla incolumità psico-fisica risultano assoggettate, sceverando il dato normativo, ad un diverso grado di disponibilità da parte del soggetto che ne è titolare.

Il parametro per valutare, sul piano del diritto positivo, il differente grado di disponibilità del bene ovvero (più correttamente) del diritto di cui il bene o interesse protetto costituisce l’oggetto, è rappresentato dall’art. 50 c.p. rubricato "Consenso dell’avente diritto".

Tale causa di giustificazione scrimina, ossia rende lecita, per l’intero ordinamento giuridico, la lesione o la messa in pericolo di un bene protetto laddove vi sia il consenso di chi può validamente disporre del medesimo bene.

Orbene, alla luce di quanto finora detto, il bene della vita risulta sottratto a qualsivoglia profilo di disponibilità.

Tale affermazione trova positivo riscontro nel disposto dell’art. 579 del c.p. recante la disciplina dell'omicidio del consenziente. Trattasi di fattispecie in cui il consenso prestato dalla vittima, lungi dall’integrare l’ipotesi di fattore scriminante ex art. 50 c.p. testé lumeggiato, è qualificabile come elemento costitutivo di tale autonoma ipotesi di reato, posta in rapporto di specialità unilaterale rispetto al più grave delitto di omicidio volontario, di cui all’art. 575 c.p.

A differenti conclusioni si perviene in riferimento al bene dell’integrità psico-fisica, per il quale non è dato rinvenire una disposizione analoga a quella dell’art. 579 c.p.

In tal caso il parametro costituito dalla scriminante del consenso dell’avente diritto deve, per verificare quale sia il grado di disponibilità del bene giuridico dell’incolumità personale, essere filtrato attraverso il disposto dell’art. 5 del codice civile.

Tale norma, vietando gli atti che cagionino una diminuzione permanente dell’integrità fisica o che siano posti in essere in violazione di norme imperative o dettate a tutela dell’ordine pubblico o del buon costume, circoscrive, per quanto qui interessa, l’ambito applicativo del predetto art. 50 c.p.

Posto, infatti, che il consenso del titolare di un diritto penalmente protetto leso o messo in pericolo ha efficacia scriminante solo laddove si verta in materia di diritti disponibili, il disposto dell’art. 5 c.c. elide la portata applicativa di tale causa di giustificazione riducendone l’operatività, nel nostro caso, alle sole lesioni psico-fisiche meramente transeunti o, in qualche modo, consentite espressamente dall’ordinamento giuridico.

Esempi del primo tipo sono la donazione di sangue o di midollo osseo, mentre esempi del secondo tipo sono la donazione inter vivos di rene o di porzioni epatiche consentite dalle leggi 458/1967 e 483/1999 od anche, per chi non accede alla corrente ermeneutica che parla di adempimento di un dovere ex art. 51 c.p., l’attività medico-chirurgica a fini terapeutici.

La acclarata parziale disponibilità del diritto all’integrità psico-fisica introduce la quaestio relativa alla liceità delle sterilizzazione consensuale non curativa.

La sterilizzazione consensuale nel previgente e nell'attuale sistema normativo

Il testo originario del codice penale prevedeva un autonomo Titolo X relativo ai "Delitti contro l’integrità e la sanità della stirpe" comprensivo, tra gli altri, all’art. 552, del delitto di "Procurata impotenza alla procreazione", in base al quale era punito con la reclusione da 6 mesi a 2 anni "chiunque compisse su una persona, dell’uno o dell’altro sesso, col consenso di questa, atti diretti a renderla impotente alla procreazione".

Era pertanto sancita l’indisponibilità assoluta della potentia generandi, la cui offesa era punita, anche nella semplice ipotesi del tentativo, nonostante il consenso dell’interessato.

Tale titolo è stato in seguito interamente abrogato dall’art. 22 della L. 194/1978, in materia di disciplina dell’interruzione volontaria di gravidanza.

Permangono tuttavia aperti diversi problemi di ricostruzione del quadro normativo.

Un primo profilo concerne il rapporto tra la fattispecie poc’anzi tratteggiata di cui all’art. 552 c.p. e la fattispecie, ancor oggi da certa dottrina configurata come autonoma ipotesi di reato, di cui all’art. 583, 2° comma, n. 3, c.p., relativa al delitto di lesioni volontarie gravissime per la perdita della capacità di procreare.

In seguito all’abrogazione della prima di tali suddette disposizioni sono, infatti, emerse due differenti impostazioni interpretative.

