REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello proposto dal Ministero della giustizia, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici è per legge domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;
contro
Tizio, rappresentato e difeso dall’avv. Caio presso il quale è elettivamente domiciliato in Roma, ………; per l’annullamento della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sez. 1, n. …del … resa inter partes.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Tizio;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla camera di consiglio del 20 marzo 2001 il Consigliere Maria Grazia Cappugi;
Uditi per le parti gli avv. … (avv. dello Stato) e Caio;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso notificato il 5 marzo 1999 il dott. Tizio, unitamente ai dott. …….., …….., …….., hanno chiesto l’annullamento della graduatoria dei candidati partecipanti alla prova di preselezione informatica per il concorso a 230 posti di notaio indetto con decreto 11 maggio 1998, nella parte in cui non erano stati ammessi alle prove scritte del concorso stesso.
Con ordinanza n. …/99 del … marzo 1999 il T.A.R. per il Lazio ha ammesso con riserva i ricorrenti a sostenere le prove scritte dei concorso in questione.
Soltanto il dott. Tizio ha superato le prove scritte ed orali, mentre gli altri ricorrenti hanno ritualmente notificato atto di rinuncia.
Con la sentenza indicata in epigrafe il T.A.R. ha dichiarato improcedibile il ricorso proposto del dott. Tizio per sopravvenuta carenza di interesse a ricorrere.
Ricorre in appello il Ministero della giustizia eccependo l’inammissibilità del ricorso introduttivo, in quanto non notificato ad almeno un contro interessato ed in quanto la posizione del dott. Tizio non sarebbe omogenea rispetto a quella degli altri due ricorrenti, e prospettando le ragioni per le quali non può ritenersi cessata la materia del contendere.
Fissata la camera di consiglio per l’esame dell’istanza incidentale di sospensione dell’esecuzione della sentenza impugnata, il Collegio ha ritenuto, dandone comunicazione alle parti, di decidere la causa nel merito con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 26 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, come modificato dall’art. 9 della legge 21 luglio 2000, n. 205.
Preliminarmente devono essere disattese le eccezioni di inammissibilità sollevate dall’Amministrazione appellante (peraltro infondate in quanto il ricorso introduttivo è stato notificato a mani della dott.ssa ……. ed in quanto la posizione del dott. Tizio è venuta a differenziarsi rispetto a quella degli altri due originari ricorrenti solo nel corso del giudizio) poiché il Collegio ritiene di dover confermare la declaratoria di improcedibilità del gravame. Il sopravvenuto difetto di interesse ad agire, riguardando il primo presupposto dell’azione, precede infatti ogni altra considerazione di carattere processuale.
Va precisato che l’improcedibilità dichiarata dal T.A.R. differisce dalla declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Di cessazione della materia del contendere si sarebbe potuto parlare solo se, re melius perpensa, l’Amministrazione avesse rivisto in sede di autotutela il risultato della preselezione, mentre nella specie il giudice di primo grado ha semplicemente preso atto del risultato ottenuto dal candidato in una distinta fase del procedimento (quella delle prove di esame).
Le argomentazioni con le quali il T.A.R. è giunto ad affermare che di fronte al superamento delle prove di esame da parte del dott. Tizio la definizione dei giudizio con una pronuncia di accoglimento nel merito si rivelerebbe inutile sono da condividere.
In realtà, poiché la preselezione informatica ha lo scopo di accertare il possesso di un livello di preparazione minimo che renda utile la partecipazione agli esami di concorso, il superamento degli esami stessi fornisce la prova inconfutabile che il candidato disponeva della preparazione necessaria.
Contrariamente a quanto assume l’Amministrazione appellante, la preselezione costituisce una fase preliminare del Concorso ed il suo superamento non configura un requisito di ammissione.
Atteso il rapporto di continenza tra la preselezione e le prove del concorso, sono nella specie applicabili i noti principi giurisprudenziali elaborati con riferimento al rapporto tra giudizio del consiglio di classe ed esame di maturità.
Per le considerazioni sopra esposte l'appello deve essere respinto.
Le spese di giudizio possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, respinge il ricorso in appello indicato in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma il 20 marzo 2001 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), in camera di consiglio, con l’intervento dei Signori:
Presidente Gaetano TROTTA
Consigliere Cesare LAMBERTI
Consigliere Dedi RULLI
Consigliere Maria Grazia CAPPUGI, est.
Consigliere Carlo SALTELL