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CONSUMATORI
Tutela inibitoria degli interessi collettivi e diritto comunitario
di Giuseppe De Marzo
Nella Gazzetta ufficiale n. 137 del 15 giugno 2001 è stato pubblicato il decreto legislativo 23 aprile 2001, n. 224, con il quale il Governo ha inteso completare l’attuazione della direttiva 98/27/CE, relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori e inclusa nell’allegato B della legge 21 dicembre 1999, n. 526 (legge comunitaria 1999).
Nella sostanza il contenuto precettivo del provvedimento in esame si risolve, per un verso, nel riconoscere giuridica rilevanza agli interessi collettivi emergenti dalle direttive di cui all’elenco allegato alla legge, destinato ad essere aggiornato con decreto del Ministro dell’Industria, del commercio e dell’artigianato (art. 1 del d.lgs. che introduce un comma 2 bis dell’art. 1 della l. 30 luglio 1998, n. 281), per altro verso, nel prevedere che gli organismi pubblici indipendenti, e le organizzazioni riconosciuti in altro Stato dell'Unione europea ed inseriti nell'elenco degli enti legittimati a proporre azioni inibitorie a tutela degli interessi collettivi dei consumatori, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, possono agire a tutela di tali posizioni, nei confronti di atti o comportamenti lesivi per i consumatori del proprio Paese, posti in essere in tutto o in parte sul territorio dello Stato." (art. 2 del d.lgs, che introduce un comma 1 bis dell’art. 3).
A quest’ultima disposizione fa da pendant la previsione contenuta nel comma 2 del medesimo art. 2 del d.lgs., che attribuisce a tali organismi ed organizzazioni la facoltà di attivare la procedura di conciliazione prevista dall’art. 3, comma 2 della l. 281/1998 e quella di cui al successivo art. 3 del d.lgs. che fa carico al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di comunicare alla Commissione europea l'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale, al fine dell'iscrizione nell'elenco degli enti legittimati a proporre azioni inibitorie a tutela degli interessi collettivi dei consumatori.
L’attribuzione della legittimazione degli organismi indipendenti e delle organizzazioni chiamate ad assicurare la tutela degli interessi collettivi realizza l’adeguamento del nostro ordinamento alla previsione degli art. 3 e 4 della direttiva 98/27CE.
In particolare, l’art. 4 della direttiva dispone che ciascuno Stato membro prende le misure necessarie a garantire che, in caso di violazione avente origine nel proprio territorio, ogni ente legittimato di un altro Stato membro, qualora gli interessi che esso tutela siano interessi lesi da detta violazione, possa adire l’organo giurisdizionale o l’autorità amministrativa competente.
Sulla portata dell’adattamento alla prescrizione comunitaria, va sottolineato che, rispetto al riferimento della direttiva alle violazioni aventi origine nel territorio dello Stato, il d.lgs. in esame opera un ampliamento, valorizzando la circostanza che gli atti e i comportamenti siano stati posti in essere "in tutto o in parte" nel territorio nazionale. Per altro aspetto, l’indicazione della tipologia degli atti e comportamenti, in omaggio al principio che impone l’interpretazione più aderente alla voluntas comunitaria, deve essere intesa come riassuntiva di tutte le forme attraverso le quali può realizzarsi la violazione degli interessi collettivi dei consumatori.
Va aggiunto che, per effetto dell’estensione operata dal comma 2 bis della l. 281/1998, l’ambito di tali situazioni deve intendersi come idoneo ad includere anche agli interessi che trovano fondamento nelle direttive di cui all’elenco allegato.
Prima di soffermarsi su quest’ultimo punto, occorre rilevare che, in ogni caso, ai sensi dell’art. 4 della direttiva, la legittimazione degli enti appartenenti ad altri Stati membri presuppone la presentazione dell’elenco comunitario redatto dalla Commissione, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee e aggiornato con cadenza semestrale (art. 4, par. 3), ma non resta necessariamente riscontrata per effetto di tale esibizione, in quanto le autorità chiamate a decidere conservano il potere di valutare se, nel caso di specie, lo scopo di tale ente giustifichi l’azione intrapresa.