La prima, di matrice prettamente dottrinale e seguita da parte della giurisprudenza, favorevole a configurare una successione di leggi penali ex art. 2, 3° comma, del codice penale: la fattispecie ex art. 552 sarebbe stata, seguendo tale impostazione, speciale rispetto all’ipotesi di cui all’art. 583, 2° comma, n. 3, similmente a quanto ancora oggi è dato riscontrare nel rapporto tra omicidio volontario e omicidio del consenziente.

Con il che l’abrogazione operata dalla L. 194/1978, lungi dal concretare una abolitio criminis, avrebbe determinato la riespansione della norma base dettata in tema di lesioni personali nella forma aggravata di cui al cennato art. 583 c.p.

Altra, contrapposta tesi, sostenuta da una parte della giurisprudenza, ha, invece ritenuto che tra le due norme non vi fosse un rapporto di specialità, argomentando, tra l’altro, sulla base della differente oggettività giuridica tutelata dalle disposizioni in esame: in un caso l’integrità della stirpe e nell’altro caso l’integrità fisica della persona.

Pertanto l’abrogazione dell’art. 552 del codice penale avrebbe determinato l’eliminazione per l’ordinamento giuridico di qualsiasi disvalore rispetto alla pratica della sterilizzazione consensuale cd. edonistica sancendone la piena liceità attraverso una abolitio criminis ex art. 2, 2° comma, del codice penale.

Secondo la tesi poc’anzi illustrata, elaborata dalla Suprema Corte (cd. "caso Conciani", Cass. Penale sez. V 18-3-1987) in un caso di un medico che ebbe a praticare numerosi interventi di vasectomia previa richiesta degli interessati, alcuna efficacia ostativa alla piena liceità di simili attività avrebbe, poi, il combinato disposto degli artt. 50 c.p. e 5 c.c.

Se è vero che un’interpretazione aderente al dato letterale di tale ultima disposizione porterebbe ad includere anche la sterilizzazione tra gli atti cagionanti una diminuzione permanente dell’integrità fisica e, come tali, insuscettibili di consenso scriminante, a differenti conclusioni si può pervenire alla luce di una rilettura del concetto di integrità fisica in correlazione col significato assunto, nell’attuale momento storico, dall’art. 32 della Costituzione.

In base a tale norma, ormai considerata dalla giurisprudenza come immediatamente precettiva, la salute dell’individuo non coincide soltanto con la sua integrità psico-fisica ma ricomprende un più ampio concetto di benessere della persona.

Tale benessere, tenuto conto, come detto sopra, dei mutamenti del costume nella collettività, non risulterebbe menomato da una volontaria abdicazione alla capacità di generare, per esempio per finalità anticoncezionali nel caso di chi sia portatore di tare ereditarie che non intende trasmettere ad eventuali discendenti naturali.

Si noti, inoltre, che i progressi compiuti dalla medicina, in particolare in materia di fecondazione artificiale, non precluderebbero a priori la possibilità, anche a chi si sia volontariamente sottoposto a sterilizzazione, di sottoporsi a prelievo delle proprie cellule riproduttive per avere un figlio mediante fecondazione in vitro.

La conseguenza ultima di tale iter argomentativo dei supremi giudici è pertanto quella di ritenere che la capacità procreativa non attiene alla integrità fisica di cui all’art. 5 c.c., con la conseguente disponibilità del relativo diritto da parte del soggetto interessato il quale potrà, manifestando espressamente il suo consenso, sottoporsi a tale intervento chirurgico.

L’attività del sanitario che in tal senso proceda, altrimenti punibile per lesioni gravissime, risulterà, quindi, scriminata ex art. 50 del codice penale.

In conclusione, se l’orientamento giurisprudenziale sopra descritto appare volto a sanzionare con la piena liceità la sterilizzazione consensuale edonistica, è da rilevare come manchi, ancor oggi, nel sistema ordinamentale, una organica regolamentazione di tale attività medico-chirurgica, nonostante vari progetti di legge siano stati presentati nelle competenti sedi parlamentari.

Preme sottolineare, infine, come la problematica in parola presenti rilevanti ed innegabili implicazioni etiche, apparendo, a giudizio di chi scrive, del tutto erronee, in chiave di autentica tutela della dignità della persona, le conclusioni cui perviene la Suprema Corte laddove riconduce, in sostanza, la capacità procreativa alla stregua di una qualunque res suscettibile di divenire oggetto di un diritto negoziabile.