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Il concorso del futuro
di Francesco Laviano Saggese

Il Senato della Repubblica, il 18 ottobre 2000, ha approvato un disegno di legge, d’iniziativa del Governo, relativo all'aumento del ruolo organico e alla disciplina dell’accesso in magistratura. Una ennesima proposta di riforma che, tra l'altro, è diretta ad eliminare la prova preselettiva. Una svolta notevole, proprio mentre si attendono gli oltre 15.000 quiz predisposti per il concorso ora bandito.

L'art. 9 del disegno di legge abroga gli artt. 123bis, 123quater e 123quinques dell'ordinamento giudiziario che proprio alla preselezione informatica fanno riferimento. Ma non era necessario sfoltire il numero dei candidati, sveltire la correzione degli elaborati, impedire che al concorso partecipino coloro che in nessun caso avrebbero la possibilità di superare le prove scritte?

Tutto risolto con l'introduzione dell'art. 125quinques nell'ordinamento giudiziario: qualora i candidati siano in numero superiore a cinquecento, il Ministro della giustizia invita, con proprio decreto, i Consigli giudiziari ad indicare i nominativi di magistrati, avvocati e professori universitari in materie giuridiche, di sicura competenza e affidabilità, ai quali affidare il compito di correttori esterni, incaricati della valutazione degli elaborati dei candidati che avranno portato a termine la prova scritta.

Ultimate le prove scritte, la commissione esaminatrice deve formare due copie di ciascun elaborato e inviare ciascuna di esse (rigorosamente anonima) ad un correttore esterno. La commissione esaminatrice convalida il giudizio dei correttori esterni se identico nel punteggio; attribuisce all’elaborato un punteggio facente media delle due valutazioni qualora le stesse siano entrambe positive e non divergano per più di due ventesimi, ovvero qualora siano entrambe negative. Nei restanti casi effettua direttamente la valutazione.


Per sopperire, poi, alle attuali carenze di organico è prevista dalle norme transitorie e finali (art. 17) l'indizione di tre concorsi con un unico decreto. In tali concorsi le prove scritte avranno ad oggetto solo due materie, individuate per sorteggio nell'imminenza della prova; alla terza materia sarà dedicata particolare attenzione durante la prova orale.

Anche queste prove saranno affrontate senza la preselezione? Probabile, ma non certo. Ove, infatti, non fosse possibile completare l'organizzazione necessaria alla correzione degli elaborati secondo la procedura introdotta dal nuovo art. 125quinques dell'ordinamento giudiziario (quello che fa riferimento ai correttori esterni, per intenderci), è in facoltà del Ministro della giustizia differire l'abolizione della preselezione ai successivi concorsi.

Ma una volta abolita la preselezione ed esperiti i tre concorsi di cui abbiamo parlato, come sarà il concorso del futuro? Più o meno com'era prima dell'introduzione della preselezione. A parte, infatti, l'introduzione della figura del correttore esterno, cui abbiamo già fatto cenno, queste sono le modifiche più rilevanti:

- viene inserita tra le materie della prova orale una lingua straniera scelta dal candidato (ed indicata nella domanda di partecipazione al concorso) tra quelle ufficiali dell'Unione europea;

- è prevista la possibilità di svolgere il concorso in più sedi. In considerazione del numero dei posti messi a concorso, infatti, "la prova scritta può aver luogo contemporaneamente in Roma ed in altre sedi, assicurando il collegamento a distanza della commissione esaminatrice con le diverse sedi". In questo caso le operazioni inerenti alla formulazione, alla scelta dei temi ed al sorteggio della materia oggetto della prova sono svolte presso la sede di Roma;

- i candidati dovranno essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge per l'ammissione al concorso alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda;

- è attribuita la possibilità di conseguire la nomina a magistrato di tribunale mediante concorso per esame, in numero non superiore ad un decimo dei posti del ruolo organico del personale della magistratura, agli avvocati (di età inferiore a quarantacinque anni) che abbiano cinque anni di effettivo esercizio della professione o che abbiano esercitato funzioni giudiziarie onorarie per almeno un quinquennio. Tale concorso verrà bandito, contestualmente a quello per uditore giudiziario, per un numero di posti non superiore ad un decimo di quelli messi a concorso per gli uditori giudiziari e consisterà in una prova scritta su diritto civile e diritto processuale civile, diritto penale e diritto processuale penale, diritto amministrativo.

Il disegno di legge, inoltre, tiene conto della riforma in atto riguardante le università. L'art. 17 stabilisce, infatti, che la durata delle scuole di specializzazione per le professioni legali è fissata in due anni per coloro che conseguono la laurea in giurisprudenza secondo l’ordinamento didattico previgente; in un anno per coloro che conseguono la laurea specialistica per la classe delle scienze giuridiche sulla base degli ordinamenti didattici adottati in esecuzione del decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.

Quando tutto questo diventerà realtà e quali benefici ne scaturiranno? E' ancora presto per dirlo!