Chiarito tale profilo, il riferimento alle direttive citate nell’elenco allegato dall’art. 4 del d.lgs. in esame alla l. 281/1998, assume un concreto significato soltanto in relazione alla direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo (prevista nell’allegato B della legge 29 dicembre 2000, n. 422, Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2000), in quanto l’avvenuta trasposizione delle restanti direttive di cui all’elenco allegato alla direttiva 98/27 rende, in linea di massima, superflua la ricerca di ulteriore copertura normativa per le posizioni di interesse collettivo.
Del resto, a fronte del riconoscimento del carattere "fondamentale" dei diritti (senza limitazione alcuna e, pertanto, individuali e collettivi) di cui al comma 2 dell’art. 1 della l. 281/1998, l’inefficacia orizzontale delle direttive e la conseguente impossibilità di invocare queste ultime nei rapporti estranei alla dialettica Stato – privato (si veda di recente in tal senso Cass. 11 gennaio 2001, n. 314, in motivazione) non sembrano elementi idonei ad assumere alcuna portata preclusiva rispetto alla finalità di superare l’inidoneità dei "meccanismi esistenti attualmente sia sul piano nazionale che su quello comunitario per assicurare il rispetto di tali direttive" (si veda il secondo considerando della direttiva 98/27CE) a porre termine tempestivamente alle violazioni che ledono gli interessi collettivi dei consumatori. In particolare, gli obiettivi dettati dalle fonti comunitarie ben possono dare concretezza di contenuti ai "diritti fondamentali" sopra citati, sicché l’art. 1, comma 2 poteva già essere letto non come un generico e abbastanza velleitario catalogo, ma come una norma fondante la rilevanza normativa interna di quegli interessi anche in settori regolati da direttive non ancora attuate (altra e concorrente è la possibile chiave di lettura della norma in esame nel senso che l'interesse alla correttezza, trasparenza ed equità nei rapporti contrattuali deve essere protetto con la sollecitudine che viene ritenuta necessaria per i diritti fondamentali: oltre alle valutazioni di Armone, Inibitoria collettiva e clausole vessatorie: prime disavventure applicative dell'art. 1469 sexies c.c., in Foro it., 1997, I, 296, espresse con riferimento al sistema precedente all’approvazione della l. 281/1998, si vedano le considerazioni di chi scrive, La disciplina sui diritti dei consumatori e la tutela inibitoria cautelare, in Corriere giuridico, 1998, 1349).
A non voler seguire il percorso argomentativo appena tratteggiato, uno spazio operativo alla disposizione in esame può comunque essere individuato in relazione a situazioni previste dalle direttive di riferimento e non recepite, o per l’inadeguato sforzo del legislatore interno o perché contemplate da modifiche delle direttive stesse apportate successivamente al provvedimento nazionale di adeguamento.
Si segnala comunque che un primo aggiornamento dell’elenco allegato alla l. 281/1998 è già imposto dalla produzione comunitaria e, in particolare, dalla direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’otto giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno ("direttiva sul commercio elettronico "), anch’essa inclusa nell’elenco allegato alla direttiva 98/27/CE
Ma, a ben vedere, non è questo limitatissimo difetto di coordinamento il vero problema, quanto il nodo irrisolto dell’ambito della tutela cautelare degli interessi collettivi, inevitabilmente sottratta alle valutazioni tipiche della protezione d’urgenza delle posizioni individuali e destinata nella prospettiva del legislatore comunitario a caratterizzarsi per la presenza di strumenti idonei a provocare "con la debita sollecitudine e,se del caso,con procedimento d’urgenza,la cessazione o l ’interdizione di qualsiasi violazione degli interessi collettivi dei consumatori (art. 2 della direttiva 98/27/CE)
Articolo pubblicato sul Corriere Giuridico
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